Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 35
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Testo completo
N.R.G. 1659/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1659/2019 promossa da:
LA ZI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SCICCHITANO MAURIZIO
APPELLANTE contro
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA -
MALPIGHI (C.F. 92038610371), con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE
APPELLATO
avente ad oggetto l'appello avverso la Sentenza n. 20441/2019 pubblicata il 13.06.2019 dal
Tribunale Ordinario di Bologna
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documento del processo, così ha deciso.
pagina 1 di 11
Conclusioni per l'appellante: in sede di precisazione delle conclusioni: l'appellante ha chiesto accogliersi l'appello, rinunciando al primo motivo, nell'atto introduttivo ha concluso come segue: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 20441/2019 del 13.06.2019 resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata dal Tribunale di Bologna, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Silvia Romagnoli, nell'ambito del giudizio R.G. n. 13239/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“a) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione per i motivi anzidetti;
b) nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del precetto e del titolo esecutivo notificati in data 16/8/2018 per le ragioni di cui in premessa al presente atto;
c) sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla può pretendere la Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi nei confronti dell'opponente RI ID per le ragioni di cui in premessa al presente atto e conseguentemente dichiarare la nullità/inefficacia/annullabilità del precetto opposto;
d) in ogni caso condannare la Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola -
Malpighi alla refusione delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio di opposizione da liquidarsi nella misura come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre accessori, Cassa di
Previdenza Avvocati e oneri fiscali come per legge.”
Conclusioni per l'appellato
“rigettare tutti i motivi di gravame ex adverso frapposti avverso la sentenza n. 20441/2019 resa dal
Tribunale di Bologna il 13 giugno 2019 in quanto inammissibili ed infondati e, pertanto, confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Bologna all'esito del giudizio di primo grado, Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via PEC in data 31.8.2018, ZI RI proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. notificatole, per Euro 120.695,50, da AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINO S.ORSOLA in data 16.8.2018 unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dell'intestato Tribunale di Bologna n.
622/2017 con cui l'opponente e gli altri attori in solido venivano alla rifusione delle spese di lite
pagina 2 di 11
liquidate in Euro 63.308,00 oltre al pagamento di ulteriore somma ex art. 96/3° co. c.p.c. pari al
30% delle spese di lite come liquidate a titolo di compenso professionale.
Sosteneva l'opponente:
- che sarebbe stata illegittima l'intimazione di pagamento di somme a titolo di IVA, per euro
16.657,00,
- che sarebbe stato illegittimo il calcolo del 30% ex art. 96/3° co. c.p.c. anche sugli oneri accessori del compenso liquidato, con una pretesa eccedente per euro 8.719,78, quella legittima,
- che sarebbe stato illegittima l'intimazione del pagamento delle spese di registrazione in difetto di prova del relativo pagamento da parte dell'intimante.
Il Giudice decideva la causa e riteneva che l'opposizione era solo in parte fondata, quanto al calcolo della somma dovuta ex art. 96 comma 3 c.p.c., essendo invece infondata quanto al rimborso dell'i.v.a. e dell'imposta di registro.
Quindi, con la sentenza rideterminava le somme dovute in restituzione all'attrice, decurtando da quelle pretese nel precetto con errato calcolo ai sensi dell'art. 96 coma 3 c.p.c. la somma di Euro 8.719,78 e, rigettando le altre domande, la condannava a rimborsare le spese di lite all'avversaria, nella misura proporzionale al valore della parte di domanda accolta.
L'attrice impugnava la sentenza reiterando i motivi di opposizione proposti in primo grado
e l'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa perveniva, quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni dell'attrice in primo grado:
“a) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione per i motivi anzidetti;
b) nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del precetto e del titolo esecutivo notificati in data 16/8/2018 per le ragioni di cui in premessa al presente atto;
c) sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla può pretendere la Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi nei confronti dell'opponente RI ID per le ragioni di cui in premessa al presente atto e conseguentemente dichiarare la nullità/inefficacia/annullabilità del precetto opposto;
d) in ogni caso condannare la Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola -
Malpighi alla refusione delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio di
pagina 3 di 11 opposizione da liquidarsi nella misura come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre accessori, Cassa di
Previdenza Avvocati e oneri fiscali come per legge.”
Conclusioni della convenuta in primo grado:
“in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo indicato nel precetto opposto perché inammissibile ed infondata per le ragioni tutte già indicate in narrativa;
- in via principale: dichiarare che l'opposizione ex adverso spiegata è infondata, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, disporre – ex art. 615 comma 2 c.p.c. – la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente agli importi contestati.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
Occorre osservare, preliminarmente che parte appellante, in udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2024 ha chiesto di accogliere l'impugnazione rinunciando al primo motivo ed ha poi inammissibilmente depositato istanza con la quale ha chiesto di rimettere la causa sul ruolo per correggere il verbale di udienza.
L'istanza appare inammissibile perché posteriore a quella di precisazione delle conclusioni
e perché il difensore comparso avrebbe dovuto verificare nella stessa udienza e nel contraddittorio il contenuto del verbale di udienza.
In mancanza, peraltro, di accettazione della parziale rinuncia, la causa va, quindi, decisa.
