Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 20

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 20
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 20
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 743 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. NI SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 23.04.2021 al n. 743 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.1211/2020 pubblicata il 22 dicembre 2020
promossa da IT NI rappresentata e difesa dall'Avv. Reana Giorgetti del Foro di Pisa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontedera (PI) Piazza Martiri della Libertà n. 37, come da procura in atti
- appellante - contro VA IU NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tommasi e presso di lui elettivamente domiciliato in Pietrasanta, via Garibaldi n. 36,come da procura in atti;

- appellato - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze dichiarare inesistente la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello in quanto priva della firma di IC NI PE. Voglia dichiarare quindi inammissibile la comparsa di costituzione in appello del Sig. IC NI PE e inammissibile l'appello incidentale ivi contenuto. Voglia quindi dichiarare la contumacia di IC NI PE. In via subordinata, Voglia rigettare tutte le domande proposte dal Sig. IC NI perché inammissibile e/o infondate in fatto e in diritto. Nel merito, la Sig.ra NC TA conclude come da atto di citazione in appello”-.Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Firenze, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in totale riforma della stessa, previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni dell'odierno appellato, confermare il D.I n. 1420/2017, o comunque condannare il Sig. IC NI

PE a versare in favore della Sig.ra NC TA la somma di € 80.224,00 o quella maggiore o minore ritenuta di legge o di giustizia, oltre interessi dalla domanda all'effettivo pagamento. Con vittoria dei compensi e delle spese, del I° e del II° grado di giudizio.”;
per l'appellato: “si conclude affinché la Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia respingere l'appello principale proposto da TA NC e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la stessa appellante a 7 restituire a NI PE IC, nella misura di Euro 82.909,97 o nella diversa misura di giustizia, le somme che le sono state rimesse in esecuzione del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”..”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, IT
NI chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1420/2017 o comunque la condanna di IC NI
PE a versare in favore dell'appellante la somma di € 80.224,00.
Così nella sentenza impugnata “Trattasi dell'opposizione proposta da
IC PE NI avverso il decreto ingiuntivo n. 1420/2017, chiesto ed ottenuto da NC TA,con il quale era stato intimato il pagamento dell'importo di € 64.599,00, oltre interessi legali. Parte opponente deduceva che l
'ingiungente aveva richiesto il rimborso della meta del totale importo di €
129.198.00 che, secondo 1'assunto, era stato prelevato dai conti correnti comuni, per essere destinato a fini di carattere personale;
che secondo l'opposta esso attore avrebbe effettuato i seguenti prelievi: 1) € 76.705,00 in data 30 ottobre

2009 dal conto corrente cointestato n. 2616/336 acceso presso la CR Lucca, per destinare la predetta somma per finanziare la ricapitalizzazione della Ecodem
2000 s.r.], della quale il IC deteneva un parte delle quote e alla quale la moglie, NC TA, era estranea;
2) € 36.700,00 dal c/c cointestato n.

113942 acceso presso la Banca Versilia e Lunigiana, mediante 10 bonifici di €
3.670,00 ciascuno, sempre in favore della Ecodem s.r.l;
3) € 15.793,00 tra marzo

¢ dicembre 2016 sullo stesso ¢/c n. 113942 mediante sei operazioni consistite nel prelievo di contante o nel giroconto delle somme sul altro ¢/c della stessa banca, intestato al solo IC;
che in realta tutte le suddette operazioni erano state effettuate in pieno accordo tra i coniugi;
che per oltre vent'anni esso attore aveva prestato la propria opera nell'impresa familiare di cui la moglie era titolare;
che nel corso dell'intero periodo non erano mai stata accreditate a proprio favore alcun somma a titolo di partecipazione agli utili, risultanti dalla documentazione contabile;
che pertanto gli importi in oggetto, prelevati dai conti correnti comuni, lungi dall'essere oggetto di indebita appropriazione, era somme che avrebbero

2 dovuto essergli riconosciute a titolo di utili come partecipante all'impresa familiare;
che detti crediti dovevano essere opposti in compensazione;
che la somma di € 76.705,00 non era stata utilizzata per ricapitalizzare la Ecodem s.r.l, bensi per varie finalita, non ultima quella di portare a termine i lavori di ristrutturazione della casa coniugale di Camaiore;
che tale importo era stato prelevato col consenso della moglie;
che anche il prelievo di € 36.700,00 mediante dieci bonifici era avvenuto col consenso della NC ed era stato destinato

a beneficio di esso attore per compenso per l'attività prestata nella ditta di
Autodemolizioni, in luogo delle distribuzione degli utili;
che anche l'importo di €

15.793,00 non rappresentava somme appartenenti ad entrambi i correntisti, dal momento che trattavasi di somme di esclusiva spettanza di esso opponente;
che nel corso del 2016 era stato a credito sul c/c cointestato
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