Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 353
Sentenza
20 gennaio 2025
Sentenza
20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 5907/2022, trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 13-6-2024 a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte tra le parti come da decreto del 16-5-2024 e vertente:
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marianna Rita De Cinque, con indirizzo P.E.C.:
, per procura in atti – appellante principale. Email_1
E nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Manuela Maccaroni, con domicilio P.E.C.:
, per procura in atti – appellata, appellante Email_2 incidentale.
E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – Intervenuto. Fatto
e anno contratto matrimonio il 14-6-2008, dalla loro unione Parte_1 CP_1 Per_ era nata la figlia (23-5-2005);
con decreto del 16-6-2016 il Tribunale ordinario di Roma omologava la separazione di detti coniugi alle seguenti condizioni: la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre alla quale è assegnata la casa coniugale sita in Roma, via del Tritone n. 197, con disciplina del diritto di frequentazione del padre;
questi corrisponderà a entro il 5 di ogni mese, la CP_1 somma di euro 2.000,00 mensili, di cui euro 500,00 per il mantenimento della moglie ed euro 1.500,00 per il mantenimento della figlia, con la rivalutazione secondo indici ISTAT, oltre il 100% delle spese straordinarie per la figlia, nonché la somma di euro 7.000,00 in favore di quale rimborso spese. Con ricorso del 17-4-2019 CP_1 Parte_1 instaurava il giudizio di divorzio e costituita che chiedeva un maggior CP_1 contributo per sé e per la figlia, il Presidente del Tribunale di Roma, con ordinanza del 16-
12-2019, faceva salvi i provvedimenti della separazione.
Con sentenza n. 5757/2022 depositata il 15-4-2022 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di n assegno Parte_1 divorzile in favore di i euro 500,00 mensili oltre la rivalutazione monetaria;
CP_1 Per_ confermava l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, riconoscendo al padre la facoltà di vederla e frequentarla liberamente;
confermava a carico di un contributo di euro 1.500,00 mensili per il Parte_1 mantenimento della figlia, con la rivalutazione annuale, nonché l'80% delle spese sanitarie, di studio, ricreative come da vigente protocollo del Tribunale;
confermava l'assegnazione della ex casa coniugale a ivi residente con la figlia;
compensava le spese CP_1 di lite. roponeva appello con ricorso depositato in data 7-11-2022 chiedendo, nel Parte_1 merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di revocare l'assegno divorzile in favore di dovendo ciascun coniuge provvedere autonomamente al proprio CP_1
R.G. 5907/2022
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mantenimento e con conseguente condanna di alla restituzione di quanto CP_1 ricevuto a tale titolo, di ridurre alla minore somma di euro 800,00 mensili il contributo per il mantenimento della figlia e di ripartire al 50% tra i genitori le spese straordinarie per la figlia.
Si è costituita con comparsa depositata in data 19-10-2023, chiedendo di CP_1 rigettare l'appello principale e proponendo appello incidentale al fine di stabilire a carico di il maggiore assegno divorzile in proprio favore di euro 1.500,00 mensili ed Parte_1 il maggiore assegno di mantenimento per la figlia di euro 2.500,00 mensili, in entrambi i casi con la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, nonché l'intera misura del 100% delle spese straordinarie per la figlia.
Gli atti sono stati passati al P.G. per il parere nelle date 29-12-2023 e 22-5-2024;
la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione alla udienza del 13-6-2024, tenutasi con modalità cartolari;
le parti hanno preventivamente depositato note scritte con cui hanno