Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/05/2024, n. 343
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. M G Presidente
2 Dott. E S Consigliere
3 Dott. ssa G C Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note il 5/4/24) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 291/2020 R.G.L. e vertente
TRA
, nata in Algeria l'1/1/1963, e residente in Reggio Calabria Parte_1 alla Via Sbarre Inferiori n° 405, c.f. ,rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. F N,giusta procura in atti;
– appellante - E
Controparte_1
, in breve “
[...] CP_2
(C.F.: , in persona del Segretario Nazionale e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti G T e S G giusta procura in atti;
, (cf. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv.Biagio Di Vece , giusta procura in atti;
- appellati - CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria Parte_1 chiedeva accertarsi lo svolgimento dell'attività lavorativa dalla stessa asseritamente prestato alle dipendenze dei resistenti, come badante di categoria C Super, per il periodo decorso a far data dal 14/11/2011 fino
al 15/06/2015 per conversione dei contratti di collaborazione continuata
(verso la e di semplice colf (verso il sig. in CP_2 Parte_2 rapporti di lavoro dipendente con mansioni di badante come da
[...]
2007/2012 prima e 2013/2015 poi di categoria C Org_1 Org_1
Super ex art. 1424 c.c. od in subordine ex art. 2126 c.c., concludeva chiedendo il pagamento di € 22.966,89 a titolo di differenze retributive, tredicesime mensilità, ferie non godute, TFR oltre interessi e rivalutazione a far data dal 16/12/2017.
A sostegno della domanda allegava che:
-aveva sottoscritto un contratto, rubricato “collaborazione coordinata e continuativa”, in data 10/11/2011, con la Organizzazione_2 secondo il quale "in assoluta autonomia" avrebbe dovuto svolgere
“un'attività di assistenza specialistica ( assistenza Persona_1 personale e la cura dell'igiene personale con espressa esclusione di lavori domestici” in Reggio Calabria verso la corresponsione di € 950,00 mensili;
- la durata del progetto era prevista in un anno ed ovvero dal 14/11/2011 al 14/11/2012;
- il contratto dissimulava una vera e propria attività di lavoro come badante nei confronti della sig.na persona con grave Persona_1 disabilità non autosufficiente, con prestazione lavorativa H24 e dunque con pernottamento per sette giorni la settimana;
- l' attività è stata condotta dal 14/11/2011 al 31/10/2015 senza alcuna soluzione di continuità;
-che , nonostante ricevesse lettera di licenziamento dalla con effetto CP_2 dal 6/8/2012, in vero, continuava a prestare la stessa attività, stavolta con formale rapporto di lavoro come colf presso il sig. , Parte_2 il quale è per l'appunto il padre della minore Persona_1
-che detto rapporto veniva formalizzato dal 3/09/2012 al 3/11/2012, presso le dipendenze del sig. come si legge nella scheda del Per_1
Centro per l'Impiego della Provincia di Reggio Calabria. Dopo un "buco contrattuale" di pochi giorni, il 15/11/2012 la contrattualizzava CP_2 con le stesse modalità la ricorrente fino al 10/3/2013.
