Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/01/2024, n. 25
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1202/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea DEl'Orso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1202/2021 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C., sostituita ex art. 127 ter c.p.c, del giorno 19.09.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal giorno 25.09.2023 scaduti il giorno 14.12.2023, vertente
TRA
BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.p.A., in qualità di mandataria della BPER CA
S.p.A. (giusta procura speciale autenticata dal notaio Franco Soli del 19.01.2017, rep. n.
45659 e racc. n. 13967) in persona della dott.ssa Marcelloni Mirca in forza di procura speciale del notaio dott. Franco Soli del 28.11.2017 (rep. 46332/14119), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Natarella del Foro di Lanciano, elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla Via della Croce Rossa n. 237, presso lo studio dell'avv. Ernesto Venta, il tutto in forza di procura alle liti in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
GA ON S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. VI DE NO e IL DE NO, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Mililli del Foro di Chieti, elettivamente domiciliati in Ortona (CH), alla Piazza
Porta Caldari n. 26, presso lo studio del citato difensore, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
pagina 1 di 17 E
AQUI PV S.R.L., e per essa la RE RE ER S.p.A. (giusta procura speciale del 2.11.2018 a rogito notaio Guido Bevilacqua di Pordenone rep. 53366, racc. 39537), rappresentata da RE RE UT S.p.A. (in forza di procura speciale del
9.05.2019 con atto a firma autenticata dal Notaio Pasquale Matarrese in Milano, rep.
140483/35371, registrato in data 20/05/2019, in Milano 2, alla serie 1T 25329) , in persona del procuratore speciale dott. Luca Vannini, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Maria
Tenaglia ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla Via Vittorio Veneto n. 2, presso
Studio dell'avv. Marco Racano, il tutto in forza di procura alle liti allegata all'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata l'11.03.2022
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 113/2020 ed avverso la sentenza definitiva n. 295/2021 emesse dal Tribunale di Lanciano, pubblicate rispettivamente il
19.05.2020 ed il 19.10.2021 – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in parziale riforma della impugnata Sentenza non definitiva n. 113/2020 emessa il 19.05.2020 e pubblicata il
20.05.2020 giorno dal Tribunale di Lanciano, in persona del Sig. Giudice Unico Dr.
Giovanni Nappi nel Proc. n. 295/2019 R.G., per cui era stata formulata espressa riserva di appello all'udienza dell'1.10.2020, nonché della impugnata Sentenza definitiva n. 295/2021 emessa e depositata il 19.10.21 dal Tribunale di Lanciano, in persona del Sig. Giudice
Unico Dr. Giovanni Nappi nel Proc. n. 295/19 R.G. e notificata il 20.10.2021:
1) accogliere il presente appello e di conseguenza RIFORMARE parzialmente
l'appellata Sentenza non definitiva n. 113/2020 emessa il 19.05.2020 e pubblicata il
20.05.2020 giorno nonché totalmente la Sentenza definitiva n. 295/2021 emessa il
19.10.21 dal Tribunale di Lanciano, in persona del Sig. Giudice Unico Dr. Giovanni Nappi nel Proc. n.295/19 R.G. e notificata il 20.10.2021, confermando la piena legittimità ed esecutività del ripassato contratto di finanziamento fondiario, a rogito per AR PA
RR, Rep. 6660 e Racc. 3019 del 12.05.2008, reg.to a Lanciano il 12.05.2008 al n. 1931,
Serie 1T, nonché la piena legittimità della messa in mora comunicata con racc.ta A/R del
19.08.2017, con il conseguente passaggio a sofferenza della posizione della Soc.
pagina 2 di 17 GA Astron;
2) in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con giusta compensazione delle stesse”.
Per gli appellati:
“Piaccia all'On. le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria pretesa e istanza,
- IN VIA PRINCIPALE, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello ex adverso proposto ovvero rigettare lo stesso per tutti i motivi indicati in premessa;
- IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dei motivi di appello:
a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di gravame da parte della AQUI PV S.r.l., per difetto di prova della titolarità del credito oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di intervento ex art. 105 c.p.c. dalla medesima depositato in giudizio;
b) accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado che di seguito si ritrascrivono: “accertata e dichiarata l'usura pattizia del contratto di mutuo impugnato e ricalcolato il piano d'ammortamento ai sensi dell'art. 1815, comma due, c.c., dichiari che
l'attrice ha esattamente adempiuto alle obbligazioni pecuniarie a cui era effettivamente tenuta alla data di apparente decadenza del beneficio del termine (29.08.2017) e che, per l'effetto - condiviso il piano d'ammortamento così come ricostruito dal CTP dott. Sergio Acconcia e riprodotto in narrativa -, la Società Magazzini Astron s.r.l. è tenuta alla restituzione del solo capitale residuo prestato (pari ad € 74.113,17) alle scadenze pattuite nell'originario piano
d'ammortamento come ricalcolato, previa espunzione, rata per rata, della quota interessi non dovuta”;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, da distrarsi in favore del deducente Procuratore già dichiaratosi antistatario.”
