Corte d'Appello Bari, sentenza 22/03/2024, n. 462

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 22/03/2024, n. 462
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 462
Data del deposito : 22 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 1549/2023
REPUBBLICA Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

1.dott. Maria MITOLA Presidente

2.dott. Michele PRENCIPE Consigliere

3.dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 1549 la seguente:
SENTENZA sul reclamo ex art. 51 C.C.I.I. proposto da:
Strade e Condotte s.p.a. con sede in Bari in persona dell'amministratore unico Amato TA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Lastilla e
Andrea Cuomo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;

-Reclamante -
CONTRO
Liquidazione giudiziale di Strade e condotte s.p.a., in persona del curatore pro- tempore avv. Fabio Marzano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;

- Reclamata –
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari
- Intervenuto -
Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale n. 189/2023 resa dal
Tribunale di Bari – sezione fallimentare - il 15.11.2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 19 marzo 2024, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione.
Fatto.
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Con reclamo depositato in data 12.12.2023, la società Strade e Condotte
s.p.a., in persona dell'amministratore unico, chiedeva revocarsi la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata nei suoi confronti.
All'uopo, esponeva:
- che, con ricorso depositato il 16.3.2023, la Procura della Repubblica di
Bari aveva chiesto dichiararsi la liquidazione giudiziale di essa reclamante sulla base delle seguenti circostanze: erosione del patrimonio netto (con una perdita di esercizio passata da € 39.803,00 ad €
963.970,00), incremento dei debiti a breve scadenza (aumentati ad €
7.249.661,92), crediti sorti prima della omologazione del concordato della società VA TA s.p.a. ed enormemente svalutati, incapacità di generare ricavi;

- che tali circostanze, comprovanti il presunto stato di insolvenza, erano emerse dalle indagini del procedimento penale avente nr. Rg. 1406/2022 e, nello specifico, con particolare riferimento all'annotazione della Guardia di finanza n. 134339/2023 (ancora secretata in quanto il procedimento era ancora nella fase delle indagini preliminari), oltre che al contenuto delle sommarie informazioni rese dai Commissari liquidatori dr. Cocola e dr.
Catena;

- che, pertanto, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale era fondata su atti che non erano mai stati messi a disposizione della società, con conseguente vulnus del principio del contraddittorio, il che già di per sé inficiava l'intera procedura;

- che, con ricorso ex art. 56 c.c.i.i., depositato in data 26.6.2023, aveva allegato piano di risanamento attestato;

- che, depositato il piano, il Giudice delegato aveva concesso termine alla
Procura per muovere osservazioni, e questa aveva rilevato l'inidoneità e insostenibilità del piano per una pluralità di fattori ostativi, sebbene questa non avrebbe potuto dedurre in merito alla fattibilità e sostenibilità del piano, riservato ex lege al solo vaglio dell'attestatore;

- che, ad ogni buon conto, si era allegata la prova documentale con cui venivano coinvolti i Commissari giudiziali che avevano ricevuto l'accordo proposto, sottoscritto dal legale rappresentante ed infine allegato al piano di risanamento;

- che il piano di risanamento era sato integrato con l'accordo espromissorio e pactum de non petendo concluso tra la VA TA pagina 2 di 20
s.p.a. (in liquidazione e concordato preventivo) da un lato, e la IMCO
s.p.a. e TA s.p.a. dall'altro, finalizzato al pagamento dell'intera debitoria in capo ad essa reclamante, ovvero dell'unica posta addotta dal
P.M. a fondamento dell'istanza di liquidazione;

- che, ciò nonostante, il Tribunale aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, osservando che, in forza del piano di risanamento ex art. 56 c.c.i.i., alcuni creditori sarebbero rimasti insoddisfatti
(Inail, aste giudiziarie, consulenti, fallimento I-Con), per un complessivo ammontare di € 148.961,73;

- che, inoltre, erano stati evidenziati, sulla base di una informativa della G.d.f. di cui non era dato sapere, ulteriori debiti di € 6.000,00 ed
€ 7.520,76, non ricompresi negli accordi allegati al piano;

- che i crediti prescritti nei confronti di RZ DI e SA
CA non avrebbero potuto essere ritenuti tali, avendo il Tribunale proceduto ad un esame incidentale degli stessi;

- che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale era erronea per radicale violazione dell'art. 56 c.c.i.i., posto che il Tribunale aveva inteso esprimere un sindacato sul merito e sulla idoneità del piano attestato di risanamento senza alcuna interlocuzione con la parte debitrice
e violando la ratio legis sottesa all'impiego dello strumento di composizione della crisi su base negoziale;

