Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2024, n. 3325

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2024, n. 3325
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 3325
Data del deposito : 23 luglio 2024

Testo completo

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel procedimento di revocazione avverso l'ordinanza n. cronologico 3494/2021 del 27 dicembre 2021, rep. n. 6010/2021, resa dalla Corte d'Appello di Napoli all'esito del procedimento n. 3365/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, iscritto al n.
2627/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e pendente
TRA
GI. EN IC (c.f.: [...]), Notaio in Marcianise (Ce), rappresentato e difeso, dagli avv. prof. Andrea di Porto (c.f.: [...]),
Nicola Rascio (c.f. [...]), Leandro Traversa (c.f.: [...]) e
Giovanni Actis (c.f.: [...]), - ATTORE -
E il CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI SANTA IA PU RE (c.f.: 8009320617), con sede in NT AR UA ET (Ce) alla via Traversa Mario Fiore, 12 (81055), in persona del Presidente pro tempore Notaio Alessandro de Donato, vista la delibera del
Consiglio del 15 giugno 2022 n. 8/2022, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mazzoli
(c.f.: [...]), - CONVENUTO -
NONCHÉ il PR OC U RA T O RE GE NE RA LE D E L LA RE PU B B LIC A P RE S S O LA CO R TE D'APPE L LO D I
NA P O LI - C O NV E NU T O-
FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione in revocazione notificato in data 16/17 giugno 2022 il notaio Giov. Domenico DI (d'ora in poi anche solo il notaio o DI) ha convenuto in
REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
giudizio dinnanzi a questa Corte il Consiglio Notarile distrettuale di NT AR UA
ET nonché il Procuratore generale presso la Corte d'Appello per chiedere la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c. dell'ordinanza n. cronologico 3494/2021 del
27 dicembre 2021, rep. n. 6010/2021, resa dalla medesima Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione all'esito del procedimento n. 3365/2020 del ruolo generali degli affari contenziosi civili con cui rigettava il reclamo proposto ex art. 158 della legge n. 89 del 1913 (cd. legge notarile, d'ora in poi anche solo l.n.) e 26 del dl.gs n. 150/2011 dal medesimo notaio DI avverso il provvedimento reso dalla Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina della Campania e Basilicata (cd. Co. Re. Di.) del
24 giugno 2020, depositata in data 11 settembre 2020, con il quale veniva comminata al notaio la sanzione della sospensione dalle funzioni notarili per mesi sette per entrambe le incolpazioni ascrittegli, cioè la violazione degli artt. 47 comma 2 e 147 comma 1 lettera
b) della legge notarile, in relazione all'art. 36 del Codice deontologico, riunite per il vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui all'art. 47, comma 2 l.n.
Nello specifico, si contestava al notaio di “avere ricevuto giornalmente nei mesi di giugno e luglio 2018 un numero rilevante di atti, tali da indurre perplessità sull'osservanza dell'obbligo di personalità della prestazione notarile”.
La Corte d'Appello in sede di reclamo, valutando il numero abnorme di atti stipulati nei detti mesi (343 atti nel giugno 2018 e 396 atti nel luglio 2018), riteneva obiettivamente impossibile che il notaio DI, nell'espletamento dell'attività professionale necessaria per la stipula degli atti (peraltro rogati, nelle stesse giornate, in più Comuni, anche piuttosto distanti gli uni dagli altri, ad es. Pomigliano D'arco e NT
AR UA ET, Brusciano, Giugliano in Campania e Villaricca) potesse aver assicurato la personalità della sua prestazione, sia per quanto riguardava l'indagine della volontà delle parti (da effettuarsi incontrandole personalmente, comprendendo quali erano le loro esigenze ed orientandole verso la migliore attuazione dei loro interessi contrattuali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento) e la trasfusione di tale volontà nella compilazione dell'atto, come richiesto espressamente dall'art. 47, comma 2 della legge notarile, sia per quanto riguardava il compimento di tutte le altre attività connesse
e propedeutiche alla stipula (quali visure ipotecarie, esame della documentazione
N. 2627/2022 R.G.A.C. Giov. Domenico DI c. Consiglio notarile distrettuale di NT Pag. 2 di 9
AR UA ET +1
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Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
fornita dalle parti, valutazione degli oneri fiscali, adempimenti successivi alla stipula) come richiesto dall'art. 36 del codice deontologico (a norma del quale l'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal rapporto personale con le parti e la facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico personale).
In particolare, la Corte riteneva che il notaio non avesse assolto all'onere probatorio, su di lui incombente, di provare la personalità di tutte le prestazioni anche relative alla fase preliminare alla stipula, giacchè dalle dichiarazioni dei testi sentiti durante il procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento reclamato (per lo più i suoi assistenti di studio), nonché dalle dichiarazioni scritte della parti che avevano stipulato atti nelle giornate cd. cruciali prese in considerazione dalla Co.Re.Di. (cioè i giorni del 19, 28, 29 giugno 2018, 17, 24 e 31 luglio 2018, in cui erano stati stipulati rispettivamente 26 atti, 20 atti, 25 atti, 19 atti, 19 atti e 27 atti, nei luoghi più disparati delle province di Napoli e Caserta anche molto distanti tra di loro) erano emerse solo indicazioni generiche, che, per quanto facessero accenno all'espletamento delle dette attività propedeutiche nel periodo precedente alla stipula degli atti (si parlava di 20 giorni prima sino ad un mese e mezzo prima della stipula) non erano idonee a far ritenere assolto il detto onere probatorio in assenza della “dimostrazione che, nei mesi che hanno preceduto quelli di giugno e luglio 2018, il numero di atti in concreto stipulati sia stato così esiguo da conciliarsi con la contemporanea audizione delle parti, nonché con tutta la relativa attività istruttoria, dei 343 atti che si sarebbero poi stipulati nel mese di luglio e dei 396 atti che si sarebbero stipulati nel mese di luglio 2018”.
Con l'atto di citazione in revocazione DI ha sostenuto che la Corte sia incorsa nell'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n.