Per l'intervenuta:
“Insiste, per l'effetto, in tutte le istanze e richieste sinora formulate dalla BPER CA S.p.A., da intendersi qui per integralmente riportate, trascritte e fatte proprie”
RAGIONI DELA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le sentenze in questa sede impugnate (sentenza non definitiva n. 113/2020 e sentenza definitiva n. 295/2021) sono state rese dal Tribunale di Lanciano nell'ambito del giudizio n.
295/2019.
1.1. Il giudizio era stato promosso dalla mutuataria Magazzini Astron S.r.l. in liquidazione e dal sig. Camillo DE NO (quest'ultimo in qualità di datore di ipoteca), allo scopo di
pagina 3 di 17
ottenere la declaratoria di nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la BPER
CA S.p.A. in data 12.05.2008.
Nello specifico, gli originari attori avevano eccepito la nullità del contratto di mutuo de quo per
i seguenti motivi: - difetto di causa in concreto, ovvero per motivo illecito determinante;
- usurarietà dei costi del credito, della “penale d'anticipata estinzione”, degli interessi di mora e comunque per effetto della clausola floor pattuita in contratto;
- indeterminatezza del tasso di interesse pattuito per l'effetto dell'applicazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese, tra l'altro non allegato al contratto, nonché per effetto dell'indicazione nel contratto di un ISC diverso rispetto a quello effettivamente applicato e per effetto della manipolazione del tasso Euribor previsto come parametro per la determinazione del tasso d'interesse variabile applicato al contratto, per applicazione di un tasso di mora calcolato sull'intera rata scaduta, comprensiva sia della quota capitale che di quella relativa agli interessi corrispettivi.
1.2. Con la sentenza non definitiva n. 113/2020 il Tribunale di Lanciano così statuiva: “a) rigetta le domande limitatamente alle deduzioni di cui in motivazione sub 2;
b) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
c) spese alla sentenza definitiva.”.
1.2.1. In particolare, il Tribunale –rilevata l'infondatezza delle domande attoree relativamente alle seguenti deduzioni: difetto di causa, motivo illecito determinante o comunque frode alla legge del contratto di mutuo;
incidenza della pattuizione del tasso floor sulla usurarietà dei costi del debito;
usurarietà del tasso di mora;
usurarietà del rapporto in relazione all'incidenza della commissione di estinzione anticipata;
illegittimità del piano di ammortamento alla francese;
nullità del contratto per indicazione di un ISC diverso rispetto a quello effettivamente applicato;
illegittimità della determinazione degli interessi con richiamo al tasso Euribor anche in relazione alla manipolazione dello stesso;
nullità della clausola floor;
indeterminatezza dell'interesse di mora pattuito in virtù della applicazione sull'intera rata scaduta- premetteva, quanto alle ulteriori deduzioni di usura del rapporto, come oggetto del giudizio di usurarietà oggettiva dei costi del credito fosse il TEG, non il TAEG/ISC (“che dal primo differisce per funzione, per composizione della base di calcolo (solo nella base di calcolo del TAEG sono incluse anche le imposte: Istruzioni della
CA d'TA in materia di trasparenza del giugno 2009, Sez. VII, par. 4.2.4.) e per la formula dei calcolo”).
Aggiungeva che il CTP di parte attrice aveva conteggiato nella base di calcolo del “TAEG”
“(recte TEG)”, oltre a commissioni per la cooperativa di garanzia pari ad € 8.550,00”, anche
(sempre relative alla cooperativa di garanzia”) “spese denominate “Fondo Rischi” pari ad €
15.200,00”, risultanti dal “rendiconto finanziamento al 31/12/2008”, mentre il CTP di BPER pagina 4 di 17
aveva escluso il “fondo rischi cooperativa di garanzia” dal calcolo del TEG (8,143 %), ma lo aveva incluso nel calcolo del TAEG (9,096%).
