Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2024, n. 1716
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. G S Presidente
dott. C E Consigliere relatore
dott. Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 777/2024 R.G., avente ad oggetto l'appello
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 879/2024 e vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco D'Aniello e Parte_1
dall'avv. F S del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Firenze, via G. Giusti, n. 3;
APPELLANTE
contro
rappresentato e difeso dall'avv. M Controparte_1
M ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via
Agnolo Poliziano, n. 13;
APPELLATO
e nei confronti
in persona del Procuratore Generale della Controparte_2
Repubblica presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 13.9.2024 sulle seguenti
conclusioni delle parti
1
Per <accogliere le conclusioni già precisate dall'odierna Parte_1
appellante negli atti di primo grado che qui si trascrivono: in via provvisoria …
(omissis) … nel merito in via principale: (… omissis) …;
in via riconvenzionale:
accertati e dichiarati i presupposti per la concessione del contributo di cui all'art. 5,
comma 6, legge 898/1970 disporre, con decorrenza dal deposito del presente atto, a
carico del sig. a titolo di assegno divorzile e a favore della Controparte_1
sig.ra la somma mensile di € 1.500,00 da pagare a mezzo bonifico Parte_1
sul c/c bancario intestato alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese con
rivalutazione annua secondo gli indici Istat, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria …
ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. e per Controparte_1
testi sui seguenti capitoli…istanze di esibizione ex art. 210 cpc al gestore della
residenza sanitaria Casa Albergo San Martino…>>.
Per <rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Controparte_1 [...]
nella parte oggetto di gravame avverso la sentenza n. 879/2024 del Parte_1
Tribunale di Firenze, pubblicata il 14.3.2024, perché infondato in fatto e in diritto,
in tutti i suoi motivi di gravame;
per l'effetto confermare integralmente la stessa.
Con vittoria di compensi e spese del presente grado di appello. In via
istruttoria…>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 879/2024, pubblicata il 14.3.2024, il Tribunale di
Firenze, pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato il 15.12.1984
tra i coniugi (class 1940) e (classe Controparte_1 Parte_1
1952), rigettava la domanda di assegno divorzile di € 1.500 mensili avanzata
da che condannava alle spese di lite, liquidate in € 9.142,00 Parte_1
oltre accessori, reputando, sulla scorta dell'accordo di separazione
consensuale sottoscritto dalle parti il 21.12.2022 in sede di negoziazione
assistita, che qualificava come avente natura confessoria ex art. 2735,
comma 1, cod. civ., e valutate le condizioni reddituali e patrimoniali delle
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parti, che non sussistessero le condizioni richieste dall'art. 5, comma 6, della
legge n. 898/1970, né sotto il profilo compensativo – perequativo, né sotto
quello assistenziale, per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con ricorso depositato l'11.4.2024 proponeva Parte_1
appello, lamentando:
1) la violazione degli artt. 160 cod. civ., 2731, 2733 e 2735 cod. civ.,
115, 116 e 244 cod. proc. civ., nonché dell'art. 5 della l. n. 898/1970 per
inapplicabilità dell'istituto della confessione giudiziale e stragiudiziale in
materia di assegno divorzile quale diritto indisponibile dell'appellante
anche sotto il profilo perequativo – compensativo, con conseguente errata
valutazione circa la non contestazione da parte del dei fatti Controparte_1
a sostegno della funzione compensativa – perequativa – risarcitoria
dell'assegno divorzile ed alla errata dichiarazione di inammissibilità delle
prove dedotti da essa in primo grado;
Parte_1
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod.
civ. per l'errata e scorretta interpretazione dell'accordo di negoziazione
assistita data dal primo giudice, nonché la violazione degli artt. 2733 e 2735
cod. civ. in quanto le dichiarazioni della rano state valutate come Parte_1
“confessione” nonostante l'assenza di animus confitendi anche perché
contenute in un atto avente natura di accordo transattivo. Rappresentava
anche la sussistenza del presupposto compensativo – perequativo, posto
che essa che prima di sposarsi lavorava presso il Centro Turistico Parte_1
Studentesco di Firenze, aveva dovuto sacrificare, per scelta condivisa, le
proprie aspirazioni professionali per dedicarsi non solo al marito, alla cura
della casa ed alla figlia , ma anche ai tre figli adolescenti del Per_1 [...]
