Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 29
CA Caltanissetta
Sentenza
27 gennaio 2025
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27 gennaio 2025
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CA Caltanissetta
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27 gennaio 2025
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27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 663/2018 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/11/2023 e promossa in questo grado
DA
IN ON, nato a [...] l'[...], CF CSC NTN
51H01 C351J, elett.te dom.to in Gela, Via G.N. Bresmes, 5, presso lo studio dell'avv. Giacomo Angelo Rosario Ventura, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
ON SI, nella qualità di titolare e legale rapp.te della omonima ditta individuale con sede in Gela Via Niscemi, 63 PI
01360730855, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via Padre
Pio da Pietralcina, 4, presso lo studio dell'avvocato Marcello Petitto, e
1
rapp.to e difeso dall'avv. AT Morreale, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta.
APPELLATO
CONTRO
: MA Proizvodnja keramičnih ploščic d.o.o. in fallimento, PI 79174159, in persona del curatore fallimentare e legale rappresentante pro tempore avv. Poljansek Blaz, elett.te dom.ta in
Caltanissetta Via Bissolati 127 dal quale è anche rappresentata e difesa assieme all'avv. Marco Jarc. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA -APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter. cpc:
Per parte appellante: ”….Conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ....”.
Per parte appellata: “…insiste nell'eccepita tardività e/o inammissibilità e/o inconferenza della chiesta produzione e/o messa a disposizione delle piastrelle per la prima volta in appello ex art. 345
c.p.c., si oppone alla richiesta di parte appellante di CTU tecnica sulle piastrelle oggetto di contestazione in quanto meramente esplorativa e, quindi, inammissibile. Conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte. ….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2
Con atto di citazione ritualmente notificato, ON NO citava in giudizio davanti al Tribunale di Gela, SI IC, titolare di impresa individuale chiedendo: “...Accertare e declarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art 1490 cc della ditta “OT arredo bagni di IC Rag. SI”;
2.accertare e dichiarare risolto ex art 1453 cc il contratto tra la ditta “OT arredo bagni di IC rag. SI” e NO ON;
3.accertare e dichiarare agli effetti civili che nella condotta del convenuto sussiste anche la responsabilità penale per il reato di truffa.
4.per l'effetto condannare IC SI, titolare della ditta “OT arredo bagni di IC rag. SI”, alla restituzione in favore di NO ON della somma già interamente versatagli di € 7.600,00, al risarcimento dei danni patrimoniali per un totale di € 5.575,11, nonché al risarcimento dei danni morali ex art
2043 cc nella misura di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge...”.
Si costituiva in giudizio SI IC titolare della ditta “OT arredo bagni di IC rag. SI”, che contestava le domande e le deduzioni avversarie, chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva in capo alla ditta medesima, e previo differimento della udienza, essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Martex Proizvodnja Keramicnich ploscic d.o.o. Contestava altresì nel merito la domanda, chiedendone il rigetto, con condanna della parte attrice alle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art 96 cpc.
Veniva disposta la chiamata in giudizio della Martex Proizvodnja
Keramicnich ploscic d.o.o, quale fornitrice della ditta individuale
3
convenuta, la quale preferiva non costituirsi;
per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza n.490/2018 pubblicata in data 13/08/2018, resa in data
10/08/2018, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 486/2012 RG, rigettava la domanda attorea, condannando
NO TO al pagamento delle spese di lite che liquidava in €
2.417,50, oltre spese generali ed accessori di legge. Nulla invece per le spese di lite nei confronti della Martex non essendosi la stessa costituita in giudizio.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza NO ON proponeva appello, chiedendo di: “…a)dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art 1490 cc dell'appellato;
b)dichiarare risolto il contratto per cui è causa ex artt 1453-1454-1455 cc;
c)di conseguenza condannare l'appellato alla restituzione in favore di
NO TO della somma già interamente versatagli di €
6.200,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali per un totale di € 5.575,11, per come documentati nel corso del giudizio di primo grado ;
somme gravate di interessi come per legge;
con vittoria di spese ed onorari dei giudizi di primo e secondo grado. ....”.