- che dall'11/3/2013 a seguito di nuovo licenziamento il sig. Per_1 formalizzava un nuovo rapporto fino al 31/8/2013;
- che il 10/7/2013 la stipulava e sottoscriveva un nuovo contratto CP_2
a progetto con decorrenza dal 15/7/2013 al 30/6/2014. Detto contratto veniva prorogato fino al 30/6/2015;
- che aveva ricevuto la corresponsione di € 950,00 per il periodo dal novembre 2011 al luglio 2012;
€ 700,00 per il periodo dall'agosto 2012 al giugno 2013, € 650,00 dal luglio 2013 al giugno 2015, importi inferiori
rispetto a quelli previsti dal Org_1
- aveva goduto di 26 giorni di ferie contrattuali;
-non aveva mai percepito tredicesime e neppure TFR. La , si costituiva per difendersi eccependo: CP_2
-l' assoluta carenza di fatti e allegazioni difensive;
-che erano stati conclusi due contratti di collaborazione stipulati tra il e la Ricorrente - il primo con decorrenza dal 14.11.2011 e scadenza CP_2 al 14.11.2012, ma risolto il 06.08.2012, ed il secondo, con decorrenza dal 15.07.2013 e scadenza al 30.06.2014, prorogato sino al 30.06.2015 ;
-che l' Associazione di Volontariato, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è un'associazione con natura di ONLUS, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e si propone in via principale di promuovere ricerche e studi in campo sanitario;
curare il mantenimento ed il recupero della salute fisica
e psichica dell'individuo, autonomamente mediante strutture proprie od attraverso convenzionamento con strutture pubbliche o private;
-che l'assistenza domiciliare gratuita per bambini con gravi disabilità è stata sempre una delle attività svolte dall' attraverso CP_1 progetti specifici e mirati, aventi natura assistenziale e solidaristica;
-che nell'ambito di uno di tali progetti, il si è avvalso della CP_2 collaborazione della ed il progetto di assistenza specialistica Pt_1 concordato con la ricorrente, da espletarsi a beneficio della minore Per_1
aveva ad oggetto l'assistenza materiale ed affettiva della
[...] minore, non autosufficiente;
-che la in particolare, doveva svolgere attività di assistenza Pt_1 materiale nei confronti delle minore, occupandosi della cura dell'igiene personale e svolgendo funzioni inerenti l'area assistenziale, tramite un'azione diretta a dare risposta ai bisogni materiali e soprattutto alle esigenze immateriali della minore;
-che dal progetto era espressamente escluso lo svolgimento di lavori domestici, non rientrando tale attività negli scopi dell'Associazione e nelle finalità sopra descritte;
-che nell'esecuzione del progetto, durante entrambi i contratti indicati, la ricorrente è sempre stata libera di organizzare tempi e modi della prestazione, il che implicava
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. M G Presidente
2 Dott. E S Consigliere
3 Dott. ssa G C Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note il 5/4/24) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 291/2020 R.G.L. e vertente
TRA
, nata in Algeria l'1/1/1963, e residente in Reggio Calabria Parte_1 alla Via Sbarre Inferiori n° 405, c.f. ,rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. F N,giusta procura in atti;
– appellante - E
Controparte_1
, in breve “
[...] CP_2
(C.F.: , in persona del Segretario Nazionale e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti G T e S G giusta procura in atti;
, (cf. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv.Biagio Di Vece , giusta procura in atti;
- appellati - CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria Parte_1 chiedeva accertarsi lo svolgimento dell'attività lavorativa dalla stessa asseritamente prestato alle dipendenze dei resistenti, come badante di categoria C Super, per il periodo decorso a far data dal 14/11/2011 fino
al 15/06/2015 per conversione dei contratti di collaborazione continuata
(verso la e di semplice colf (verso il sig. in CP_2 Parte_2 rapporti di lavoro dipendente con mansioni di badante come da
[...]
2007/2012 prima e 2013/2015 poi di categoria C Org_1 Org_1
Super ex art. 1424 c.c. od in subordine ex art. 2126 c.c., concludeva chiedendo il pagamento di € 22.966,89 a titolo di differenze retributive, tredicesime mensilità, ferie non godute, TFR oltre interessi e rivalutazione a far data dal 16/12/2017.
