Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2024, n. 360

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2024, n. 360
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 360
Data del deposito : 4 marzo 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente relatore
Dott. Marco Rossi -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 422/2022 R.G. promossa da
HO AS (COD. FISC: [...]) nato in CANADA il 17/12/1974 elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA B. LUPI 29 50129 FIRENZE rappresentato e difeso dagli Avv.ti MONACI NALDINI JACOPO ZULLO ANTONIO;
appellante;
nei confronti di

OB ZI S.R.L. (COD. FISC. 01133370997) elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA RIVAROLA 55 16043 CHIAVARI rappresentata e difesa dall'Avv. BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO appellata e appellante incidentale
1 IN DA (COD. FISC. [...]) nato in RAPALLO (GE) il
03/06/1969 elettivamente domiciliato presso il difensore in Via Bartolomeo Bosco, 57/1B
16121 Genova - rappresentato e difeso dall'Avv. DE CESARE SERGIO appellato
ARCH. AN (UK) LTD (COD. FISC. 04766720967) elettivamente domiciliato presso il difensore in PIAZZA S. AMBROGIO, 16 20123
MILANO - rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBARDI GIANCARLO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale HO: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma parziale dell'impugnata Sentenza:
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza impugnata:
● quanto a GL RU S.r.l.: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto
d'appalto di cui è causa per grave inadempimento della ditta appaltatrice e, per l'effetto:
(i) condannare la predetta società a restituire al sig. US l'indebito oggettivo ricevuto e trattenuto, pari ad € 148.653,14, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo ovvero, in subordine, condannarla a restituire la predetta somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.;

(ii) condannare la predetta società al risarcimento del danno patito dal sig. US a titolo di ritardo nell'esecuzione dei lavori, il cui ammontare viene indicato per le causali descritte in narrativa in € 789.917,58 o nel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia anche a seconda della data iniziale che si voglia considerare per il calcolo delle penali da ritardo;

(iii) rigettare le domande riconvenzionali avanzate da GL in quanto infondate per tutti i motivi illustrati in narrativa, con conseguente riforma e caducazione della relativa pronuncia di condanna al pagamento degli importi richiesti a tale titolo da GL;

(iv) rigettare le domande incidentali avanzate in appello da GL in quanto infondate;

● quanto all'AR. Davide SA: accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale di cui è causa per grave inadempimento del Direttore dei Lavori e, per
l'effetto, condannarlo – in solido con GL costruzioni S.r.l. – a pagare in favore del sig.
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US l'importo indebitamente percepito dalla ditta appaltatrice per effetto della sua negligenza ed omessa vigilanza, pari ad € 148.653,14, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
condannarlo in subordine a tenere indenne e a manlevare il sig.
US da ogni somma o pretesa che dovesse essere riconosciuta dovuta dal sig.
US alla GL RU S.r.l. per effetto dei lavori extra capitolato eseguiti senza
l'autorizzazione del sig. US;

- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;

- In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse la perizia depositata all'esito del procedimento di TP (Doc. 26 causa 8078/19) affetta da gravi omissioni, errori e/o vizi di ordine logico-giuridico, si chiede che venga esperita nuova CTU avente ad oggetto i medesimi quesiti e, se del caso, una stima del tempo necessario per eseguire i lavori elencati nel SAL n. 1.”
Per l'appellata e appellante incidentale OB ZI S.R.L.: “Voglia la
Ecc.ma Corte di Appello adita: A) In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto inammissibile e infondata con condanna della appellante alle spese e alla pena pecuniaria prevista dall'art.
283 II comma c.p.c.
;

B) Nel merito e in via principale: dichiarare inammissibile e comunque respingere in quanto infondato l'appello proposto. Dichiarare che il sig. US ha proposto un appello temerario, condannarlo ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno o al pagamento dell'indennità prevista dal III comma della norma nella somma di € 30.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia;

C) In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata porre le spese del giudizio RG 8078/2019 a carico del sig. US integralmente soccombente e compensare nella misura ritenuta di Giustizia solo le spese e gli onorari del giudizio RG
11162/2018. Dichiarare ed accertare che il valore della causa RG 8078/2019 era superiore
a 1.000.000,00 € e che il valore delle domande avanzate nella causa 11162/2018 RG è di
€ 500.000,00 e che il valore delle due cause riunite è di € 1.500.000,00 liquidando conseguentemente le spese in base al DM 55/2014;

D) Vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Per l'appellato IN DA : ““Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis e previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e ritenute,
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1) in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto inammissibile e infondata con condanna della appellante alle spese;

2) Nel merito, in via principale, respingere l'appello proposto dal sig. US T.E. e, conseguentemente, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Genova n. 591/22;

3) Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge.
Si insiste nelle istanze istruttorie tutte.
Con ogni più ampia riserva.
Non si accetta il contraddittorio su domande nuove.”
Per l'appellata ARCH. AN (UK) LTD: “Voglia la Corte d'Appello di Genova: accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza n.
591/2022 con cui il Giudice Unico del Tribunale di Genova dott.ssa Chiara Russo ha rigettato la domanda di manleva e garanzia formulata nei confronti di AR AN (UK)
LTD, ora AR AN (EU) DAC.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «US MA affidava la ristrutturazione del parco della sua villa sita in Zoagli alla GL RU con contratto del 4.3.2016. Il rapporto aveva regolare esecuzione il 25.1.2018, quando il committente comunicava alla GL la risoluzione del contratto per inadempimento e le chiedeva la smobilitazione del cantiere.
Nell'aprile 2018 ST MA depositava ricorso per TP nei confronti dell'impresa
GL RU e del D.L. arch. SA per accertare, tra l'altro, la corretta contabilizzazione dei lavori, i prezzi applicati, la realizzazione di lavorazioni extra contratto non autorizzate.
Sempre nell'aprile 2018, GL RU depositava ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la condanna di US al pagamento del saldo residuo dovuto per i lavori eseguiti. Proponeva opposizione US, incardinando la causa di opposizione a decreto ingiuntivo RGN 11162/2018, nella quale proponeva eccezione di compensazione per le spese giudiziali liquidate a proprio favore nei precedenti procedimenti di sequestro.
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Con citazione del maggio 2019, US MA conveniva in giudizio la GL
RU e l'architetto SA in qualità di direttore lavori per sentir accertare e dichiarare la risoluzione quanto alla prima del contratto di appalto e quanto al secondo di prestazione d'opera professionale, con condanna di entrambi alla restituzione dell'indebito ricevuto e, quanto alla GL, al risarcimento del danno. US proponeva in via subordinata domanda di manleva nei confronti di SA per essere dal medesimo garantito in caso di condanna. Il SA chiamava in giudizio la propria compagnia di assicurazione AR AN per esserne manlevato in caso di condanna. La causa veniva iscritta come RG 8078/2019».
Con sentenza definitiva n. 591/2022 del 10/03/2022, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva:
«in parziale accoglimento dell'eccezione riconvenzionale proposta da US MA, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna US MA a corrispondere a
GL la differenza tra la somma di euro 189.541,21, azionata in via monitoria, e la somma di euro 22.663,05 riconosciuta in favore di US, oltre interessi, nella misura legale, dalla data della domanda.
In accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da GL nei confronti di
US MA, lo condanna a versare a GL le seguenti somme: euro 55.594,48 oltre gli interessi nella misura legale dalla data della domanda per SAL 13, euro
168.141,97 oltre interessi dalla data della domanda per ritenute a garanzia, euro 2.500 oltre IVA oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto e interessi nella misura legale dalla data della domanda sulla somma come rivalutata per costo smobilizzo cantiere, euro
7.172,00 oltre IVA oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto e interessi nella misura legale dalla data della domanda sulla somma come rivalutata per costo nolo mezzi, euro
61.227,20 oltre IVA oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto e interessi nella misura legale dalla data della domanda sulla somma come rivalutata per costo manodopera, euro 16.078,81 oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto e interessi nella misura legale dalla data della domanda sulla somma come rivalutata per indennizzo ex art. 1671 c.c.. Dalla sommatoria delle suddette voci va detratto l'importo di euro
6.000,00 già versato in corso di causa.
Respinge ogni altra domanda.
Nei rapporti tra US MA e GL, compensa le spese di lite nella misura di un quarto in entrambe le cause riunite, comprese quelle della fase monitoria, e condanna
US MA e rifondere a GL la residua
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