Ebbene l'appellante ha ritenuto viziata la sentenza per i seguenti motivi:
1. errata valutazione del regime fiscale della Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola ed errato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1659/2019 promossa da:
LA ZI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SCICCHITANO MAURIZIO
APPELLANTE contro
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA -
MALPIGHI (C.F. 92038610371), con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE
APPELLATO
avente ad oggetto l'appello avverso la Sentenza n. 20441/2019 pubblicata il 13.06.2019 dal
Tribunale Ordinario di Bologna
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documento del processo, così ha deciso.
pagina 1 di 11
Conclusioni per l'appellante: in sede di precisazione delle conclusioni: l'appellante ha chiesto accogliersi l'appello, rinunciando al primo motivo, nell'atto introduttivo ha concluso come segue: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 20441/2019 del 13.06.2019 resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata dal Tribunale di Bologna, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Silvia Romagnoli, nell'ambito del giudizio R.G. n. 13239/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“a) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione per i motivi anzidetti;
b) nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del precetto e del titolo esecutivo notificati in data 16/8/2018 per le ragioni di cui in premessa al presente atto;
c) sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla può pretendere la Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi nei confronti dell'opponente RI ID per le ragioni di cui in premessa al presente atto e conseguentemente dichiarare la nullità/inefficacia/annullabilità del precetto opposto;
d) in ogni caso condannare la Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola -
Malpighi alla refusione delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio di opposizione da liquidarsi nella misura come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre accessori, Cassa di
Previdenza Avvocati e oneri fiscali come per legge.”
Conclusioni per l'appellato
“rigettare tutti i motivi di gravame ex adverso frapposti avverso la sentenza n. 20441/2019 resa dal
Tribunale di Bologna il 13 giugno 2019 in quanto inammissibili ed infondati e, pertanto, confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Bologna all'esito del giudizio di primo grado, Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via PEC in data 31.8.2018, ZI RI proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. notificatole, per Euro 120.695,50, da AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINO S.ORSOLA in data 16.8.2018 unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dell'intestato Tribunale di Bologna n.
622/2017 con cui l'opponente e gli altri attori in solido venivano alla rifusione delle spese di lite
pagina 2 di 11
liquidate in Euro 63.308,00 oltre al pagamento di ulteriore somma ex art. 96/3° co. c.p.c. pari al
30% delle spese di lite come liquidate a titolo di compenso professionale.
Sosteneva l'opponente:
- che sarebbe stata illegittima l'intimazione di pagamento di somme a titolo di IVA, per euro
16.657,00,
- che sarebbe stato illegittimo il calcolo del 30% ex art. 96/3° co. c.p.c. anche sugli oneri accessori del compenso liquidato, con una pretesa eccedente per euro 8.719,78, quella legittima,
- che sarebbe stato illegittima l'intimazione del pagamento delle spese di registrazione in difetto di prova del relativo pagamento da parte dell'intimante.
Il Giudice decideva la causa e riteneva che l'opposizione era solo in parte fondata, quanto al calcolo della somma dovuta ex art. 96 comma 3 c.p.c., essendo invece infondata quanto al rimborso dell'i.v.a. e dell'imposta di registro.
Quindi, con la sentenza rideterminava le somme dovute in restituzione all'attrice, decurtando da quelle pretese nel precetto con errato calcolo ai sensi dell'art. 96 coma 3 c.p.c. la somma di Euro 8.719,78 e, rigettando le altre domande, la condannava a rimborsare le spese di lite all'avversaria, nella misura proporzionale al valore della parte di domanda accolta.
L'attrice impugnava la sentenza reiterando i motivi di opposizione proposti in primo grado
e l'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa perveniva, quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni dell'attrice in primo grado:
“a) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione per i motivi anzidetti;
b) nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del precetto e del titolo esecutivo notificati in data 16/8/2018 per le ragioni di cui in premessa al presente atto;
c) sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla può pretendere la Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi nei confronti dell'opponente RI ID per le ragioni di cui in premessa al presente atto e conseguentemente dichiarare la nullità/inefficacia/annullabilità del precetto opposto;
d) in ogni caso condannare la Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola -
Malpighi alla refusione delle spese e dei compensi professionali per il presente giudizio di
pagina 3 di 11 opposizione da liquidarsi nella misura come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre accessori, Cassa di
Previdenza Avvocati e oneri fiscali come per legge.”
Conclusioni della convenuta in primo grado:
“in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo indicato nel precetto opposto perché inammissibile ed infondata per le ragioni tutte già indicate in narrativa;
- in via principale: dichiarare che l'opposizione ex adverso spiegata è infondata, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, disporre – ex art. 615 comma 2 c.p.c. – la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente agli importi contestati.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
Occorre osservare, preliminarmente che parte appellante, in udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2024 ha chiesto di accogliere l'impugnazione rinunciando al primo motivo ed ha poi inammissibilmente depositato istanza con la quale ha chiesto di rimettere la causa sul ruolo per correggere il verbale di udienza.
L'istanza appare inammissibile perché posteriore a quella di precisazione delle conclusioni
e perché il difensore comparso avrebbe dovuto verificare nella stessa udienza e nel contraddittorio il contenuto del verbale di udienza.
In mancanza, peraltro, di accettazione della parziale rinuncia, la causa va, quindi, decisa.
Ebbene l'appellante ha ritenuto viziata la sentenza per i seguenti motivi:
1. errata valutazione del regime fiscale della Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola ed errato
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