Corte d'Appello Genova, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 324/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (P.I. 00949170104 - C.F. 80007350103), in persona del Sindaco Metropolitano, legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Carlo Scaglia, dall'Avv. Valentina Manzone e dall'Avv. Lorenza Olmi, elettivamente domiciliata presso la stessa appellante contro
AN AN (c.f. [...]), assistito e difeso dall'Avv. Danilo Giorgio Grattoni e all'Avv. Carlo Polito, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Danilo Grattoni in Milano. appellato
BO S.p.A. (C.F. e P.IVA 10444950157), con sede legale in Milano, 20137,
Via Decembrio, 28 e sede operativa in Ceranesi (GE), 16014, Via Parodi 144, non costituita appellato - contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 727/2024 del 5 marzo 2024, notificata il 7 marzo
2024 e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione della Città Metropolitana di
Genova n. 9/AS del 6.2.2023 e la sanzione”.
Per la parte appellata ND AN:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita contrariis rejectis, così giudicare: 1) In via preliminare: dato atto che la questione di legittimità costituzionale sollevata non è manifestamente infondata e risulta essere rilevante ai fini della decisione, si chiede alla
Corte d'Appello adita di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, in violazione dei principi costituzionali indicati agli art. 3, 24, 97 e 117, 1° comma, della
Costituzione non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio ex legge 689 del 1981, mediante l'emissione di un provvedimento di ordinanza- ingiunzione ovvero dell'ordinanza di archiviazione degli atti. 2) Nel merito: respingersi
l'appello proposto da Città Metropolitana di Genova avverso la sentenza del Tribunale di Genova, sez. I^ civile, Giudice dott.ssa Francesca Lippi n. 727/2024 del 5 marzo
2024 e, per l'effetto, confermare in modo integrale la decisione impugnata. 3) Sempre nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, accertata la fondatezza dell'opposizione si chiede di dichiarare, con la miglior formula, la nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza
- ingiunzione di pagamento n. 223/2023 del 09 febbraio 2023 notificato all'Ing. Dott.
ND AN in data 17 febbraio 2023 per le causali di cui al presente atto. 4)
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che le pile all'interno del robot hanno la funzione esclusiva di alimentare gli encoder assoluti collegati ai motori del robot al fine di non perdere i dati di azzeramento dei motori;
2) Vero che le pile, hanno una funzione esclusiva, in quanto nei loro
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componenti di allaccio progettate unicamente per assolvere a tale funzione residuale di supporto, non essendo necessarie per il funzionamento del robot: infatti, quando il robot
è collegato all'alimentazione elettrica, le pile non servono;
3) Vero che la funzione delle pile è quella di interviene solo quando il robot è spento;
quindi, o durante il trasporto o durante il periodo in cui viene spento;
4) Vero che una volta assemblati i robot forniti da
Roboteco hanno la caratterista di essere immessi sul mercato come installazioni fisse di grandi dimensioni, per come definite e disciplinate dal D. lgs. 49/2014. Si indicano a testi quali testi il Sig. IO EN, domiciliato presso l'unita locale “stabilimento” di
Roboteco S.p.a., in Genova (GE - c.a.p. 16162), Via Sardorella n. 45 Ove ritenuto opportuno si chiede disporsi CTU avente ad oggetto le medesime circostanze capitolate qualora il Giudice dovesse ritenere che tali capitoli di prova implichino giudizi e valutazioni di natura tecnica e che, come tali, sono demandabili a un Consulente
Tecnico d'Ufficio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 727/2024 del 05/03/2024 il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'opposizione proposta da ND AN, avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 223/2023 emessa dalla Città Metropolitana di Genova in data 9 febbraio 2023 (conseguente a verbale dell'Agenzia delle Dogane n.43459/RU, del
20/09/2018, notificato il 01/10/2018, di accertamento della violazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 324/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (P.I. 00949170104 - C.F. 80007350103), in persona del Sindaco Metropolitano, legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Carlo Scaglia, dall'Avv. Valentina Manzone e dall'Avv. Lorenza Olmi, elettivamente domiciliata presso la stessa appellante contro
AN AN (c.f. [...]), assistito e difeso dall'Avv. Danilo Giorgio Grattoni e all'Avv. Carlo Polito, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Danilo Grattoni in Milano. appellato
BO S.p.A. (C.F. e P.IVA 10444950157), con sede legale in Milano, 20137,
Via Decembrio, 28 e sede operativa in Ceranesi (GE), 16014, Via Parodi 144, non costituita appellato - contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 727/2024 del 5 marzo 2024, notificata il 7 marzo
2024 e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione della Città Metropolitana di
Genova n. 9/AS del 6.2.2023 e la sanzione”.
Per la parte appellata ND AN:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita contrariis rejectis, così giudicare: 1) In via preliminare: dato atto che la questione di legittimità costituzionale sollevata non è manifestamente infondata e risulta essere rilevante ai fini della decisione, si chiede alla
Corte d'Appello adita di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, in violazione dei principi costituzionali indicati agli art. 3, 24, 97 e 117, 1° comma, della
Costituzione non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio ex legge 689 del 1981, mediante l'emissione di un provvedimento di ordinanza- ingiunzione ovvero dell'ordinanza di archiviazione degli atti. 2) Nel merito: respingersi
l'appello proposto da Città Metropolitana di Genova avverso la sentenza del Tribunale di Genova, sez. I^ civile, Giudice dott.ssa Francesca Lippi n. 727/2024 del 5 marzo
2024 e, per l'effetto, confermare in modo integrale la decisione impugnata. 3) Sempre nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, accertata la fondatezza dell'opposizione si chiede di dichiarare, con la miglior formula, la nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza
- ingiunzione di pagamento n. 223/2023 del 09 febbraio 2023 notificato all'Ing. Dott.
ND AN in data 17 febbraio 2023 per le causali di cui al presente atto. 4)
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che le pile all'interno del robot hanno la funzione esclusiva di alimentare gli encoder assoluti collegati ai motori del robot al fine di non perdere i dati di azzeramento dei motori;
2) Vero che le pile, hanno una funzione esclusiva, in quanto nei loro
pag. 2/8
componenti di allaccio progettate unicamente per assolvere a tale funzione residuale di supporto, non essendo necessarie per il funzionamento del robot: infatti, quando il robot
è collegato all'alimentazione elettrica, le pile non servono;
3) Vero che la funzione delle pile è quella di interviene solo quando il robot è spento;
quindi, o durante il trasporto o durante il periodo in cui viene spento;
4) Vero che una volta assemblati i robot forniti da
Roboteco hanno la caratterista di essere immessi sul mercato come installazioni fisse di grandi dimensioni, per come definite e disciplinate dal D. lgs. 49/2014. Si indicano a testi quali testi il Sig. IO EN, domiciliato presso l'unita locale “stabilimento” di
Roboteco S.p.a., in Genova (GE - c.a.p. 16162), Via Sardorella n. 45 Ove ritenuto opportuno si chiede disporsi CTU avente ad oggetto le medesime circostanze capitolate qualora il Giudice dovesse ritenere che tali capitoli di prova implichino giudizi e valutazioni di natura tecnica e che, come tali, sono demandabili a un Consulente
Tecnico d'Ufficio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 727/2024 del 05/03/2024 il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'opposizione proposta da ND AN, avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 223/2023 emessa dalla Città Metropolitana di Genova in data 9 febbraio 2023 (conseguente a verbale dell'Agenzia delle Dogane n.43459/RU, del
20/09/2018, notificato il 01/10/2018, di accertamento della violazione
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