Corte d'Appello Caltanissetta, ordinanza 11/02/2025

CA Caltanissetta
Ordinanza
11 febbraio 2025
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CA Caltanissetta
Ordinanza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Caltanissetta, ordinanza 11/02/2025
Giurisdizione : Corte d'Appello Caltanissetta
Numero :
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere rel.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per equa riparazione iscritto al n. 81/2024 V.G. promosso da
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta,
contro opponente
NT TO nato a [...] il [...] C. F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE NOBILE giusta procura in atti,
convenuto in opposizione
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il Ministero della Giustizia spiegava opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge 24 marzo 2001 n. 89, contro il decreto di accoglimento n.
114/2024, emesso nel procedimento n. 50/2024 in data 7 giugno 2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 3.000,00, per ciascuno dei ricorrenti, oltre le spese del procedimento, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo conclusosi dopo 10 anni dalla proposizione della domanda.
A sostegno dell'opposizione spiegata il Ministero della Giustizia, preliminarmente, rilevava come il decreto impugnato fosse uno di nove decreti emessi dalla Corte in favore di diciannove degli originari attori che avevano agito - per il risarcimento degli asseriti danni loro derivanti dalla realizzazione e
gestione di un impianto eolico, in conseguenza dell'inquinamento dei luoghi e degli smottamenti di terreno verificatisi sui terreni di proprietà di essi attori - nell'ambito di un unico processo presupposto.
Ciò posto il Ministero ha sostenuto che, nel caso di specie, vi sarebbe stata una la violazione dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, in quanto venivano liquidati per ciascuna parte euro 500,00 per ogni anno di ritardo, quando in realtà la causa si sarebbe conclusa in senso sostanzialmente sfavorevole alle parti,
potendosi dunque riconoscere, come indennizzo di base la somma di euro 400,00 per ogni anno di ritardo e così euro 2400,00 per i sei anni di ritardo. Inoltre veniva dedotta la violazione dell'art. 2 bis comma 1
ter della L. n. 89/2001
, in
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