Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 325/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.325 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
PERULLI S.r.l. (c.f.: 04760970758), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa,
in virtù di mandato a margine presente atto, dall'Avv. Enrico Chirivì, presso il cui studio, in Lecce,
alla Via Umberto I n.35, è elettivamente domiciliata;

-APPELLANTE-
E
POSTE ITALIANE S.p.a. (c.f. 97103880585), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lorusso, giusta procura generale per atto del Notaio Dott.
Pierluigi Ambrosone del 27 aprile 2022, rep. n. 55418 racc. n. 16104, elettivamente domiciliata presso
la sede Affari Legali di Lecce, alla via Lequile s.n.c.;

-APPELLATA -
All'udienza collegiale del 17 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei
procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c.
per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene così ricostruita nella
sentenza di primo grado:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15.5.20, la società Perulli S.r.l. chiedeva
accertarsi l'inadempimento posto in essere da Poste Italiane, rispetto alle obbligazioni assunte con
il contratto inerente la spedizione mediante il servizio Raccomandata 1, e disporsi la condanna della
medesima al ristoro dei danni;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, di aver commissionato

mediante detto strumento, tramite il quale era garantita la consegna in un giorno, il recapito del
plico contenente l'offerta per la partecipazione alla gara d'appalto indetta da AQP S.p.a., per attività
da espletarsi presso il cantiere sito in Brindisi alla Via San Sebastiano n. 6, e di essere stata esclusa
in ragione dell'avvenuta consegna del medesimo in data 4.2.20, a fronte della scadenza in data 3.2.20
del termine per la presentazione delle offerte;
assumeva che, qualora il plico fosse stato

tempestivamente recapitato, l'aggiudicazione in proprio favore sarebbe certamente intervenuta a
fronte della formulazione, nella propria offerta, di un ribasso superiore a quello indicato dalla
società risultata aggiudicataria ed aveva determinato la consistenza del pregiudizio subito in €
8.003,44, pari all'utile di impresa calcolato nell' offerta.
Poste Italiane S.p.a., costituendosi, evidenziava di aver riconosciuto, in sede stragiudiziale, il ritardo
del recapito e di aver richiesto l'inoltro della documentazione funzionale all'erogazione
dell'indennizzo contrattualmente previsto;
rimarcava che lo svolgimento del servizio pubblico

demandatole legittimasse la previsione, tramite normativa speciale, di limitazioni alla responsabilità
in ipotesi di disservizi, contemplata nel d. lg 261/99 e riportata nelle condizioni negoziali all'art.
11.3, espressamente approvato dal cliente;
deduceva, ancora, che la ricorrente non avesse allegato
circostanze idonee a rendere plausibile la propria aggiudicazione e, conseguentemente, risarcibile
la propria perdita di chance;
invocava, pertanto, il rigetto della domanda formulata ai propri danni.

Il Tribunale adito definiva il giudizio con Ordinanza in data 9/3/22, con la quale rigettava la domanda
della ricorrente, condannando la stessa alla refusione delle spese di giudizio in favore della resistente
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che la pretesa risarcitoria formulata dalla società ricorrente
non fosse passibile di accoglimento in ragione della carenza di elementi atti a suffragare il nesso
causale tra l'incontestato ritardato recapito e la perdita della possibilità di conseguire l'utile d'impresa
indicato nell'atto introduttivo – nesso della cui prova era onerato il danneggiato
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto appello la Perulli S.r.l., in persona del l.r.p.t., con atto
ritualmente notificato, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta l'originaria
domanda;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita Poste Italiana S.p.a., in persona del l.r.p.t., instando per
il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'gli
appellanti al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 17/4/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle
parti, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di
rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, si duole che il Giudice di prime cure abbia rigettato
la domanda attorea, in assenza di elementi sufficienti per accertare che il ritardo nella consegna del
plico abbia da solo cagionato per l'impresa ricorrente la perdita di possibilità di aggiudicarsi la gara
di appalto e, dunque, di conseguire l'utile di impresa.
Segnatamente deduce che le uniche contestazione mosse dalla controparte, che aveva in ogni caso
riconosciuto il ritardo nella consegna del plico e, dunque, l'inadempimento contrattuale, muovessero
dalla asserita applicabilità della normativa speciale che ne limita la responsabilità e dai dubbi sollevati
in ordine alla eventuale partecipazione alla gara di appalto di altre imprese che potessero aver
proposto un maggiore ribasso.
Evidenzia come entrambe le contestazioni non colgano nel segno: la prima, in quanto è oramai
pacifica in giurisprudenza la applicabilità, anche ai rapporti tra il servizio postale e l'utente, della
disciplina dettata dal Codice Civile in ordine all'inadempimento contrattuale senza alcuna speciale
esenzione di responsabilità (cfr. Corte Costituzionale n. 254 del 2002 e n. 46 del 2011);
la seconda,
in quanto dall'esame del verbale delle operazioni di gara del 05.02.2020 versato in atti emerge ex
actis che le imprese che avevano presentato la propria offerta partecipando alla gare erano state solo
3, e che l'unica presa in considerazione è stata quella aggiudicataria, mentre le altre 2 imprese, tra
cui la odierna appellante, sono state escluse per consegna della busta oltre il termine di scadenza.
Rileva come il mero confronto tra l'offerta della impresa aggiudicataria con quella (ben più bassa)
della Perulli S.r.l. sia sufficiente a provare che quest'ultima sarebbe risultata aggiudicataria in caso di
consegna nei termini.
Dalla lettura di detto verbale si evince, altresì, che l'offerta economica presentata dalla Perulli S.r.l.
fosse corredata dei richiesti allegati, giacché, se gli stessi non fossero stati allegati, ciò sarebbe stato
rilevato dal seggio di gara e dichiarato a verbale come ulteriore motivo di esclusione, oltre alla
consegna fuori termine.
Conclude rilevando come la
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