Corte d'Appello Messina, sentenza 01/10/2024, n. 663

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 01/10/2024, n. 663
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 663
Data del deposito : 1 ottobre 2024

Testo completo

C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere
in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 24 settembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n.356/24 r.g. vertente tra:
I N P S, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante, rappresentato dagli avv.ti A. Monoriti e M. Falqui Cao………………………………… APPELLANTE
CONTRO
BA ON EB nato a [...] in data [...], c.f.
[...]……….………………………..APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 125/24 pubblicata in data 5 febbraio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 l'Inps proponeva appello avverso la sentenza richiamata in epigrafe con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti aveva
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riconosciuto il diritto di BB TO EB all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2012 e 2013 per n. 101 giornate annue prestate presso la ditta PO IA EB, ordinando all'Inps la reiscrizione e condannando Istituto al pagamento delle spese giudiziali.
Contestava la sentenza per violazione della disciplina relativa all'ammissione dei mezzi di prova e delle preclusioni nel rito del lavoro evidenziando come giudice di primo grado avesse ritenuto provata l'esistenza di un valido rapporto lavorativo in agricoltura sulla scorta di quanto dichiarato dall'unico teste TA AP IN, il cui nominativo non solo non era contenuto nell'atto introduttivo del giudizio ma neppure veniva indicato alla prima udienza e in quelle successive. I testi venivano indicati soltanto con atto del
30 dicembre 2019, ossia a distanza di 3 anni dalla prima udienza. Disattese le ripetute richieste di riunione formulate dall'Inps in relazione a giudizio analogo riguardante la medesima ditta e all'annualità 2011, la causa subiva numerosi rinvii per l'escussione dei testi senza alcuna prova della relativa citazione, e venivano sistematicamente disattese le richieste formulate dall'Istituto al fine di dichiarare decaduta la parte dal mezzo istruttorio.
Evidenziava l'appellante come l'unico teste ascoltato dovesse ritenersi scarsamente credibile avendo proposto ricorso avente analogo oggetto, come dallo stesso dichiarato al momento della deposizione, in cui ammetteva di avere reso testimonianza anche per altri colleghi.
In ragione delle violazioni commesse nel giudizio di primo grado chiedeva dichiararsi la nullità della testimonianza in ragione dell'intervenuta decadenza di parte ricorrente sia dal diritto di indicare tempestivamente il nominativo dei testi, sia dal diritto di citazione
Contestava anche il giudizio di prevalenza, fra le prove offerte, di quelle fornite dalla parte ricorrente e, richiamandosi al contenuto dell'accertamento ispettivo, insisteva per il rigetto delle domande spiegate in primo grado, spese vinte.
2
BB TO EB non si costituiva benché ritualmente citato presso il procuratore costituito in primo grado.
All'udienza odierna, svoltasi in modalità a trattazione scritta la causa veniva assunta di riserva in esito alle note prodotte dall'Inps.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre evidenziare preliminarmente che nel fascicolo telematico di primo grado risultano trasfusi soltanto alcuni verbali di udienza sicché questa Corte non è in grado di verificare con esattezza la sequela degli avvenimenti nel corso delle udienze. Certo
è che solo la prima udienza si era tenuta in data 5 dicembre 2016 e all'epoca il contraddittorio era già integro. All'udienza del 7 febbraio 2019 cui parte ricorrente chiedeva termine per l'indicazione nominativa dei testi. La richiesta veniva accolta con assegnazione di termine perentorio sino all'udienza del 9 gennaio 2020 data fissata per
l'assunzione della testimonianza. La lista testi veniva depositata in data 30 dicembre
2019. In altra udienza del 6 luglio 2021, fissata per l'escussione dei testi, parte ricorrente riservava di depositarne la citazione e l'Inps formulava eccezione di decadenza. Il giudice di primo grado riservava all'esito della prova qualsiasi valutazione.
Alla successiva udienza del 16 novembre 2021 parte ricorrente ancora si riservava di depositare l'intimazione dei testi e in quel caso l'istanza di decadenza formulata dall'Inps veniva totalmente ignorata, concedendo il primo giudice un rinvio per la prosecuzione della prova. Analogamente avveniva alle udienze del 20 aprile 2022 e del
2 settembre 2022. A quest'ultima udienza parte ricorrente dichiarava verbale di depositare le citazioni per le precedenti udienze del 6 luglio 2021 del 19 (?) aprile 2022.
Nessuna prova forniva per la citazione relativa all'udienza del 2 settembre 2022. Veniva invece prodotta la citazione in relazione all'udienza del 14 giugno 2023 alla quale i testi non comparivano. Anche in tal caso l'eccezione di decadenza formulata dall'Istituto previdenziale veniva ignorata. Anche all'udienza successiva del 11 dicembre 2023 i testi
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