Corte d'Appello Milano, sentenza 08/10/2024, n. 2638
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Testo completo
N. R.G. 3244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo VigoreLL Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
OR ER (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BOSCAGLIA
IGNAZIO con elezione di domicilio in VIALE DELLE OROBIE, 25 24050 SPIRANO, presso e nello studio dell'avv. BOSCAGLIA IGNAZIO
APPELLANTE
CONTRO
F.LLI RB SN DI ND, GI E ZI RB (C.F.
01502340134) con il patrocinio dell'avv. BERARDI RAFFAELLO e con elezione di domicilio in
C.SO UNITA' D'ITALIA, 20 22063 CANTU' presso e nello studio dell'avv. BERARDI RAFFAELLO
APPELLATA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
pagina 1 di 11
Le parti precisavano le seguenti conclusioni :
OR ER:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per le motivazioni e le causali sovra esposte previe declaratorie tutte del caso, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado
RG n. 258/2021 già pendente innanzi al Tribunale di Como, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione previa ogni diversa declaratoria ritenuta di ragione e di legge nonché con richiamo alle istanze, domande e allegazioni tutte di primo grado.
IN VIA PRINCIPALE
In parziale riforma della Sentenza 581/2023 RG. 258/2021 del Tribunale di Como emessa in data
19.05.2023 e depositata in data 19.05.2023, in accoglimento della presente impugnazione, disattese in toto le avverse domande ed istanze, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto vengono riproposte le domande rassegnate in primo grado e in particolare:
In via principale e di merito:
1. accertare e dichiarare, per i motivi anzidetti, l'inadempimento contrattuale da parte della F.LL
TA S.n.c. per la mancata fornitura dei serramenti per il cantiere di Calusca d'Adda alla via San
Giustino S.n.c.;
2. accertare e dichiarare che il sig. IC ET ha corrisposto alla F.LL TA S.n.c. la somma complessiva di € 15.280,00 a titolo di acconti per la fornitura di serramenti per il cantiere di
Calusca d'Adda alla via San Giustino S.n.c.
3. per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura dei serramenti per il cantiere di
Calusca d'Adda alla via San Giustino S.n.c., stipulato tra il sig. IC ET e la F.LL TA
S.n.c.;
4. condannare la F.LL TA S.n.c. alla restituzione al sig. IC ET degli acconti corrisposti, per la somma complessiva di € 15.280,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data di corresponsione sino al soddisfo, oppure nella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
5. con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio e di quello di primo grado oltre spese generali iva e cpa come per legge e alle successive occorrende.
In via istruttoria:
Ammettersi le prove come indicate in atti ed in particolare nella memoria n. 2 ex art. 183 VI c. cpc.
Che si si riportano:
pagina 2 di 11
1. Vero che il sig. IC ET, nel 2008, commissionava alla F.LL TA S.n.c. la fornitura e posa in opera di serramenti per la propria abitazione in fase di edificazione, in Calusco d'Adda, Via san Giustino s.n.c.;
2. Vero che dopo aver trattato la fornitura con il sig. LE TA, responsabile commerciale della società convenuta, ed aver ricevuto un regolare preventivo (doc. 2), l'attore versava in data
18.10.2008, a titolo di acconto, la somma di € 7.280,00, comprensiva di iva, a mezzo assegno bancario
n. 3500370435-03 tratto da Banca NI (doc. 3), a cui faceva seguito la fattura n. 43 del
20.10.2008 emessa dalla convenuta (doc. 4);
3. Vero che al momento della consegna della fattura n. 43 del 20.10.2008 il sig. LE TA, alla presenza dei due frateLL e soci, presso la sede sociale, chiedeva a parte attrice un ulteriore acconto di € 8.000,00 da versare in contanti al fine di iniziare la fornitura, ritenendo l'acconto di €
7.280,00 insufficiente rispetto all'intera fornitura;
4. Vero che il sig. IC in data 10.03.2009 versava alla F.LL TA S.n.c. la somma di €
5.000,00 come richiesto, in denaro contante, in occasione della consegna dei falsi telai presso il cantiere;
5. Vero che in data 10.07.2009 il sig. LE TA ritornava presso il cantiere di Calusco
d'Adda al fine di verificare la possibilità di varianti alle misure e alla tipologia dei serramenti preventivati e, in quell'occasione, il sig. IC corrispondeva alla convenuta l'ulteriore acconto di € 3.000,00 in contanti;
6. Vero che la somma complessiva corrisposta dal sig. IC è di € 15.280,00
7. Vero che per le somme pagate in contanti di € 5000,00 e di € 3000,00 la convenuta non ha consegnato all'attore la relativa fattura;
8. Vero che sul finire dell'anno 2013, l'attore contattava la F.LL TA S.n.c. per ottenere
l'esecuzione del contratto di fornitura dei serramenti come pattuito;
9. Vero che dopo inutili solleciti sia da parte dell'attore che da parte del perito edile, CO OM (il quale svolge altresì funzione di CTU presso il Tribunale di Como), il sig. IC si rivolgeva all'avv. Ottaviano Mussumeci il quale, in data 07.03.2014, intimava alla F.LL TA S.n.c. la fornitura dei serramenti per la quale l'attore aveva già corrisposto l'importo complessivo di €
15.280,00 (doc. 5);
10. Vero che a seguito del mancato riscontro con fax del 19.03.2014 l'avv. Mussumeci comunicava alla F.LL TA S.n.c. la risoluzione del contratto di fornitura per loro fatto e colpa richiedendo, conseguentemente, la restituzione degli importi corrisposti (doc. 6);
pagina 3 di 11 11. Vero che in data 25.02.2015 l'avv. Ottaviano Mussumeci contestava nuovamente l'inadempimento contrattuale intimando l'immediata restituzione delle somme corrisposte (doc. 7);
12. Vero che in data 01.04.2015 il sig. IC sporgeva presso la Stazione dei Carabinieri di
Calusco d'Adda denuncia-querela nei confronti di TA LE, TA GI e TA
AB (doc. 8).