A sostegno della domanda allegava che:
-aveva sottoscritto un contratto, rubricato “collaborazione coordinata e continuativa”, in data 10/11/2011, con la Organizzazione_2 secondo il quale "in assoluta autonomia" avrebbe dovuto svolgere
“un'attività di assistenza specialistica ( assistenza Persona_1 personale e la cura dell'igiene personale con espressa esclusione di lavori domestici” in Reggio Calabria verso la corresponsione di € 950,00 mensili;
- la durata del progetto era prevista in un anno ed ovvero dal 14/11/2011 al 14/11/2012;
- il contratto dissimulava una vera e propria attività di lavoro come badante nei confronti della sig.na persona con grave Persona_1 disabilità non autosufficiente, con prestazione lavorativa H24 e dunque con pernottamento per sette giorni la settimana;
- l' attività è stata condotta dal 14/11/2011 al 31/10/2015 senza alcuna soluzione di continuità;
-che , nonostante ricevesse lettera di licenziamento dalla con effetto CP_2 dal 6/8/2012, in vero, continuava a prestare la stessa attività, stavolta con formale rapporto di lavoro come colf presso il sig. , Parte_2 il quale è per l'appunto il padre della minore Persona_1
-che detto rapporto veniva formalizzato dal 3/09/2012 al 3/11/2012, presso le dipendenze del sig. come si legge nella scheda del Per_1
Centro per l'Impiego della Provincia di Reggio Calabria. Dopo un "buco contrattuale" di pochi giorni, il 15/11/2012 la contrattualizzava CP_2 con le stesse modalità la ricorrente fino al 10/3/2013.
- che dall'11/3/2013 a seguito di nuovo licenziamento il sig. Per_1 formalizzava un nuovo rapporto fino al 31/8/2013;
- che il 10/7/2013 la stipulava e sottoscriveva un nuovo contratto CP_2
a progetto con decorrenza dal 15/7/2013 al 30/6/2014. Detto contratto veniva prorogato fino al 30/6/2015;
- che aveva ricevuto la corresponsione di € 950,00 per il periodo dal novembre 2011 al luglio 2012;
€ 700,00 per il periodo dall'agosto 2012 al giugno 2013, € 650,00 dal luglio 2013 al giugno 2015, importi inferiori
rispetto a quelli previsti dal Org_1
- aveva goduto di 26 giorni di ferie contrattuali;
-non aveva mai percepito tredicesime e neppure TFR. La , si costituiva per difendersi eccependo: CP_2
-l' assoluta carenza di fatti e allegazioni difensive;
-che erano stati conclusi due contratti di collaborazione stipulati tra il e la Ricorrente - il primo con decorrenza dal 14.11.2011 e scadenza CP_2 al 14.11.2012, ma risolto il 06.08.2012, ed il secondo, con decorrenza dal 15.07.2013 e scadenza al 30.06.2014, prorogato sino al 30.06.2015 ;
-che l' Associazione di Volontariato, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è un'associazione con natura di ONLUS, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e si propone in via principale di promuovere ricerche e studi in campo sanitario;
curare il mantenimento ed il recupero della salute fisica
e psichica dell'individuo, autonomamente mediante strutture proprie od attraverso convenzionamento con strutture pubbliche o private;
-che l'assistenza domiciliare gratuita per bambini con gravi disabilità è stata sempre una delle attività svolte dall' attraverso CP_1 progetti specifici e mirati, aventi natura assistenziale e solidaristica;
-che nell'ambito di uno di tali progetti, il si è avvalso della CP_2 collaborazione della ed il progetto di assistenza specialistica Pt_1 concordato con la ricorrente, da espletarsi a beneficio della minore Per_1
aveva ad oggetto l'assistenza materiale ed affettiva della
[...] minore, non autosufficiente;
-che la in particolare, doveva svolgere attività di assistenza Pt_1 materiale nei confronti delle minore, occupandosi della cura dell'igiene personale e svolgendo funzioni inerenti l'area assistenziale, tramite un'azione diretta a dare risposta ai bisogni materiali e soprattutto alle esigenze immateriali della minore;
-che dal progetto era espressamente escluso lo svolgimento di lavori domestici, non rientrando tale attività negli scopi dell'Associazione e nelle finalità sopra descritte;
-che nell'esecuzione del progetto, durante entrambi i contratti indicati, la ricorrente è sempre stata libera di organizzare tempi e modi della prestazione, il che implicava
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