Si costituiva in giudizio IC SI che chiedeva “…previa declaratoria di nullità/inesistenza dell'atto di appello proposto da
NO ON ritenere e dichiarare la inammissibilità e per l'effetto rigettarlo;
ritenere e dichiarare la disintegrità del contraddittorio per omessa notificazione dell'appello proposto alla Martex Proizvodnja
Keramicnich Ploscic d.o.o., terza chiamata in causa, nel giudizio di primo grado, contumace, e conseguentemente disporre l'intergrazione
4 del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato in causa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 663/2018 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/11/2023 e promossa in questo grado
DA
IN ON, nato a [...] l'[...], CF CSC NTN
51H01 C351J, elett.te dom.to in Gela, Via G.N. Bresmes, 5, presso lo studio dell'avv. Giacomo Angelo Rosario Ventura, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
ON SI, nella qualità di titolare e legale rapp.te della omonima ditta individuale con sede in Gela Via Niscemi, 63 PI
01360730855, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via Padre
Pio da Pietralcina, 4, presso lo studio dell'avvocato Marcello Petitto, e
1
rapp.to e difeso dall'avv. AT Morreale, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta.
APPELLATO
CONTRO
: MA Proizvodnja keramičnih ploščic d.o.o. in fallimento, PI 79174159, in persona del curatore fallimentare e legale rappresentante pro tempore avv. Poljansek Blaz, elett.te dom.ta in
Caltanissetta Via Bissolati 127 dal quale è anche rappresentata e difesa assieme all'avv. Marco Jarc. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA -APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter. cpc:
Per parte appellante: ”….Conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ....”.
Per parte appellata: “…insiste nell'eccepita tardività e/o inammissibilità e/o inconferenza della chiesta produzione e/o messa a disposizione delle piastrelle per la prima volta in appello ex art. 345
c.p.c., si oppone alla richiesta di parte appellante di CTU tecnica sulle piastrelle oggetto di contestazione in quanto meramente esplorativa e, quindi, inammissibile. Conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte. ….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2
Con atto di citazione ritualmente notificato, ON NO citava in giudizio davanti al Tribunale di Gela, SI IC, titolare di impresa individuale chiedendo: “...Accertare e declarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art 1490 cc della ditta “OT arredo bagni di IC Rag. SI”;
2.accertare e dichiarare risolto ex art 1453 cc il contratto tra la ditta “OT arredo bagni di IC rag. SI” e NO ON;
3.accertare e dichiarare agli effetti civili che nella condotta del convenuto sussiste anche la responsabilità penale per il reato di truffa.
4.per l'effetto condannare IC SI, titolare della ditta “OT arredo bagni di IC rag. SI”, alla restituzione in favore di NO ON della somma già interamente versatagli di € 7.600,00, al risarcimento dei danni patrimoniali per un totale di € 5.575,11, nonché al risarcimento dei danni morali ex art
2043 cc nella misura di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge...”.
Si costituiva in giudizio SI IC titolare della ditta “OT arredo bagni di IC rag. SI”, che contestava le domande e le deduzioni avversarie, chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva in capo alla ditta medesima, e previo differimento della udienza, essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Martex Proizvodnja Keramicnich ploscic d.o.o. Contestava altresì nel merito la domanda, chiedendone il rigetto, con condanna della parte attrice alle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art 96 cpc.
Veniva disposta la chiamata in giudizio della Martex Proizvodnja
Keramicnich ploscic d.o.o, quale fornitrice della ditta individuale
3
convenuta, la quale preferiva non costituirsi;
per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Con sentenza n.490/2018 pubblicata in data 13/08/2018, resa in data
10/08/2018, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 486/2012 RG, rigettava la domanda attorea, condannando
NO TO al pagamento delle spese di lite che liquidava in €
2.417,50, oltre spese generali ed accessori di legge. Nulla invece per le spese di lite nei confronti della Martex non essendosi la stessa costituita in giudizio.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza NO ON proponeva appello, chiedendo di: “…a)dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art 1490 cc dell'appellato;
b)dichiarare risolto il contratto per cui è causa ex artt 1453-1454-1455 cc;
c)di conseguenza condannare l'appellato alla restituzione in favore di
NO TO della somma già interamente versatagli di €
6.200,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali per un totale di € 5.575,11, per come documentati nel corso del giudizio di primo grado ;
somme gravate di interessi come per legge;
con vittoria di spese ed onorari dei giudizi di primo e secondo grado. ....”.
Si costituiva in giudizio IC SI che chiedeva “…previa declaratoria di nullità/inesistenza dell'atto di appello proposto da
NO ON ritenere e dichiarare la inammissibilità e per l'effetto rigettarlo;
ritenere e dichiarare la disintegrità del contraddittorio per omessa notificazione dell'appello proposto alla Martex Proizvodnja
Keramicnich Ploscic d.o.o., terza chiamata in causa, nel giudizio di primo grado, contumace, e conseguentemente disporre l'intergrazione
4 del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato in causa
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