Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/07/2024, n. 730

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/07/2024, n. 730
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 730
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo

n. 330/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli ConSIliere rel. est.
Simona Bruzzese ConSIliere aus.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 26.3.2024 nell'interesse di:
nato a [...] l'[...], residente a [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Annamaria Ramirez del foro di Brescia che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Chiara Bonardi del foro di Brescia appellante contro
, nata a [...], il [...], residente a [...]
G. Mazzini snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Galesi, presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2412/2023 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 28.9.2023 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 15783/2016 in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE: in totale riforma della sentenza impugnata, eseguiti i richiesti accertamenti istruttori, voglia la Corte d'Appello: in via preliminare, sospendere ex art. 283 cpc in tutto o in parte l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Nel merito: Quanto all'affido dei minori
1


n. 330/2024 RG
1) revocare l'affido super-esclusivo disposto in favore dell'appellata non ricorrendone i presupposti di legge, disponendo, almeno inizialmente, che i minori siano affidati in via condivisa ai genitori, con collocamento privilegiato presso la madre e con possibilità di vedere il padre con le seguenti modalità:
- fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì con riaccompagnamento a scuola;

- due giorni infrasettimanali, solitamente il martedì, all'uscita da scuola, sino al giovedì mattina, con riaccompagnamento a scuola, nella settimana in cui il padre non avrà i figli nel fine settimana;

- un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola, nella settimana in cui il padre avrà i figli nel fine settimana;

- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre, il periodo dal 22 al 31 dicembre, con quello del 31 dicembre al 6 gennaio;

- metà delle vacanze Pasquali alternando di anno in anno con la moglie la metà comprendente la domenica di Pasqua con quella comprendente il Lunedì dell'Angelo;

- 3 settimane non consecutive durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 31.5 di ogni anno;

- Ponti alternati (S. Patrono, Carnevale, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre).
2) se, dopo gli opportuni accertamenti, la CTU dovesse accertarne la fattibilità, disporre un affido condiviso con collocamento paritario e alternato dei minori con residenza presso la madre;

Quanto al loro mantenimento: accertato anche in via presuntiva il reale reddito della SI.ra CP_1
3) nel caso in cui venga accolta l'ipotesi prevista al punto 1) delle presenti conclusioni, stabilire: a) principalmente se vi sia evidente sproporzione economica tra il reddito della SI.ra e il CP_1 reddito disponibile del dott. ;
Pt_1

b) solo ove venga accertata tale evidente sproporzione, imporre al padre un assegno perequativo proporzionale ed equo rispetto al reddito disponibile dello stesso, detratti tutti gli oneri a suo carico relativi ai debiti contratti con l'Agenzia delle Entrate e con l'ENPAM, e agli ulteriori oneri allo stesso derivanti dalla costituzione della nuova famiglia e dalla nascita della terza figlia, tenendo altresì in considerazione che la SI.ra percepisce unicamente per sé l'assegno unico, ad oggi di CP_1
€.291,00 e comunque in misura non superiore ad €.500,00 per entrambi i figli, oltre all'aumento annuale Istat ed oltre al 30% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia;
4) nel caso in cui venga accolta l'ipotesi prevista al punto 2) delle presenti conclusioni, stabilire che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento diretto dei figli, suddividendo al 50% le spese straordinarie per gli stessi di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia. In via istruttoria: si chiede con urgenza: - ammissione di CTU sistemica sul nucleo famigliare;
- l'autorizzazione all'accesso al cassetto fiscale della SI.ra , nata a [...] il Controparte_1



4.10.1973 al fine di ricostruire, in via presuntiva, tenendo conto dei dati ivi inseriti, il reale reddito della SI.ra CP_1

