Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2024, n. 1700
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Testo completo
N. R.G. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 646 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Secondo Bochicchio Parte_1 per procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Miria Belloni per procura in CP_1 calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 6 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 457 pronunciata dal Tribunale di
Fermo all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 20.06.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Accertare e Dichiarare che la dott.ssa , figlia del ricorrente, per i Controparte_2 motivi di cui al ricorso è soggetto au in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 559/2019 revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza da 3 gennaio 2024, data di deposito del ricorso di primo grado, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento della propria figlia;
Parte_1
In s caso di conferma, dichiarare la decorrenza del contributo di mantenimento a far data dal 3 gennaio 2024. “
Per l'appellata:
“Il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede la decorrenza degli effetti del provvedimento dal momento della sua pronuncia non già dal deposito del ricorso. Con condanna del ricorrente al compenso di lite, anche del precedente grado. “
Per la Procura intervenuta:
“Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'appello avverso la sentenza che ha rideterminato il quantum dell'assegno di mantenimento a carico della attuale parte appellante nei confronti della prole maggiorenne;
considerato che
le doglianze esposte appaiono infondate e che il provvedimento adeguatamente motivato in fatto e diritto, aderente ai principi giurisprudenziali, merita conferma chiede il rigetto dell'appello“
pagina 2 di 6 FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Fermo affinché
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 646 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Secondo Bochicchio Parte_1 per procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Miria Belloni per procura in CP_1 calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 6 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 457 pronunciata dal Tribunale di
Fermo all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 20.06.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Accertare e Dichiarare che la dott.ssa , figlia del ricorrente, per i Controparte_2 motivi di cui al ricorso è soggetto au in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 559/2019 revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza da 3 gennaio 2024, data di deposito del ricorso di primo grado, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento della propria figlia;
Parte_1
In s caso di conferma, dichiarare la decorrenza del contributo di mantenimento a far data dal 3 gennaio 2024. “
Per l'appellata:
“Il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede la decorrenza degli effetti del provvedimento dal momento della sua pronuncia non già dal deposito del ricorso. Con condanna del ricorrente al compenso di lite, anche del precedente grado. “
Per la Procura intervenuta:
“Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'appello avverso la sentenza che ha rideterminato il quantum dell'assegno di mantenimento a carico della attuale parte appellante nei confronti della prole maggiorenne;
considerato che
le doglianze esposte appaiono infondate e che il provvedimento adeguatamente motivato in fatto e diritto, aderente ai principi giurisprudenziali, merita conferma chiede il rigetto dell'appello“
pagina 2 di 6 FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Fermo affinché
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