- che, invero, pur premettendo correttamente che non competeva al Tribunale il vaglio sulla fattibilità e/o sostenibilità finanziaria del piano proposto, lo stesso Tribunale si era spinto al punto di sindacare il merito dei singoli accordi, nonché le scelte dell'Amministratore unico in ordine alla prescrizione delle poste debitorie, pur di fatto estinte;

- che, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che la redazione del piano ex art. 56 c.c.i.i. escludeva incontrovertibilmente lo stato di insolvenza ravvisato dalla Procura nella sua istanza, né avrebbe potuto consentire alla Procura di interloquire sul punto, perchè il contraddittorio avrebbe dovuto essere garantito solo in caso di proposizione di un piano concordatario ovvero di un accordo ex art.
57c.c.i.i., ipotesi non ricorrenti nel caso di specie;

- che il Tribunale aveva quindi inteso operare, sia pur incidentalmente ed inaudita altera parte, un accertamento della titolarità passiva delle
Strade e condotte s.p.a. in ordine ad alcune poste debitorie, con aggravio della situazione patrimoniale della società resistente, senza fornire pagina 3 di 20
alcuna possibilità di interloquire sul punto, nè tantomeno fornire la prova della inesistenza dei crediti de quibus;

- che essa reclamante non aveva concluso alcun accordo con la Icon s.r.l.
e, per l'effetto, aveva omesso di inserire la detta società nel piano ex art. 56 c.c.i.i., poiché aveva inteso adempiere parzialmente alla propria obbligazione, corrispondendo alla creditrice la somma di € 18.000,00 a mezzo di consegna dell'assegno circolare recapitato a mezzo di lettera a/r presso il domicilio professionale del curatore avv. Virgintino, in data
26.6.2023, così riducendo la debitoria alla minor somma di € 25.632,15 che, in uno ai due crediti residui privi di accordi coi i creditori (Inail e aste giudiziarie), ammontava così alla somma di € 25.961,73 e, quindi, ad un importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 49 co. 5 c.c.i.i.;

- che, di fatto, l'unica posta debitoria rilevante doveva ritenersi insussistente perché, a seguito dell'accordo espromissorio, era stata cancellata l'intera posta passiva, pari ad € 6.500.000,00 nei confronti della VA TA s.p.a., di fatto liberandola dall'unico debito posto a fondamento dell'istanza di liquidazione dalla Procura della
Repubblica;

- che, quanto alla presunta posta passiva, rappresentata dal credito dei consulenti della procedura ed ammontante a € 105.000,00, le modalità di pagamento dei professionisti erano state tutte dettagliatamente disciplinate nel piano attestato di risanamento alla pag. 14, sicchè non si comprendeva la censura del Tribunale relativamente all'omessa inclusione del pagamento di tali compensi, sotto il profilo della omessa previsione della tempistica di pagamento di tali debiti, non competendo al Tribunale la valutazione di tali accordi;

- che sussisteva la nullità della sentenza in relazione alla rilevata prescrizione dei debiti nei confronti della SA scarl e del RZ
DI;
ed invero, lo stralcio di detti crediti era avvenuto sulla base di due pareri pro-veritate, nei quali veniva rilevata in modo lineare
l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, a nulla rilevando la giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale, che invece riguardava il diverso caso del potere del giudice di accertare incidentalmente la sussistenza del credito laddove la società venga convenuta nell'istanza di liquidazione giudiziale a richiesta del creditore;
mentre, nel caso di specie, l'istanza proveniva dalla Procura, che nulla aveva detto in relazione alle poste passive in disamina;
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- che, a ogni buon conto, quanto rilevato dal Tribunale a proposito della sussistenza del credito era privo di pregio, posto che le poste creditorie in favore di Consozio stadium e di SA scarl derivavano da un credito per ribaltamento di oneri consortili maturati nell'anno 2006, con la conseguenza che, trattandosi di crediti derivanti dai rapporti sociali, ad essi era applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.;

- che l'appostazione in bilancio di tali poste passive non valeva affatto quale ricognizione di debito, ovvero atto unilaterale recettizio indirizzato al creditore quale inequivoca ammissione di titolarità passiva della posta debitoria, né poteva aver prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione, ovvero aver prodotto effetto di conoscenza nella sfera del creditore;

- che, con riferimento alla informativa della G.d.f. che aveva evidenziato ulteriori debiti verso l'Erario e verso Inps per € 6.000,00 circa ed €
7.520,76, non si comprendeva a quali debiti tali informative si riferissero, né il Giudice aveva esplicitato il percorso logico per pervenire alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale;

- che, quindi, non sussisteva lo stato di insolvenza, posto che, in ordine all'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, lo stesso si attestava ben al di sotto della soglia di € 30.000,00;

- che, in ordine all'erosione del patrimonio societario ed all'impotenza strutturale di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, rimarcava che le riserve societarie avevano coperto le
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