Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2024, n. 1536
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n.595/2024 R.G.A.C., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Di Rocco;
Parte_1
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Legato;
Controparte_1
APPELLATO
E
MINISTERO CP_2
INTERVENIENTE EX LEGE
per la riforma della sentenza n.1251/2023, resa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 28 dicembre 2023.
All'udienza tenutasi il 26 novembre 2024 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come da Provvedimento del Presidente di Sezione, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il
Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. trattiene la causa in decisione ed emette la seguente sentenza.
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Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha depositato note scritte con le conclusioni in atti, esprimendo parere favorevole alla conferma della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 1251/2023 il Tribunale di Teramo decideva sulla domanda di cessazione effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in data 22 agosto
2009, proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
1.1) Riferiva il ricorrente di aver contratto matrimonio con la e che Parte_1
dall'unione erano nate due figlie, il 20 agosto 2010 e il 19 Per_1 Persona_2
settembre 2012.
Riferiva che all'esito della separazione consensuale e di un periodo di affidamento da parte del Tribunale per i Minorenni delle figlie ai Servizi Sociali del Comune di
Teramo, le stesse erano state affidate consensualmente ad entrambe i genitori con collocamento presso la madre.
All'esito poi di lunghe trattative con la ex coniuge le parti avevano concordato un assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore delle minori nella misura complessiva di euro 750,00 mensili con regolamentazione del diritto di visita del padre.
Nel ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio, il dava atto delle CP_1
mutate condizioni economiche, nonché dei numerosi ostacoli che la controparte frapponeva alle visite padre – figlie, chiedendo quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso delle minori con collocamento presso l'abitazione della madre, le disciplina delle visite del la determinazione dell'assegno di CP_1
mantenimento delle figlie nella misura di euro 400,00 mensili e di ordinare ai sensi dell'art. 709 ter comma 2 c.p.c. alla di astenersi dal frapporre ostacoli al Parte_1
diritto di visita del padre con le figlie, con le prescrizioni vi indicate.
1.2) Si costituiva la lamentando il disinteresse del nei confronti Parte_1 CP_1
delle figlie e le condotte inadempienti dello stesso agli obblighi allo stesso imposti, chiedendo l'autorizzazione a far intraprendere alla figlia un percorso di Per_1
psicoterapia individuale, l'ammonimento al padre, il risarcimento dei danni in favore
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delle figlie da determinare secondo equità e la condanna del padre a sanzione amministrativa.
Emessa sentenza non definitiva sulla cessazione effetti civili del matrimonio, veniva rimessa la causa in istruttoria e svolta attività istruttoria.
Con ordinanza istruttoria del 30 giugno 2021 il Tribunale poneva a carico del un assegno mensile di € 300,00 in favore della figlia e di € 200 in CP_1 Per_1
favore della figlia Persona_2
In sede di precisazione delle conclusioni chiedeva l'affidamento Parte_1
esclusivo delle figlie.
2)La sentenza. Il Tribunale di Teramo dopo aver con sentenza non definitiva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolava tra le parti le questioni inerenti l'affidamento delle figlie minori ed il mantenimento delle stesse, oltre alle contrapposte istanze ex art. 709 ter c.p.c.
2.1) In ordine alla questione dell'affidamento delle figlie minori, il Tribunale rilevava come in assenza di concreti elementi di pregiudizio per le minori, doveva essere confermato il provvedimento emesso in via provvisoria dal Presidente del Tribunale in data 22 novembre 2019, quindi confermando l'affido condiviso con permanenza prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre.
In particolare il Tribunale evidenziava come non emergesse una conclamata carenza educativa o totale disinteresse del padre, ma emergesse invece dalle relazioni dei
Servizi Sociali in atti come le difficoltà e situazioni di disagio delle minori dipendesse dall'alta conflittualità evidenziata tra le stesse parti.
Pertanto si suggeriva un percorso di incontri liberi padre – figlie e
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