Corte d'Appello Catania, sentenza 16/01/2024, n. 1514
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1249/2021 R.G., promossa da
TI AO (CF. [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti N. Cortese e F. Guastella
APPELLANTE contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Galeano, M. R. Battiato e U. Nucciarone
APPELLATO
Oggetto: appello – opposizione avverso avvisi di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3511 dell'11.6.2021 il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, nel pronunciarsi in merito ai procedimenti riuniti iscritti ai nn. 446/2019 e 2727/2019
R.G., rigettava l'opposizione proposta da NO OL avverso cinque avvisi di
addebito recanti note di rettifica per contributi INPS. Rilevata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito opposti, il giudice di prime cure riteneva inammissibili
i ricorsi in quanto tardivi, attesa la loro proposizione oltre il termine – perentorio – di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D. Lgs. 46/99, condannando parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.
Con ricorso del 28.10.2021 NO OL proponeva appello. Resisteva al gravame l'INPS.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 14 di cembre 2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia per aver il decidente ritenuto regolare la notifica degli avvisi di addebito opposti.
Deduce di contro l'inesistenza della notifica poiché le modalità seguite dall'ente previdenziale non rispettano quanto previsto dall'art. 30 co.1 D.L. n.78/2010, in combinato disposto con il Messaggio INPS n. 18947/2013, contenente precise direttive in ordine ai requisiti della notifica via pec, avendo l'istituto trasmesso da un account di posta elettronica non registrato presso l'IPA, un messaggio pec privo di relata di notifica, attestazione di conformità e firma digitale, recante la copia scannerizzata del documento costituente l'avviso di addebito, in assenza dell'attestazione di conformità all'originale rilasciata dal funzionario competente. Conseguentemente secondo
l'appellante l'opposizione deve ritenersi tempestiva e la sua fondatezza nel merito
(vengono riproposti tutti i motivi di opposizione di cui al giudizio di primo grado) impone anche la riforma della pronuncia sulle spese processuali.
2. L'appello è infondato.
La giurisprudenza del giudice di legittimità ha risolto le questioni poste dall'appellante in senso contrario a quanto sostenuto con l'atto di appello.
In primo luogo si rileva che nessuna relata di notifica è richiesta dall'art. 26 comma
2° DPR n. 602/1973 che prevede la possibilità di effettuare la notifica a mezzo posta
elettronica certificata (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”), così come nell'ipotesi in cui si utilizzi la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dal primo comma della medesima norma.
Il giudice di legittimità le cui argomentazioni e
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