Corte d'Appello Genova, sentenza 26/11/2024, n. 301
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 111/2024 R.G.L. promossa da:
DI IM, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Fichera, per procura in atti
appellante
CONTRO
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti, c.f. 80032590582, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella, per procura in atti
appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 29.10.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 18.10.24
FATTI DI CAUSA
Il geom. IM AR ha convenuto in giudizio la Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, per sentire dichiarare che non era assoggettato
“alla forma di previdenza” della stessa Cassa, quindi chiedendo di ordinare
alla medesima la cancellazione della propria posizione contributiva e previdenziale, con accertamento negativo dell'asserito credito di cui alla missiva di messa in mora inviata dalla stessa Cassa, in ogni caso di dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese contributive avanzate.
Si è costituita la Cassa convenuta, chiedendo di respingere il ricorso.
Con sentenza n. 94 del 2024, il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidando la somma di euro 6.115,00 oltre accessori.
Il ricorrente ha proposto appello.
L'appellante ha contestato che siano intervenuti atti idonei ad interrompere
l'eccepita prescrizione, in quanto le richieste provenienti dalla Cassa risultano tutte prive di indicazione temporale, non avendo le stesse menzionato i periodi iniziali e finali della pretesa, la tipologia di contributi, gli importi relativi a capitale, interessi e sanzioni.
Il signor AR ha evidenziato poi che la propria iscrizione all'ordine professionale di appartenenza è avvenuta senza indicazione di partita IVA, in quanto mai posseduta.
L'appellante ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale delle
Delibere consiliari della Cassa n. 2/2003 e n.123/2009, nella parte in cui impongono l'invio, anno per anno di una dichiarazione fiscale autocertificata, attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale, per violazione del principio di uguaglianza ai sensi degli articoli 3 e 38 delle Costituzione, per la disparità trattamento al fine della decorrenza dei termini di prescrizione tra i diversi contribuenti iscritti a diversi Enti previdenziali.
Nel merito, l'appellante ha osservato che la Cassa, sulla sola presunzione della sua iscrizione all'albo e senza alcuna indagine in relazione alla esistenza e modalità di utilizzo della partita iva, ha desunto una continuità nell'attività professionale.
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L'appellante ha contestato anche la condanna alla rifusione delle spese di lite, perché inerente ad un giudizio avente natura di previdenza e assistenza obbligatoria e comunque eccessiva nella misura.
Infine, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, in ordine alla somma relativa alle spese di lite, avendo ricevuto il relativo “atto di precetto”.
La Cassa di Previdenza ha quindi depositato memoria difensiva sull'istanza di sospensione, eccependo l'inammissibilità della stessa, in assenza di qualsivoglia prova del “periculum”.
Con ordinanza in data 26.9.2024, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in assenza del pericolo del grave danno.
La Cassa di Previdenza si è quindi costituita anche per il merito dell'appello, chiedendo di dichiararlo inammissibile o comunque di respingerlo.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 5.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata, posto che le censure alla decisione impugnata sono del tutto percepibili, nei termini sopra riassunti nella narrativa processuale e quindi, sia sotto il profilo del contraddittorio, che sotto il profilo della devoluzione al secondo giudice, ogni scopo giuridicamente rilevante risulta raggiunto.
L'appello deve comunque essere respinto, in quanto la motivazione della sentenza impugnata risulta essere del tutto corretta, mentre è infondato il motivo di appello.
La sentenza impugnata risulta, infatti, motivata con esaustiva accuratezza, in particolare con dettagliata analisi degli elementi di fatto e di diritto emergenti dai documenti agli atti e con coerente e congruo richiamo e riscontro dei principi giurisprudenziali in materia.
In particolare, si deve confermare che costituisce ormai principio costante e consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di iscrizione alla
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Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, sul solo presupposto di essere iscritti all'Albo dei Geometri ed anche nel caso di esercizio della professione senza carattere di continuità ed esclusività, con conseguente obbligo di pagare i contributi minimi alla stessa Cassa di Previdenza.
I riferimenti contenuti nella motivazione della sentenza di primo grado, rispetto alle decisioni della Corte di Cassazione che hanno affermato questi principi, si possono già considerare ampiamente sufficienti, in particolare con il puntuale richiamo alle sentenze n. 4568 del 2021 e n. 28188 del 2022, salvo richiamare conferme ancora più recenti, quali le decisioni della
Sezione Lavoro della Suprema Corte n. 17823 del 21 giugno 2023 e n.
26330 del 9 ottobre 2024.
In tale ultima recentissima decisione si ribadisce: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti” (Cass. n.
28188/22, 7820/22, 4568/21). Va precisato che, secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l'attività svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale
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riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità. Nella specie, la
Corte d'Appello ha accertato che non ricorrevano le condizioni di esenzione sopra indicate, ma che ... era rimasta iscritta all'Albo dei
Geometri, pur avendo affermato di aver cessato la libera professione
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