Rilevava che la CA d'TA, nelle “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei
TEG ai sensi della legge sull'usura” del novembre 2010, ha chiarito che, nel caso in cui il finanziamento venga concesso a fronte di una garanzia fornita da un confidi, gli oneri sostenuti dal cliente verso il consorzio devono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea DEl'Orso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1202/2021 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C., sostituita ex art. 127 ter c.p.c, del giorno 19.09.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal giorno 25.09.2023 scaduti il giorno 14.12.2023, vertente
TRA
BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.p.A., in qualità di mandataria della BPER CA
S.p.A. (giusta procura speciale autenticata dal notaio Franco Soli del 19.01.2017, rep. n.
45659 e racc. n. 13967) in persona della dott.ssa Marcelloni Mirca in forza di procura speciale del notaio dott. Franco Soli del 28.11.2017 (rep. 46332/14119), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Natarella del Foro di Lanciano, elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla Via della Croce Rossa n. 237, presso lo studio dell'avv. Ernesto Venta, il tutto in forza di procura alle liti in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
GA ON S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. VI DE NO e IL DE NO, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Mililli del Foro di Chieti, elettivamente domiciliati in Ortona (CH), alla Piazza
Porta Caldari n. 26, presso lo studio del citato difensore, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
pagina 1 di 17 E
AQUI PV S.R.L., e per essa la RE RE ER S.p.A. (giusta procura speciale del 2.11.2018 a rogito notaio Guido Bevilacqua di Pordenone rep. 53366, racc. 39537), rappresentata da RE RE UT S.p.A. (in forza di procura speciale del
9.05.2019 con atto a firma autenticata dal Notaio Pasquale Matarrese in Milano, rep.
140483/35371, registrato in data 20/05/2019, in Milano 2, alla serie 1T 25329) , in persona del procuratore speciale dott. Luca Vannini, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Maria
Tenaglia ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla Via Vittorio Veneto n. 2, presso
Studio dell'avv. Marco Racano, il tutto in forza di procura alle liti allegata all'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata l'11.03.2022
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 113/2020 ed avverso la sentenza definitiva n. 295/2021 emesse dal Tribunale di Lanciano, pubblicate rispettivamente il
19.05.2020 ed il 19.10.2021 – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in parziale riforma della impugnata Sentenza non definitiva n. 113/2020 emessa il 19.05.2020 e pubblicata il
20.05.2020 giorno dal Tribunale di Lanciano, in persona del Sig. Giudice Unico Dr.
Giovanni Nappi nel Proc. n. 295/2019 R.G., per cui era stata formulata espressa riserva di appello all'udienza dell'1.10.2020, nonché della impugnata Sentenza definitiva n. 295/2021 emessa e depositata il 19.10.21 dal Tribunale di Lanciano, in persona del Sig. Giudice
Unico Dr. Giovanni Nappi nel Proc. n. 295/19 R.G. e notificata il 20.10.2021:
1) accogliere il presente appello e di conseguenza RIFORMARE parzialmente
l'appellata Sentenza non definitiva n. 113/2020 emessa il 19.05.2020 e pubblicata il
20.05.2020 giorno nonché totalmente la Sentenza definitiva n. 295/2021 emessa il
19.10.21 dal Tribunale di Lanciano, in persona del Sig. Giudice Unico Dr. Giovanni Nappi nel Proc. n.295/19 R.G. e notificata il 20.10.2021, confermando la piena legittimità ed esecutività del ripassato contratto di finanziamento fondiario, a rogito per AR PA
RR, Rep. 6660 e Racc. 3019 del 12.05.2008, reg.to a Lanciano il 12.05.2008 al n. 1931,
Serie 1T, nonché la piena legittimità della messa in mora comunicata con racc.ta A/R del
19.08.2017, con il conseguente passaggio a sofferenza della posizione della Soc.
pagina 2 di 17 GA Astron;
2) in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con giusta compensazione delle stesse”.
Per gli appellati:
“Piaccia all'On. le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria pretesa e istanza,
- IN VIA PRINCIPALE, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello ex adverso proposto ovvero rigettare lo stesso per tutti i motivi indicati in premessa;
- IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dei motivi di appello:
a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di gravame da parte della AQUI PV S.r.l., per difetto di prova della titolarità del credito oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di intervento ex art. 105 c.p.c. dalla medesima depositato in giudizio;
b) accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado che di seguito si ritrascrivono: “accertata e dichiarata l'usura pattizia del contratto di mutuo impugnato e ricalcolato il piano d'ammortamento ai sensi dell'art. 1815, comma due, c.c., dichiari che
l'attrice ha esattamente adempiuto alle obbligazioni pecuniarie a cui era effettivamente tenuta alla data di apparente decadenza del beneficio del termine (29.08.2017) e che, per l'effetto - condiviso il piano d'ammortamento così come ricostruito dal CTP dott. Sergio Acconcia e riprodotto in narrativa -, la Società Magazzini Astron s.r.l. è tenuta alla restituzione del solo capitale residuo prestato (pari ad € 74.113,17) alle scadenze pattuite nell'originario piano
d'ammortamento come ricalcolato, previa espunzione, rata per rata, della quota interessi non dovuta”;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, da distrarsi in favore del deducente Procuratore già dichiaratosi antistatario.”
