Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 69
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Testo completo
N. 157/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata cui è riunito il fascicolo n.
381/2023 R.G. promossa da
- GI UR (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Gubbini (pec: daniele.gubbini@avvocatiperugiapec.it);
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fossato di Vico (PG), via Flaminia
n. 19, Centro Commerciale Col della Torre - Int. 7;
APPELLANTE contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Floro Flori, e con questi elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in Ancona, via San Martino n. 23;
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 93/2023 emessa dal del Tribunale di
Ancona in data 27.1.2023, a definizione del procedimento N. 5414/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello presentato da controparte per i motivi che seguono. La riforma Cartabia ha riformulato l'art. 342 c.p.c., stabilendo che l'appello deve proporsi innanzitutto con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. Controparte invece non ha menzionato in citazione gli avvertimenti previsti per legge relativamente all'art. 38 c.p.c., né tanto meno quelli previsti dall'art. 354 c.p.c.
Persino l'invito a costituirsi nel termine di 70 giorni (anziché 20 giorni) prima dell'udienza appare chiaramente errato. In difformità dell'art. 342 c.p.c. poi, controparte non ha neanche indicato in modo chiaro e specifico il capo della decisione di primo grado impugnato, né ha dato minimamente contezza della rilevanza ai fini della decisione impugnata delle violazioni di legge denunciate, limitandosi solo a contestare il fatto che il Giudice in sentenza avrebbe menzionato l'inesistenza nel caso specifico del diritto di surroga in capo all'I.N.P.S. al posto dell'inesistenza del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, quando in verità appare oltremodo chiaro come il Giudice abbia inteso rigettare la domanda avversaria fondando la propria decisione essenzialmente sul dato ampiamente dimostrato che nessun fatto illecito è apparso ascrivibile alla convenuta Sig.ra RA OV.
Ancora in via preliminare: si chiede di dichiarare inammissibile la richiesta avanzata in rito da controparte ai fini dell'integrazione del contraddittorio, in sede di appello, nei confronti di UC OV e IS TI.
Per quanto riguarda la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre due eredi del Sig. OV SE, già nel giudizio di primo grado se ne era eccepita a ragione la tardività. L'art. 102 c.p.c. stabilisce del resto che il
Giudice dispone l'integrazione del contraddittorio all'udienza di prima comparizione e non certo dopo la concessione dei termini istruttori ex art. 183
c.p.c. ed il deposito della prima memoria istruttoria. Questa difesa aveva già rappresentato il problema che investiva la domanda attorea fin dalla propria
pagina 2 di 11 comparsa di costituzione e risposta e dunque controparte avrebbe dovuto e potuto avanzare la propria richiesta di integrazione del contraddittorio direttamente alla prima udienza di comparizione;
cosa che non è avvenuta per negligenza di parte attrice. Per questo il Giudice correttamente ha rigettato detta domanda. Controparte inoltre, non ha neanche insistito in tal senso in sede di comparsa conclusionale, chiedendo magari la remissione della causa al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio, dato che non l'ha neanche depositata.
In rito: si chiede in ogni caso il rigetto delle richieste istruttorie avversarie non ammesse in primo grado e reiterate da controparte in sede di appello. Il Giudice di prime cure con apposita ordinanza, a scioglimento della riserva sull'ammissione dei mezzi istruttori assunta all'udienza del 19/11/2020, non solo dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da parte attrice di chiamata in causa degli altri due eredi del de cuius OV SE ma, riteneva la causa già matura per la decisione, fissando direttamente l'udienza del 05/05/2022 per la precisazione delle conclusioni. Ciò sulla base dell'assoluta inutilità ed irrilevanza delle richieste probatorie, di carattere testimoniale, avversarie alla luce della documentazione già acquisita agli atti di causa ed incontrovertibilmente esaustiva, nonché non altrimenti smentibile, per legge, con prova testimoniale. Tale decisione del
Giudice appare a tutt'oggi corretta e giustificata. Pertanto, questa difesa chiede di non ammettere in sede di appello quanto già non ammesso giustamente nel giudizio di prime cure.
Nel merito: rigettare l'appello avversario e di conseguenza la pretesa risarcitoria ivi avanzata perché infondata in fatto e diritto.
Accogliere invece l'appello principale avanzato da questa difesa ed in riforma della sentenza appellata condannare l'I.N.P.S. alla refusione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, nella misura corretta ed equa di €.7.3254,00
(di cui €.1.620,00 per la fase di studio;
€.1.147,00 per la fase introduttiva;
€.1.720,00 per la fase istruttoria;
€.2.767,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge, il tutto come da nota spese presentata da questa difesa nel giudizio di prime cure e datata 07/07/2022.
pagina 3 di 11 In tutti i casi con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Si chiede da ultimo di rimettere la causa in decisione avanti al Collegio, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.”
Per l'appellante incidentale: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello Inps ex adverso formulata, con ogni conseguente statuizione.
