Corte d'Appello Roma, sentenza 07/06/2024, n. 2291

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 07/06/2024, n. 2291
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 2291
Data del deposito : 7 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore

All'udienza del 07/06/2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2980 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA
tra INPS con l'avv. CIOCCA IVANOE Appellante e AG PA con l'avv. MANENTI NORBERTO
Appellata
ha pronunziato la presente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 386/2023 del 16/11/2023 Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.10.2019 IA IM ha adito il Tribunale di Civitavecchia chiedendo:
- in via principale di accertare il proprio diritto al percepire l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984, e per l'effetto ordinare all'INPS di ricominciare la corresponsione dell'indennità in questione pagando gli arretrati a partire dal mese di gennaio 2019, comprensivi di interessi e rivalutazione;
-in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità della pretesa di restituzione di euro 70.696,63 avanzata dall'INPS con lettera del 14.01.2019 e comunque l'irripetibilità del predetto indebito;
parimenti in subordine alla domanda principale, in caso di rigetto della medesima,
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accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per perdita di chances, da liquidarsi in via equitativa”. A sostegno delle domande la IM ha dedotto che:
- a seguito di domanda presentata il 13.6.2002, con verbale della Commissione di Prima Istanza dell'Asl Roma F del 28.02.2003, era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, e che conseguentemente alla stessa le è stata riconosciuta da parte dell'INPS la pensione cat. TT, che al 31 dicembre 2018 ammontava ad euro 562,00 circa;

- con lettera datata 14.01.2019, depositata nel cassetta previdenziale della pensionata, l'Inps le informava che “nel periodo che va dal 01/01/2009 al 28/02/2019 sono stati pagati 70.696,63 euro in più sulla sua pensione cat. TT n. 00221523 per i seguenti motivi: La pensione è stata annullata in quanto sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto”,
- recatasi presso gli uffici Inps di Civitavecchia la stessa è stata informata che la causa dell'annullamento era la mancata sottoposizione alla terza visita prevista dall'art. 1 della legge 222/1984;

- il fatto che l'INPS abbia continuato ad erogare la pensione sino al 2019, deve lasciar presumere che la ricorrente abbia effettuato la visita e che l'Ente abbia smarrito la documentazione;

- comunque la somma ricevuta è irripetibile, stante la buona fede della ricezione;

- la ricorrente ha subito una danno da perdita di chance, quantificabile solo in via equitativa, consistito nell'aver perso la possibilità di trovare una nuova occupazione dal 2009, laddove nel 2019 con dieci anni di più, la ricerca era divenuta eccessivamente difficoltosa;
nell'aver perso la possibilità di ottenere nuovamente il beneficio dell'assegno di invalidità, non avendo versato nei cinque anni precedenti il 2019 i contributi;
nell'aver perso la possibilità di attivare per tempo una polizza vita ad un premio più basso di quello che avrebbe dovuto pagare nel 2019, unica possibile fonte di sostentamento poiché la ricorrente non ha maturato con il lavoro svolto in Telecom prima del riconoscimento dell'assegno i requisiti contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia. Si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso sottolineando che il diritto all'assegno di invalidità è venuto meno non avendo la IM presentato domanda per la seconda conferma dello stesso, domanda necessaria ai sensi dell'art. 1 l 222/1984. In merito alla domanda risarcitoria ha invocato l'applicabilità dell'art. 1227, co 2 c.c., in quanto la ricorrente era stata avvisata, con il provvedimento di riconoscimento dell'assegno, della necessità di riproporre le domande per le successive conferme. Con sentenza 386/2023 il Tribunale accertava che la somma di € 70.696,63 richiesta dall'INPS con lettera del 14.01.2019 a titolo di assegno di invalidità indebitamente ricevuto dalla IM nel periodo 2008-2019 risulta non dovuta, in quanto irripetibile e condannava l'INPS al pagamento a favore della ricorrente di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Con atto depositato il 27.11.2023 l'INPS impugna tale sentenza relativamente, in primo luogo, alla parte in cui ritiene le somme versate alla IM fino al 2019 siano irripetibili dall'INPS sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento comporta l'obbligo di restituzione
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all'Inps, a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28163). Tale motivo di appello è fondato. L'assegno ordinario di invalidità in oggetto era stato liquidato con decorrenza 1/7/2002. In data 21/4/2005 era stata presentata dalla IM una domanda di conferma accolta il 7/6/2005. Non risulta invece presentata la domanda di seconda conferma, che avrebbe dovuto essere depositata entro il 30 giugno 2008. Stabilisce l'art.1 comma 7 legge 222/1984 che “l'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.” Il dettato normativo è chiaro nell'individuare nella “domanda del titolare dell'assegno” di conferma il presupposto imprescindibile per la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi, posto che solo "dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ossia senza necessità della la
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