Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/06/2024, n. 928

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/06/2024, n. 928
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 928
Data del deposito : 5 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 2070/2023
R E P U B B L I C A$$I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE- SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA

La Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata GR, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Rel. Est.
dott. LO Calosi Esperto
dott. Claudio Fabbrizzi Esperto all'udienza di discussione del 28.5.2024 ha pronunciato ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 2070/2023 RG del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso da:
DI LI (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo
GI in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
MA PA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo
Pappalardo e Lorenzo Pappalardo in virtù di procura in atti
APPELLATO
AVVERSO la sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Specializzata GR, n. 1225/2023 depositata il
4.10.2023
* * * all'udienza collegiale del 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti:

pagina 1 di 15 CONCLUSIONI per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze giudicando in secondo grado, previa indilata sospensione della vis della impugnata sentenza, definitivamente giudicando con sentenza provvisoriamente esecutiva, in accoglimento del presente appello RIFORMARE la impugnata sentenza, giusti i motivi tutti della narrativa che precede, quindi e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE L'inopponibilità alla odierna appellante, proprietaria dei terreni individuati nel CT del Comune di Casciana Terme Lari nel foglio 20 delle particelle 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 19, 31 e 33, del contratto locativo agli stessi afferente sottoscritto dall' appellato in data 07.04.2010 con “Podere La Masseria Società Semplice Agricola” e quindi e per l'effetto RIGETTARE L'opposizione all'atto di precetto dispiegata dall' odierno appellato siccome inammissibile ovvero infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”;

per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, sezione specializzata agraria, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare, ritenere improponibile o inammissibile il presente gravame in quanto prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge;
nel merito, in tesi, rigettare l'appello interposto dalla dottoressa LI GI avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.1226/2023, confermando che il contratto di affitto di terreno agricolo ex art. 45 L. 203/1982 stipulato tra l'opponente LO MA e la società "Podere La Masseria Società Semplice Agricola" in data 7 aprile 2010, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa in data 22/4/2010 al n. 2879, e tacitamente rinnovatosi nel 2016 e nel 2022 risulta opponibile all'aggiudicataria dottoressa LI DI, nata a [...], (LI) il 26 marzo 1969, residente a [...]1, C.F. [...]ai sensi dell'art. 2923 I comma c.c., avendo data certa anteriore al pignoramento del 15/3/2019, dichiarando altresì che la naturale scadenza del medesimo risulta essere il 6 aprile 2028, con conseguente venir meno del diritto dell'aggiudicataria di procedere esecutivamente fino alla scadenza del contratto di affitto di fondo rustico, in deprecata ipotesi, in caso di accoglimento dell'appello interposto dalla dottoressa LI GI qualora il predetto contratto di affitto di fondo rustico non fosse ritenuto opponibile alla aggiudicataria fino alla data del 6 aprile 2028, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art.11 ultimo comma D.Lgs. n.150 del 1 settembre 2011, il rilascio del fondo per cui è causa doveva essere disposto successivamente al termine della annata agraria nella quale è stato emanato il provvedimento che lo dispone, e, quindi, successivamente al 10 novembre 2023, e, conseguentemente dichiarare fondata l'opposizione proposta da LO MA essendo risultata illegittima l'intimazione contenuta nell'atto di precetto impugnato che indicava in dieci giorni dalla notifica (avvenuta il 20 aprile 2023) il termine per il rilascio . Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, in entrambi i gradi di giudizio
”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI LI conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, MA LO, proponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Specializzata GR, n.
1225/2023, depositata il 4.10.2023, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dallo MA e sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla GI, aveva così deciso:
1) dichiara non esser luogo a provvedere, stante l'intervenuta rinuncia a tale domanda, sulla
pagina 2 di 15 riconvenzionale spiegata dalla resistente DI LI;
2) accoglie la domanda avanzata in tesi dal ricorrente e, per l'effetto: a) dichiara che il contratto di affitto di terreno agricolo della durata di sei anni, stipulato -con decorrenza dal 7.4.2010- tra la Podere La Masseria Società