oltre ad occuparsi dei cani e dei gatti del coniuge (mediamente CP_1
quattro cani e tre gatti) e a offrire il proprio contributo economico per
sopperire alle necessità della famiglia e dei figli dell'ex marito;
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3) la violazione dell'art. 5 della l. n. 898/1970, nonché dell'art. 160 cod.
civ. e degli artt. 2731, 2733 e 2735 cod. civ. per la scorretta interpretazione
dell'accordo di negoziazione assistita contenente dichiarazioni riguardanti
diritti indisponibili siccome prive di animus confitendi. Lamentava in
particolare che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto necessario un
mutamento delle condizioni economiche di essa rispetto Parte_1
all'epoca di conclusione dell'accordo di separazione ed altrettanto
erroneamente aveva valutato la situazione economica finanziaria delle parti
in merito all'esclusione dell'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale,
posto che essa era priva di redditi e di trattamento pensionistico, Parte_1
mentre l'ex marito godeva di pensioni per circa 5.000 euro mensili
(derivanti dalla pensione Inps di circa 2.600 euro mensili, dalla pensione
Fondo Agenti di circa 400/500 euro mensili, dall'indennità di
accompagnamento di € 527 e, seppur sino al 31.12.2023, dal compenso
erogato dalla CM Insurance Broker di circa 1.440/1700 mensili), coi quali far
fronte alla retta presso una RSA di circa 3.900 euro mensili. Inoltre, l'ex
marito sul proprio conto corrente disponeva di una cospicua liquidità pari
a circa 175.000 euro. Essa abitava nella casa coniugale, come da Parte_1
accordi, ed aveva concesso l'immobile in Rufina in comodato alla figlia
, immobile già costituente oggetto di promessa di vendita in favore Per_1
della figlia in sede di separazione, da cui non ritraeva reddito. Oltre ai
terreni non produttivi di reddito in Piemonte, essa possedeva Parte_1
un'auto e deteneva 71 mila euro in risparmi, di cui 15.000 liquidi. Mentre
l'ex marito, a seguito della vendita dell'usufrutto della casa coniugale in
favore della moglie, aveva incassato 210mila euro. Invocava la sentenza n.
28843/2022 con cui la Suprema Corte aveva affermato l'assoluta irrilevanza
nel giudizio divorzile delle rinunce e delle dichiarazioni relative
all'autosufficienza economica. Rimarcava che, sino alla separazione, il
marito versava alla moglie la somma di € 2.100 mensili per far fronte alle
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spese familiari, somma di cui essa appellante, dopo la separazione era
rimasta priva;
4) infine, lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,
invocando la compensazione delle spese del primo grado, attesa la novità
delle questioni e la mutevolezza della giurisprudenza. In ogni caso, la
liquidazione delle spese non era in alcun modo motivata né era giustificata
sulla base dell'attività svolta, tenuto conto del fatto che il processo di primo
grado aveva ricevuto istruzione solo documentale;
peraltro neppure erano
indicati i parametri applicati, notevolmente superiori a medi.
Concludeva come in epigrafe per il riconoscimento dell'assegno
divorzile, insistendo anche nelle prove non ammesse in primo grado (per
interrogatorio formale e per testi;
ordine di esibizione alla RSA per accertare
l'entità della retta mensile) e produceva documentazione relativa alle
proprie condizioni finanziarie.
Si costituiva (classe 1940), rimarcando che Controparte_1
la parte appellante non aveva mai lamentato che gli accordi di separazione
fossero viziati da errore o violenza o dolo e che con essi si dava atto
dell'autosufficienza