NEL RITO: statuire che in primo grado
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata cui è riunito il fascicolo n.
381/2023 R.G. promossa da
- GI UR (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Gubbini (pec: daniele.gubbini@avvocatiperugiapec.it);
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fossato di Vico (PG), via Flaminia
n. 19, Centro Commerciale Col della Torre - Int. 7;
APPELLANTE contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Floro Flori, e con questi elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in Ancona, via San Martino n. 23;
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 93/2023 emessa dal del Tribunale di
Ancona in data 27.1.2023, a definizione del procedimento N. 5414/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello presentato da controparte per i motivi che seguono. La riforma Cartabia ha riformulato l'art. 342 c.p.c., stabilendo che l'appello deve proporsi innanzitutto con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. Controparte invece non ha menzionato in citazione gli avvertimenti previsti per legge relativamente all'art. 38 c.p.c., né tanto meno quelli previsti dall'art. 354 c.p.c.
Persino l'invito a costituirsi nel termine di 70 giorni (anziché 20 giorni) prima dell'udienza appare chiaramente errato. In difformità dell'art. 342 c.p.c. poi, controparte non ha neanche indicato in modo chiaro e specifico il capo della decisione di primo grado impugnato, né ha dato minimamente contezza della rilevanza ai fini della decisione impugnata delle violazioni di legge denunciate, limitandosi solo a contestare il fatto che il Giudice in sentenza avrebbe menzionato l'inesistenza nel caso specifico del diritto di surroga in capo all'I.N.P.S. al posto dell'inesistenza del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, quando in verità appare oltremodo chiaro come il Giudice abbia inteso rigettare la domanda avversaria fondando la propria decisione essenzialmente sul dato ampiamente dimostrato che nessun fatto illecito è apparso ascrivibile alla convenuta Sig.ra RA OV.
Ancora in via preliminare: si chiede di dichiarare inammissibile la richiesta avanzata in rito da controparte ai fini dell'integrazione del contraddittorio, in sede di appello, nei confronti di UC OV e IS TI.
Per quanto riguarda la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre due eredi del Sig. OV SE, già nel giudizio di primo grado se ne era eccepita a ragione la tardività. L'art. 102 c.p.c. stabilisce del resto che il
Giudice dispone l'integrazione del contraddittorio all'udienza di prima comparizione e non certo dopo la concessione dei termini istruttori ex art. 183
c.p.c. ed il deposito della prima memoria istruttoria. Questa difesa aveva già rappresentato il problema che investiva la domanda attorea fin dalla propria
pagina 2 di 11 comparsa di costituzione e risposta e dunque controparte avrebbe dovuto e potuto avanzare la propria richiesta di integrazione del contraddittorio direttamente alla prima udienza di comparizione;
cosa che non è avvenuta per negligenza di parte attrice. Per questo il Giudice correttamente ha rigettato detta domanda. Controparte inoltre, non ha neanche insistito in tal senso in sede di comparsa conclusionale, chiedendo magari la remissione della causa al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio, dato che non l'ha neanche depositata.
In rito: si chiede in ogni caso il rigetto delle richieste istruttorie avversarie non ammesse in primo grado e reiterate da controparte in sede di appello. Il Giudice di prime cure con apposita ordinanza, a scioglimento della riserva sull'ammissione dei mezzi istruttori assunta all'udienza del 19/11/2020, non solo dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da parte attrice di chiamata in causa degli altri due eredi del de cuius OV SE ma, riteneva la causa già matura per la decisione, fissando direttamente l'udienza del 05/05/2022 per la precisazione delle conclusioni. Ciò sulla base dell'assoluta inutilità ed irrilevanza delle richieste probatorie, di carattere testimoniale, avversarie alla luce della documentazione già acquisita agli atti di causa ed incontrovertibilmente esaustiva, nonché non altrimenti smentibile, per legge, con prova testimoniale. Tale decisione del
Giudice appare a tutt'oggi corretta e giustificata. Pertanto, questa difesa chiede di non ammettere in sede di appello quanto già non ammesso giustamente nel giudizio di prime cure.
Nel merito: rigettare l'appello avversario e di conseguenza la pretesa risarcitoria ivi avanzata perché infondata in fatto e diritto.
Accogliere invece l'appello principale avanzato da questa difesa ed in riforma della sentenza appellata condannare l'I.N.P.S. alla refusione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, nella misura corretta ed equa di €.7.3254,00
(di cui €.1.620,00 per la fase di studio;
€.1.147,00 per la fase introduttiva;
€.1.720,00 per la fase istruttoria;
€.2.767,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge, il tutto come da nota spese presentata da questa difesa nel giudizio di prime cure e datata 07/07/2022.
pagina 3 di 11 In tutti i casi con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Si chiede da ultimo di rimettere la causa in decisione avanti al Collegio, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.”
Per l'appellante incidentale: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello Inps ex adverso formulata, con ogni conseguente statuizione.
NEL RITO: statuire che in primo grado
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