Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2024, n. 4686
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1926 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 1°.
7.2024 tra MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cod. fisc. 97439910585), in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege;
-appellante- e TO PIERMAURO (cod. fisc. TCC PMR 42703 H501T), elettivamente do- miciliato in Roma, alla Via Domenico Cirillo n. 15, presso lo studio dell'avv.
Agnese Condarelli, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellata- OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI per Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Ap- pello, in via preliminare, ex art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza, tenuto conto del fumus che sorregge il gravame e del rischio di impossibilità di recupero delle somme oggetto della condanna di prime cure, attesa l'entità degli importi;
annullare l'ordinanza impugnata, e per l'effetto rigettare il ricorso avversario di primo grado nei termini di cui al presente atto di appello, in quanto infon- dato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese del doppio grado”;
per ER CH: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, con- trariis reiectis, provvedere come segue: (…) Nel merito,
1. rigettare l'appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni articolate in attei e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza n. 3336/2019 pubblicata in data 12/2/2019 gravata con ogni debita conseguenza di legge.
In ogni caso,
2. con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori come legge, da liquidarsi nella misura pari ai massimi tariffari ex D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 37/2018 e con distrazione in fa- vore del procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 3.1.2018 e ritualmente notificato, ER CH ha evocato innanzi al Tribunale di Roma il Mini- stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo che fosse accertato il suo diritto alla percezione dei compensi per l'attività professionale scolta in fa- vore dell'Amministrazione convenuta nell'ambito dell'appalto per la realizza- zione del nuovo insediamento della Guardia di Finanza in località Ponte Ga- leria, e quindi che la convenuta fosse condannata a pagare l'importo com- plessivo di € 182.916,46, oltre interessi di legge. A fondamento della pro- pria domanda, il ricorrente ha allegato di avere sottoscritto tre contratti con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, e precisamente: 1) contratto prot. n. 63645/03 del 18.12.2003, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affidato all'ing. CH l'incarico di “coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori” nel Comune di Fiumicino – Lavori di costruzione del nuovo insediamento della Guardia di Finanza in Ponte Galeria – II lotto funzionale – Perizia scavi archeologici;
2) contratto prot. n. 63647/03 del
18.12.2003, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affidato all'ing. CH l'incarico di “coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori” nel Comune di Fiumicino – Lavori di costruzione del nuovo insediamento della Guardia di Finanza in Ponte Galeria – II lotto fun- zionale – Perizia di indagini geotecniche e di laboratorio;
3) contratto prot.
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n. 63650/03 del 18.12.2003, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva affidato all'ing. CH l'incarico di “direttore operativo” ex art. 125 del d.P.R. 21.12.1999, n. 554, relativamente ai lavori nel Co- mune di Fiumicino – Lavori di costruzione del nuovo insediamento della Guardia di Finanza in Ponte Galeria – II lotto funzionale.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non si è costituito nel giudizio di primo grado, ma non è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.s., in data 12.2.2019 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha accolto integralmente le domande attoree, ritenendo le produzioni documentali idonee a compro- vare l'integrale fondatezza della pretesa del ricorrente.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello ex art.
702-quater c.p.c. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha svolto le censure riportate di seguito. Si è costituto nel presente grado di giudizio ER CH, che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si deduce che l'ing. CH non ha fornito la prova dello svolgimento delle attività