Semplice in qualità affittante e il predetto MA LO in qualità di affittuario e avente ad oggetto l'appezzamento censito in C.T. del Comune di Casciana Terme al fg. 20 mappali 3, 4, 5, 8,
9, 11, 15, 19, 31 e 33, è opponibile all'aggiudicataria di tale bene DI LI, divenuta proprietaria dello stesso in virtù di decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione in data
14.12.2022, in quanto avente data certa anteriore al pignoramento in forza del quale detto terreno è stato oggetto del procedimento esecutivo immobiliare n. 47/2019, esitato nella suindicata aggiudicazione;
b) dichiara che il contratto sopra menzionato, tacitamente rinnovatosi alle scadenze del 6.4.2016 e del 6.4.2022, andrà a scadere il 6.4.2028;
c) dichiara, per l'effetto, che DI LI non ha il diritto di procedere esecutivamente, prima della suddetta data del 6.4.2028, per ottenere il rilascio del terreno oggetto del contratto in questione;
3) condanna

DI LI a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per competenze ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario 15 % nonché IVA e CAP come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., MA LO aveva adito la
Sezione Specializzata GR del Tribunale di Pisa, esponendo: che, in data 7.4.2010, aveva stipulato, con la società "Podere La Masseria Società Semplice
Agricola", un contratto di affitto di terreno agricolo ex art. 45 l.n. 203/1982, registrato in data
22.4.2010, avente ad oggetto i terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Casciana
Terme Lari al foglio 20, particelle 3,4,5,8,9,11,15,19,31 e 33;
che il predetto contratto di affitto, originariamente stipulato per la durata di sei anni, si era tacitamente rinnovato, una prima volta, in data 6.4.2016 e, una seconda volta, in data 6.4.2022;
che la naturale scadenza dello stesso era prevista per il 6.4.2028;
che i predetti beni erano stati pignorati con atto trascritto il 15.3.2019 ed aggiudicati, in data
14.12.2022, a GI LI;
che, in data 20.4.2023, la GI aveva notificato atto di precetto con il quale aveva intimato al ricorrente il rilascio, entro dieci giorni, dei terreni oggetto del contratto di affitto;
che l'intimazione si presentava illegittima, dal momento che, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma,
d.lgs n. 150/2011
, il rilascio, in ipotesi, sarebbe dovuto avvenire al termine dell'annata agraria (e, quindi, dopo il 10.11.2023);

pagina 3 di 15
che, in ogni caso, il contratto di affitto stipulato con la società "Podere La Masseria Società
Semplice Agricola" in data 7 aprile 2010, debitamente registrato, e tacitamente rinnovatosi nel
2016 e nel 2022, risultava opponibile all'aggiudicataria ex art. 2923, comma 1, c.c., in quanto avente data certa anteriore al pignoramento, essendo stato registrato in data 22.4.2010 ed essendo il pignoramento stato trascritto il 15.3.2019;
concludeva, quindi, chiedendo di accertare l'opponibilità del contratto in questione a GI
LI e che la sua naturale scadenza risultava essere il 6.4.2028, con conseguente venir meno del diritto dell'aggiudicataria di procedere esecutivamente;
in ipotesi, qualora il predetto contratto non fosse stato ritenuto opponibile alla aggiudicataria, chiedeva di accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, d.lgs n. 150/2011, il rilascio del fondo doveva essere disposto al termine dell'annata agraria e, quindi, dopo il 10 novembre 2023.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio GI LI evidenziando come il contratto di affitto concluso tra lo MA e la società esecutata non le fosse opponibile in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2923, comma 2, c.c. – secondo il quale le locazioni ultranovennali sono opponibili all'aggiudicatario solo se trascritte prima del pignoramento e, in difetto di ciò, solo nei limiti del novennio – e 560 c.p.c. (il quale subordina all'autorizzazione del giudice dell'esecuzione la possibilità, per l'esecutato e per il custode, di concedere in locazione il bene staggito);
rilevava, nel contempo, come il contratto in oggetto si fosse risolto di diritto, giusta quanto previsto al punto 4) del medesimo, per inadempimento dell'affittuario all'obbligo di corrispondere il canone dovuto. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e spiegava, altresì, domanda riconvenzionale con cui chiedeva che il ricorrente fosse dichiarato occupante sine titulo dei terreni censiti al CT del Comune di Casciana Terme Lari al foglio 20, particelle 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 19, 31 e 33 e, per l'effetto, gli fosse ordinato di rilasciare tali terreni nella piena e completa disponibilità di essa resistente, alla scadenza dell'annata agraria del
10.11.2023 e, in ogni caso, che lo MA fosse condannato a versarle la somma di € 9.892,00 a titolo di indennità per l'occupazione abusiva degli stessi, oltre alla rivalutazione ed agli interessi medio tempore maturati sino alla
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