Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 20/12/2024, n. 53

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 20/12/2024, n. 53
Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
Numero : 53
Data del deposito : 20 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore
dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente Categoria e qualifica SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 52/2023 RGL
promossa
da
Ministero Dell'Interno, c.f. 97149560589, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato di Trento, nei cui uffici in 38122 Trento (TN), Largo
Porta Nuova 9, è pure, per legge, domiciliato
- appellante -
contro
TU CA, c.f. [...], nato ad [...]
(AV) il 18.02.1969 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Tedeschi, del
foro Giudiziario di Avellino, ai fini della presente procedura
1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
83100 Avellino (AV) alla Via Circumvallazione 24
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 142/2023 di data 30.11.2023
- Categoria e qualifica -
Causa decisa all'udienza dell'11.12.2024 con lettura del
dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento dei gradati motivi
d'appello formulati in narrativa, in riforma dell'appellata
sentenza di primo grado, dichiarare prescritte in tutto o in
parte, nei termini di cui in narrativa, le pretese avversarie;
in
subordine riformare nel merito la sentenza in conformità ai
gradati motivi d'appello sopra formulati e illustrati, e quindi
respingere integralmente o in parte quale domande avversarie
siccome prescritte e/o infondate.
Spese di entrambi i gradi rifuse.
del procuratore di parte appellata:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché
destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto
dal Ministero dell'Interno avverso la Sentenza del Tribunale di
Bolzano pronunciata il 30.11.2023, con numero 142/2023 e
depositata il 30.11.2023 con vittoria di spese diritti ed onorari
2
di grado con distrazione a favore dell'Avv. Enrico TEDESCHI
(procuratore dichiaratosi antistatario).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'odierno appellato, sulla premessa che:
− in data 5 dicembre 2004 era stato destinato al servizio di ordine pubblico presso lo Stadio
Comunale di Montoro Inferiore (AV), in occasione
dell'incontro di calcio Montoro Inferiore – Agropoli;

− durante uno scontro fisico diretto avuto con un gruppo di tifosi che avevano forzato il posto di
controllo, era stato travolto e scaraventato
violentemente al suolo e, una volta rimessosi in
piedi al fine di bloccare uno dei tifosi ostili, era
stato accerchiato dai compagni di quest'ultimo, i
quali lo avevano isolato aggredendolo con violenti
colpi al volto ed al busto;

− il 09.12.2004 era stato sottoposto a visita medico- collegiale presso il Centro Militare di Medicina
Legale di Caserta ove era stato diagnosticato:
trauma contusivo regione zigomatica destra, trauma
contusivo in regione lombare e trauma contusivo
regione occipitale”;

− in data 28 marzo 2019 aveva chiesto al Ministero dell'Interno il riconoscimento dello “status” di
vittima del dovere per l'ottenimento dei vari benefici
3
connessi, ma l'istanza era stata rigettata per
l'intervenuta prescrizione;

ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano
chiedendo di accertare il suo diritto ad essere riconosciuto come
vittima del dovere e, quindi, la condanna del convenuto
Ministero dell'Interno al riconoscimento di tale sua condizione e
ad attribuirgli i benefici connessi alla stessa.
Nel costituirsi dinanzi al Tribunale il convenuto ha
eccepito in via principale e pregiudiziale la prescrizione del
diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere o
di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, in subordine, la
prescrizione quinquennale e/o decennale delle provvidenze
economiche – una tantum o periodiche – connesse all'eventuale
riconoscimento della qualifica pretesa. Nel merito il Ministero
ha rilevato che, comunque, le provvidenze avrebbero potuto
essere riconosciute esclusivamente a decorrere dalla domanda
proposta in sede amministrativa, con esclusione di ogni
retroattività rispetto alla stessa, contestando comunque, in
estremo subordine, le quantificazioni delle varie pretese
proposte dal ricorrente.

2. Con la sentenza gravata il Giudice del lavoro ha così
statuito:
accerta che il sig. TU CA è da considerarsi a tutti
gli effetti di legge vittima del Dovere ex art.1 comma 563 legge
266/2005 o comunque quale "soggetto equiparato alle vittime del
4 dovere" ex comma 564 legge,
dichiara, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del
medesimo nell'elenco ex art.3 comma 3 D.p.r.243/06 tenuto dal
Ministero dell'Interno ai fini della concessione dei benefici
assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n.243, ex.art.

1. comma 563 e 564

l.266/2005, ex.1904 D.lgs. 66/2010;
conseguentemente,

condanna il Ministero dell'Interno al riconoscimento in
favore di CC CA dei benefici assistenziali di legge
conseguenti alla presente pronuncia tenendo conto dell'invalidità
permanente accertata del 3%;

Condanna altresì la parte MINISTERO DELL'INTERNO a
rimborsare alla parte CC NE le spese di lite, che si
liquidano in € 4.629 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a.;
pone a

carico di parte resistente le spese di CTU, con obbligo di rifusione
di quanto anticipato da parte ricorrente”.

3. Avverso la decisione il Ministero dell'Interno ha
interposto appello deducendo:

1. l'erroneità della decisione nella
parte in cui ha ritenuto imprescrittibile il diritto al
riconoscimento della qualità (c.d. “status”) di vittima del dovere
e/o soggetto equiparato;

2.a) omessa pronuncia sulla puntuale
eccezione formulata dalla convenuta Amministrazione in ordine
alla prescrizione decennale della speciale elargizione
(rapportabile al 3% di invalidità opinata dalla CTU);

2.b)
erroneità della individuazione della data di decorrenza del
termine di prescrizione della prestazione una tantum, in “un
5 non meglio specificato “accertamento qualitativo” dello “status” di
vittima del dovere (…), anziché dal momento della conoscenza
dell'evento produttivo dell'infermità come connesso al servizio e,
quindi, dalla conseguente possibilità di esercitare il diritto al
riconoscimento come vittima del dovere” (ricorso in appello, pag.
5).
Si è costituito per resistere l'appellato.
La causa è stata definita all'udienza dell'11 dicembre
2024 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli argomenti posti a base della decisione di primo
grado sono i seguenti:
− i fatti descritti dal ricorrente sono sussumibili nelle fattispecie di cui alle lettere a) (contrasto ad ogni tipo di
criminalità) e b) (svolgimento di servizi di ordine) previste
dall'art. 1 comma 563 della legge 23 dicembre 2005, n.
266;

− deve aderirsi al giudizio medico-legale espresso dalla
CTU, per la quale ricorre nella specie un'invalidità
permanente del 3% per il “trauma cranico commotivo-
contusivo occipitale” subito dal ricorrente;

− quanto alla eccepita prescrizione, “la Cassazione ha stabilito che “…il diritto sulle somme pretese a titolo di
rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai
sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel
6 caso in cui le somme stesse non siano state poste in
riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto,
alla prescrizione decennale … (Sez.

6 - L, Ordinanza n.

18309 del 03/09/2020, Rv. 659091 - 01)” (sentenza, pag.
6);

− posto che “solo con la sentenza si può capire cosa e quanto spetti all'avente diritto, che solo in questa sede diventa
liquido (…) le conseguenze della presente pronuncia
decorrono dal passaggio in giudicato della presente
statuizione.” (sentenza, pag. 8).

2. Il ragionamento del Giudice di primo grado viene
censurato dal Ministero dell'Interno sotto tre profili,
evidenziandosi sin d'ora che oggetto di discussione sono le
eccezioni di prescrizione decennale sollevate dal Ministero
dell'Interno in relazione sia al diritto al riconoscimento dello
status (per l'impugnante, come si vedrà infra, si tratta non di
uno status, bensì di una qualità) di vittima del dovere sia al
diritto alla corresponsione della “speciale elargizione” di cui
all'art. 5 commi 1 e 5 della legge n. 206/2004.

2.1. Con il primo motivo il Ministero impugnante ricorda,
innanzitutto, che
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