Per l'intervenuta:
“Insiste, per l'effetto, in tutte le istanze e richieste sinora formulate dalla BPER CA S.p.A., da intendersi qui per integralmente riportate, trascritte e fatte proprie”
RAGIONI DELA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le sentenze in questa sede impugnate (sentenza non definitiva n. 113/2020 e sentenza definitiva n. 295/2021) sono state rese dal Tribunale di Lanciano nell'ambito del giudizio n.
295/2019.
1.1. Il giudizio era stato promosso dalla mutuataria Magazzini Astron S.r.l. in liquidazione e dal sig. Camillo DE NO (quest'ultimo in qualità di datore di ipoteca), allo scopo di
pagina 3 di 17
ottenere la declaratoria di nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la BPER
CA S.p.A. in data 12.05.2008.
Nello specifico, gli originari attori avevano eccepito la nullità del contratto di mutuo de quo per
i seguenti motivi: - difetto di causa in concreto, ovvero per motivo illecito determinante;
- usurarietà dei costi del credito, della “penale d'anticipata estinzione”, degli interessi di mora e comunque per effetto della clausola floor pattuita in contratto;
- indeterminatezza del tasso di interesse pattuito per l'effetto dell'applicazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese, tra l'altro non allegato al contratto, nonché per effetto dell'indicazione nel contratto di un ISC diverso rispetto a quello effettivamente applicato e per effetto della manipolazione del tasso Euribor previsto come parametro per la determinazione del tasso d'interesse variabile applicato al contratto, per applicazione di un tasso di mora calcolato sull'intera rata scaduta, comprensiva sia della quota capitale che di quella relativa agli interessi corrispettivi.
1.2. Con la sentenza non definitiva n. 113/2020 il Tribunale di Lanciano così statuiva: “a) rigetta le domande limitatamente alle deduzioni di cui in motivazione sub 2;
b) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
c) spese alla sentenza definitiva.”.
1.2.1. In particolare, il Tribunale –rilevata l'infondatezza delle domande attoree relativamente alle seguenti deduzioni: difetto di causa, motivo illecito determinante o comunque frode alla legge del contratto di mutuo;
incidenza della pattuizione del tasso floor sulla usurarietà dei costi del debito;
usurarietà del tasso di mora;
usurarietà del rapporto in relazione all'incidenza della commissione di estinzione anticipata;
illegittimità del piano di ammortamento alla francese;
nullità del contratto per indicazione di un ISC diverso rispetto a quello effettivamente applicato;
illegittimità della determinazione degli interessi con richiamo al tasso Euribor anche in relazione alla manipolazione dello stesso;
nullità della clausola floor;
indeterminatezza dell'interesse di mora pattuito in virtù della applicazione sull'intera rata scaduta- premetteva, quanto alle ulteriori deduzioni di usura del rapporto, come oggetto del giudizio di usurarietà oggettiva dei costi del credito fosse il TEG, non il TAEG/ISC (“che dal primo differisce per funzione, per composizione della base di calcolo (solo nella base di calcolo del TAEG sono incluse anche le imposte: Istruzioni della
CA d'TA in materia di trasparenza del giugno 2009, Sez. VII, par. 4.2.4.) e per la formula dei calcolo”).
Aggiungeva che il CTP di parte attrice aveva conteggiato nella base di calcolo del “TAEG”
“(recte TEG)”, oltre a commissioni per la cooperativa di garanzia pari ad € 8.550,00”, anche
(sempre relative alla cooperativa di garanzia”) “spese denominate “Fondo Rischi” pari ad €
15.200,00”, risultanti dal “rendiconto finanziamento al 31/12/2008”, mentre il CTP di BPER pagina 4 di 17
aveva escluso il “fondo rischi cooperativa di garanzia” dal calcolo del TEG (8,143 %), ma lo aveva incluso nel calcolo del TAEG (9,096%).
Rilevava che la CA d'TA, nelle “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei
TEG ai sensi della legge sull'usura” del novembre 2010, ha chiarito che, nel caso in cui il finanziamento venga concesso a fronte di una garanzia fornita da un confidi, gli oneri sostenuti dal cliente verso il consorzio devono
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi