Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 36

CA Milano
Sentenza
13 gennaio 2025
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CA Milano
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 36
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 36
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R.G.N. 1847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in appello notificato il 26/06/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
4678/2023 pubblicata in data 31/05/2023
TRA
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NN LF
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IZ AI
CO RI DO DELLA PIE'
DA TI
MI BA
SC OP
-APPELLANTI-
CONTRO
CONDOMINIO VIA ANDREA PONTI 15 MILANO
-APPELLATA-

pagina 1 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4678/2023, pubblicata il
31/05/2023, in materia di “diritti reali – possesso - trascrizione”.
CONCLUSIONI Per NI ON;
LF NN;
D'TO AB AI IZ;
RI DO DELLA PIE' CO;
TI DA;
BA
MI;
OP SC:
piaccia all'ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare
In principalità:
1^) accertare e dichiarare l'annullabilità della delibera impugnata per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.;

In via subordinata:
2^) accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare per cui e' causa, in quanto assunta in violazione dell'art. 1120 ultimo comma c.c.;

In via ulteriormente subordinata:
3^) accertare e dichiarare l'annullabilità della delibera assembleare per cui e' causa, in quanto assunta in violazione degli artt. 1120 I^ comma e 1336 5^ comma c.c.;

4^) accertare e dichiarare altresì l'annullabilità della delibera condominiale impugnata per vizi nella formazione della volontà della maggioranza;

5^) Respingere in ogni caso tutte le domande ex adverso svolte;

6^) Con vittoria di compensi, spese, spese forfettarie e contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio;

7^) Disporre infine la restituzione a favore degli appellanti e nei confronti del Condominio appellato di tutte le somme dagli stessi corrisposte in esecuzione della sentenza di I^ grado
Per CONDOMINIO VIA ANDREA PONTI 15 MILANO
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: in via pregiudiziale ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. FE MO LU
NO e della Sig. LE ST, litisconsorti necessari nel presente procedimento di impugnazione;
in via preliminare confermare integralmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la piena validità della delibera assembleare del 21 aprile 2021;
condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. in via istruttoria respingere, sin d'ora, la richiesta di ammissione CTU in quanto meramente esplorativa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”


pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
NI IN, NI ND, IO d'AN, FE MO LU NO,
ZA ER, CO SI DO DE IE, DA LI, LE LO, LE ST,
ES PP, nella loro qualità di condòmini, adivano il Tribunale di Milano affinché accertasse e dichiarasse l'invalidità della delibera assembleare del 21/04/2021 assunta dal condominio di via Andrea PO 15, Milano con cui era stato deciso a maggioranza l'abbattimento di una pianta presente nel cortile condominiale, una catalpa, nonché' il rifacimento dell'area adiacente per un costo di € 21.000,00. I condòmini proponevano altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata ex art. 669 bis e segg.
c.p.c.
.
In particolare, gli attori deducevano:

1- in via principale, l'annullabilità della delibera impugnata ex art. 66 disp. att., in quanto l'Assemblea avrebbe ampliato l'argomento di discussione rispetto a quanto previsto al punto 6 dell'O.d.g. - intitolato: “Albero cortile: interventi per infiltrazioni e sistemazione del pavimento”-, il quale non sarebbe stato, dunque, completo ed esplicativo. Secondo la prospettazione degli attori, l'O.d.g. avrebbe dovuto specificare che la discussione e la votazione avrebbero avuto ad oggetto l'abbattimento dell'albero.

2- in subordine, la nullità della delibera impugnata per violazione del divieto di cui all'art. 1120 ultimo comma c.c., in quanto l'Assemblea avrebbe deliberato sulla distruzione di un bene comune pur in assenza dell'unanimità dei consensi prescritta dalla legge, peraltro senza accertamenti tecnici circa le conseguenze dello sviluppo radicale rispetto sia agli impianti comuni che alle abitazioni private.

3- in via di ulteriore subordine, l'annullabilità della delibera impugnata per violazione degli artt. 1120 comma 1 e art. 1136 comma 5 c.c., sostenendo che l'abbattimento della pianta costituisse un'innovazione consentita semmai dal primo comma dell'art. 1120 c.c., il quale richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione della relativa delibera, che nel caso di specie non sarebbe stata raggiunta.

4-la delibera impugnata sarebbe stata assunta senza alcuna evidenza tecnica che dimostrasse una situazione di pericolosità derivante dalla crescita radicale della pianta.
pagina 3 di 9


5- Sempre in via ulteriormente subordinata, l'annullabilità della delibera per vizi attinenti alla formazione della volontà della maggioranza, sostenendo che l'argomento di cui al punto 6 dell'O.d.g. fosse stato che ha approvato in seconda votazione con un numero di millesimi pari
504,85 omettendo però di indicare nel verbale i nomi dei
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