13. Vero che i militari nel corso delle indagini provvedevano a raccogliere le spontanee dichiarazioni dei sig.ri NI TR in data 24.04.2015 (doc. 9), ON CC in data 26.04.2015 (doc. 10) e
CO OM in data 23.05.2015 (doc. 11);
14. Vero che al momento della dazione delle somme in contanti di € 5000,00 in data 10.03.2009 sia di
€ 3000,00 in data 10.07.2009 il sig. LE TA firmava “scrittura privata” comprovante la dazione trattenendo per sé l'originale consegnandone una copia al sig. IC ET (doc. 8) dallo stesso allegati alla denuncia;
Si indicano in qualità di testi i Sig.ri:
TO EA, NI TR, CO OM e ON CC:
Con ogni e più ampia riserva di prova.
F.LL TA S.n.c. di LE, GI e AB TA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così statuire: Preliminarmente, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposta dal sig. ET IC per i motivi più sopra esposti;
In via principale e nel merito, rigettarsi l'impugnazione proposta dall' appellante IC e, previa conferma dell'impugnata sentenza, condannarsi l'appellante al pagamento delle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25/11/2023, IC ET (attore in primo grado), impugnava la sentenza del Tribunale di Como n.581/2023, pubblicata il 19/05/2023, con la quale il primo giudice: 1) dichiarava la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera di serramenti per il cantiere di Calusca d'Adda alla via San Giustino S.n.c., stipulato nel 2008 tra l'
IC e la F.LL TA S.n.c. per inadempimento dello stesso;
2) condannava la F.LL TA
S.n.c. alla restituzione in suo favore della minore somma di €7.280,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, 3) rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria svolta da F.LL TA
S.n.c. nei suoi confronti, 4) compensava
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo VigoreLL Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
OR ER (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BOSCAGLIA
IGNAZIO con elezione di domicilio in VIALE DELLE OROBIE, 25 24050 SPIRANO, presso e nello studio dell'avv. BOSCAGLIA IGNAZIO
APPELLANTE
CONTRO
F.LLI RB SN DI ND, GI E ZI RB (C.F.
01502340134) con il patrocinio dell'avv. BERARDI RAFFAELLO e con elezione di domicilio in
C.SO UNITA' D'ITALIA, 20 22063 CANTU' presso e nello studio dell'avv. BERARDI RAFFAELLO
APPELLATA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
pagina 1 di 11
Le parti precisavano le seguenti conclusioni :
OR ER:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per le motivazioni e le causali sovra esposte previe declaratorie tutte del caso, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado
RG n. 258/2021 già pendente innanzi al Tribunale di Como, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione previa ogni diversa declaratoria ritenuta di ragione e di legge nonché con richiamo alle istanze, domande e allegazioni tutte di primo grado.
IN VIA PRINCIPALE
In parziale riforma della Sentenza 581/2023 RG. 258/2021 del Tribunale di Como emessa in data
19.05.2023 e depositata in data 19.05.2023, in accoglimento della presente impugnazione, disattese in toto le avverse domande ed istanze, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto vengono riproposte le domande rassegnate in primo grado e in particolare:
In via principale e di merito:
1. accertare e dichiarare, per i motivi anzidetti, l'inadempimento contrattuale da parte della F.LL
TA S.n.c. per la mancata fornitura dei serramenti per il cantiere di Calusca d'Adda alla via San
Giustino S.n.c.;
2. accertare e dichiarare che il sig. IC ET ha corrisposto alla F.LL TA S.n.c. la somma complessiva di € 15.280,00 a titolo di acconti per la fornitura di serramenti per il cantiere di
Calusca d'Adda alla via San Giustino S.n.c.
3. per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura dei serramenti per il cantiere di
Calusca d'Adda alla via San Giustino S.n.c., stipulato tra il sig. IC ET e la F.LL TA
S.n.c.;
4. condannare la F.LL TA S.n.c. alla restituzione al sig. IC ET degli acconti corrisposti, per la somma complessiva di € 15.280,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data di corresponsione sino al soddisfo, oppure nella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
5. con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio e di quello di primo grado oltre spese generali iva e cpa come per legge e alle successive occorrende.
In via istruttoria:
Ammettersi le prove come indicate in atti ed in particolare nella memoria n. 2 ex art. 183 VI c. cpc.
Che si si riportano:
pagina 2 di 11
1. Vero che il sig. IC ET, nel 2008, commissionava alla F.LL TA S.n.c. la fornitura e posa in opera di serramenti per la propria abitazione in fase di edificazione, in Calusco d'Adda, Via san Giustino s.n.c.;
2. Vero che dopo aver trattato la fornitura con il sig. LE TA, responsabile commerciale della società convenuta, ed aver ricevuto un regolare preventivo (doc. 2), l'attore versava in data
18.10.2008, a titolo di acconto, la somma di € 7.280,00, comprensiva di iva, a mezzo assegno bancario
n. 3500370435-03 tratto da Banca NI (doc. 3), a cui faceva seguito la fattura n. 43 del
20.10.2008 emessa dalla convenuta (doc. 4);
3. Vero che al momento della consegna della fattura n. 43 del 20.10.2008 il sig. LE TA, alla presenza dei due frateLL e soci, presso la sede sociale, chiedeva a parte attrice un ulteriore acconto di € 8.000,00 da versare in contanti al fine di iniziare la fornitura, ritenendo l'acconto di €
7.280,00 insufficiente rispetto all'intera fornitura;
4. Vero che il sig. IC in data 10.03.2009 versava alla F.LL TA S.n.c. la somma di €
5.000,00 come richiesto, in denaro contante, in occasione della consegna dei falsi telai presso il cantiere;
5. Vero che in data 10.07.2009 il sig. LE TA ritornava presso il cantiere di Calusco
d'Adda al fine di verificare la possibilità di varianti alle misure e alla tipologia dei serramenti preventivati e, in quell'occasione, il sig. IC corrispondeva alla convenuta l'ulteriore acconto di € 3.000,00 in contanti;
6. Vero che la somma complessiva corrisposta dal sig. IC è di € 15.280,00
7. Vero che per le somme pagate in contanti di € 5000,00 e di € 3000,00 la convenuta non ha consegnato all'attore la relativa fattura;
8. Vero che sul finire dell'anno 2013, l'attore contattava la F.LL TA S.n.c. per ottenere
l'esecuzione del contratto di fornitura dei serramenti come pattuito;
9. Vero che dopo inutili solleciti sia da parte dell'attore che da parte del perito edile, CO OM (il quale svolge altresì funzione di CTU presso il Tribunale di Como), il sig. IC si rivolgeva all'avv. Ottaviano Mussumeci il quale, in data 07.03.2014, intimava alla F.LL TA S.n.c. la fornitura dei serramenti per la quale l'attore aveva già corrisposto l'importo complessivo di €
15.280,00 (doc. 5);
10. Vero che a seguito del mancato riscontro con fax del 19.03.2014 l'avv. Mussumeci comunicava alla F.LL TA S.n.c. la risoluzione del contratto di fornitura per loro fatto e colpa richiedendo, conseguentemente, la restituzione degli importi corrisposti (doc. 6);
pagina 3 di 11 11. Vero che in data 25.02.2015 l'avv. Ottaviano Mussumeci contestava nuovamente l'inadempimento contrattuale intimando l'immediata restituzione delle somme corrisposte (doc. 7);
12. Vero che in data 01.04.2015 il sig. IC sporgeva presso la Stazione dei Carabinieri di
Calusco d'Adda denuncia-querela nei confronti di TA LE, TA GI e TA
AB (doc. 8).
13. Vero che i militari nel corso delle indagini provvedevano a raccogliere le spontanee dichiarazioni dei sig.ri NI TR in data 24.04.2015 (doc. 9), ON CC in data 26.04.2015 (doc. 10) e
CO OM in data 23.05.2015 (doc. 11);
14. Vero che al momento della dazione delle somme in contanti di € 5000,00 in data 10.03.2009 sia di
€ 3000,00 in data 10.07.2009 il sig. LE TA firmava “scrittura privata” comprovante la dazione trattenendo per sé l'originale consegnandone una copia al sig. IC ET (doc. 8) dallo stesso allegati alla denuncia;
Si indicano in qualità di testi i Sig.ri:
TO EA, NI TR, CO OM e ON CC:
Con ogni e più ampia riserva di prova.
F.LL TA S.n.c. di LE, GI e AB TA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così statuire: Preliminarmente, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposta dal sig. ET IC per i motivi più sopra esposti;
In via principale e nel merito, rigettarsi l'impugnazione proposta dall' appellante IC e, previa conferma dell'impugnata sentenza, condannarsi l'appellante al pagamento delle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25/11/2023, IC ET (attore in primo grado), impugnava la sentenza del Tribunale di Como n.581/2023, pubblicata il 19/05/2023, con la quale il primo giudice: 1) dichiarava la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera di serramenti per il cantiere di Calusca d'Adda alla via San Giustino S.n.c., stipulato nel 2008 tra l'
IC e la F.LL TA S.n.c. per inadempimento dello stesso;
2) condannava la F.LL TA
S.n.c. alla restituzione in suo favore della minore somma di €7.280,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, 3) rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria svolta da F.LL TA
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