- riservata la richiesta di indagine completa della Guardia di Finanza sull'appellata e sul suo centro estetico “Elite Club di Gregorelli Arianna Giusyin relazione alla movimentazione dei conti correnti intestati alla SInora e al centro estetico dagli anni 2001 e sino al 2023, anche per Controparte_1 accertare l'esistenza del libretto intestato ai bambini aperto presso la banca Credito Cooperativo di Brescia di Nave.
PARTE APPELLATA: In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto nessun pregiudizio riceve il Sig. dall'adempimento delle obbligazioni contenute nel Parte_1 provvedimento emesso dal Tribunale, alla luce dei pagamenti parziali e insufficienti rispetto a quanto ivi prescritto per il mantenimento dei minori e giusta sua perdurante assenza verso i figli. In via principale e nel merito: rigettarsi tutte le domande proposte dall'appellante in quanto assolutamente immotivate e pregiudizievoli agli interessi e benessere dei minori e, conseguentemente, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 2412/2023 emessa dal Tribunale Parte_1
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di Brescia in data 27.07.2023 pubblicata il 28.09.2023, con conseguente conferma della citata sentenza nella sua interezza;
in particolare si chiede la conferma del regime di affidamento super-esclusivo dei minori in capo alla madre Sig.ra e la previsione di un assegno di mantenimento Controparte_1 ordinario per i figli nella misura di € 800,00 mensili per entrambi, oltre adeguamento secondo gli Indici Istat e al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Brescia, nonché conferma della condanna del Sig. al pagamento delle spese processuali e al Parte_1 risarcimento del danno in favore della convenuta ex art. 96 c.p.c.

In ogni caso: spese di causa rifuse anche per il giudizio di primo grado. Qualora ritenuto necessario dall'Ecc. ma Corte ai fini del decidere e stante l'età ormai raggiunta dai ER minori prossimi ai 17 e 15 anni, si chiede disporsi l'audizione dei figli i quali, per maturità ER1
e capacità di discernimento, potranno relazionare al Collegio circa il loro rapporto con il padre, esprimendo direttamente i propri desiderata a riguardo.
PROCURATORE GENERALE: letto il ricorso in appello datato 26/03/2024 proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
Ordinario di Brescia datata 27/03/2024. Letta la comparsa di costituzione della controparte CP_1
.
[...]
Letta la relazione di aggiornamento dei competenti sociali richiesta da Codesta Corte in sede di fissazione udienza e depositata in data 20/06/2024. ER Letta la memoria difensiva ed integrativa della curatrice speciale dei figli minori e datata ER1
26/06/2024.
Ritenuto di condividere, alla luce di quanto in atti, le conclusioni contenute – con riferimento al regime di affidamento, di collocazione e di diritto di visita dei minori contenute in quest'ultima memoria, atteso anche l'esito infausto del primo incontro che avrebbe dovuto portare ad un riavvicinamento tra la minore ER
ed il padre.
Vista la documentazione depositata dalle parti, relativa alla rispettiva situazione reddituale. Si chiede il rigetto nell'appello, con previsione solo eventuale (nei limiti cioè in cui dai minori ne venga manifestata l'eSIenza) di visite monitorate tra i minori e il padre. CURATORE SPECIALE DEI MINORI:


1. rigettare il ricorso in appello ex art. 473 bis. 30 c.p.c depositato in data 26.03.2024 nell'interesse del SInor avverso la sentenza n. 2412/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data Parte_1 27.03.2023, pubblicata in data 28.09.2023 nell'ambito del procedimento giudiziale R.G. n. 15783/2016. 2. riformare parzialmente la sentenza impugnata prevedendo l'interruzione delle visite tra padre e ER minori in quanto non corrispondenti né alla volontà di né al loro benessere psico fisico. ER1


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.9.2004 e contraevano matrimonio e dalla loro unione Parte_1 Controparte_1 ER nascevano il 27.9.07) e (l'1.11.09). ER1
Nel settembre 2015 la presentava ricorso per separazione e all'udienza del 20.1.2016 i coniugi CP_1 raggiungevano un accordo, poi recepito nel decreto di omologazione del 3.2.2016: l'accordo prevedeva l'affidamento condiviso dei figli, il collocamento degli stessi presso la madre, incontri col padre fine settimana alternati - dalle 10 del sabato alle 20 della domenica-;
nelle settimane senza fine settimana col padre il padre avrebbe tenuto i figli dalle ore 16 alle 20 del martedì e tutte le settimane li avrebbe tenuti dalle ore 16 alle 20 del mercoledì;
prevedeva altresì l'assegnazione alla della casa familiare, CP_1 di proprietà della stessa, un assegno periodico per i figli di € 600 complessivi a carico del padre e spese straordinarie per i figli divise al 50% tra i genitori.
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Con ricorso depositato il 29.9.2016 la chiedeva la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, l'affidamento esclusivo dei figli con esercizio separato della responsabilità genitoriale, l'assegnazione della casa familiare, l'obbligo per il di contribuire al mantenimento dei figli fino Pt_1 alla loro indipendenza economica con € 450 per figlio, suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 13.2.2016 compariva la sola ricorrente perché il ,
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