Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/05/2024, n. 184
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
AR Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia AR Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale nella causa iscritta al n. 337 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, C.F. 00875360018, con sede in Torino, in persona del Dirigente Procuratore Riccardo Puller, elettivamente domiciliata in Torino, Via Montecuccoli n. 9, presso lo studio degli Avv.ti OR Mortarotti e Filippo Mortarotti che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
CO SA c.f. CORSN52M63E270V, in proprio e quale amministratore di sostegno di NI IO c.f. [...];
NI RT c.f. [...]in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore
AC IA c.f. [...];
NI LE c.f. [...]in proprio e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore NI NZ c.f.
[...];
HI TI in proprio e come erede di TT AN LU e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
1
minori anch'essi eredi di TT ANluca, TA LE nato a [...]
Gavino Monreale (SU) il 09.08.2014, C.F. [...], e
TA RA nato a [...] il [...],
C.F. [...],
TA GI (CF [...]),
RO RI (CF [...]),
TA IL (CF [...]),
TA AR ER (CF [...]),
TA UR (CF [...]), contumaci
APPELLATI
All'udienza del 10 maggio 2024 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da note di precisazione delle conclusioni del 26.4.2024):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito: in accoglimento dell'appello interposto dalla Società Reale
Mutua di Assicurazioni ed in riforma della gravata sentenza n. 601/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari, rideterminare, secondo i principi dettati dalla Corte di Cassazione, alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (22/03/2023), l'importo ancora spettante al signor IV NI
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, detratto l'acconto corrisposto in favore dello stesso, in data 19/06/2019, dalla Società Reale
Mutua di Assicurazioni, e, per l'effetto, limitare la condanna della Società
Reale Mutua di Assicurazioni nei limiti di tale importo;
con vittoria delle spese del presente grado del giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
AN OA (moglie), in proprio e quale amministratore di sostegno del marito, IV NI, RT NI (figlia), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore AI RG (nipote), e
IO NI (figlio), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore OR NI (nipote), hanno convenuto in
2
giudizio davanti al Tribunale di Cagliari ANluca TT e LE HI, nelle rispettive qualità di conducente e proprietaria della vettura Fiat 600 targata CN372HH, nonché la Società Reale Mutua di Assicurazioni, “quale
Impresa territorialmente designata ex art. 286 D. Lgs. 209/2005 per la regione Sardegna dalla C.O.N.S.A.P. – Concessionaria Servizi Assicurativi
– S.p.A., gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada”, chiedendone - previo accertamento della responsabilità esclusiva di
ANluca TT nella causazione dell'investimento subito in data 09.11.2017 da IV NI - la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni rispettivamente subiti.
Intervenuto, in data 22 febbraio 2022, il decesso di ANluca TT, la causa è stata riassunta dagli attori nei confronti degli eredi impersonalmente che, costituitisi in giudizio, hanno comunicato l'avvenuta rinuncia all'eredità.
Con sentenza n. 601/2023, pronunciata in data 22 marzo 2023 e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
AR Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia AR Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale nella causa iscritta al n. 337 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, C.F. 00875360018, con sede in Torino, in persona del Dirigente Procuratore Riccardo Puller, elettivamente domiciliata in Torino, Via Montecuccoli n. 9, presso lo studio degli Avv.ti OR Mortarotti e Filippo Mortarotti che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
CO SA c.f. CORSN52M63E270V, in proprio e quale amministratore di sostegno di NI IO c.f. [...];
NI RT c.f. [...]in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore
AC IA c.f. [...];
NI LE c.f. [...]in proprio e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore NI NZ c.f.
[...];
HI TI in proprio e come erede di TT AN LU e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
1
minori anch'essi eredi di TT ANluca, TA LE nato a [...]
Gavino Monreale (SU) il 09.08.2014, C.F. [...], e
TA RA nato a [...] il [...],
C.F. [...],
TA GI (CF [...]),
RO RI (CF [...]),
TA IL (CF [...]),
TA AR ER (CF [...]),
TA UR (CF [...]), contumaci
APPELLATI
All'udienza del 10 maggio 2024 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da note di precisazione delle conclusioni del 26.4.2024):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito: in accoglimento dell'appello interposto dalla Società Reale
Mutua di Assicurazioni ed in riforma della gravata sentenza n. 601/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari, rideterminare, secondo i principi dettati dalla Corte di Cassazione, alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (22/03/2023), l'importo ancora spettante al signor IV NI
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, detratto l'acconto corrisposto in favore dello stesso, in data 19/06/2019, dalla Società Reale
Mutua di Assicurazioni, e, per l'effetto, limitare la condanna della Società
Reale Mutua di Assicurazioni nei limiti di tale importo;
con vittoria delle spese del presente grado del giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
AN OA (moglie), in proprio e quale amministratore di sostegno del marito, IV NI, RT NI (figlia), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore AI RG (nipote), e
IO NI (figlio), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore OR NI (nipote), hanno convenuto in
2
giudizio davanti al Tribunale di Cagliari ANluca TT e LE HI, nelle rispettive qualità di conducente e proprietaria della vettura Fiat 600 targata CN372HH, nonché la Società Reale Mutua di Assicurazioni, “quale
Impresa territorialmente designata ex art. 286 D. Lgs. 209/2005 per la regione Sardegna dalla C.O.N.S.A.P. – Concessionaria Servizi Assicurativi
– S.p.A., gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada”, chiedendone - previo accertamento della responsabilità esclusiva di
ANluca TT nella causazione dell'investimento subito in data 09.11.2017 da IV NI - la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni rispettivamente subiti.
Intervenuto, in data 22 febbraio 2022, il decesso di ANluca TT, la causa è stata riassunta dagli attori nei confronti degli eredi impersonalmente che, costituitisi in giudizio, hanno comunicato l'avvenuta rinuncia all'eredità.
Con sentenza n. 601/2023, pronunciata in data 22 marzo 2023 e
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