Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/07/2024, n. 591
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 720 del Ruolo Generale delle
cause dell'anno 2019,
T R A
MP AL (c.f. [...]) rappresentato e difeso
dall'avv. Massimo Bagno, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
COMUNE di Alliste (c.f. 81000570754), in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Fasano, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 13 luglio 2022 le parti hanno precisato le conclusioni
mediante note di trattazione scritta il cui contenuto deve intendersi qui
integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31/03/2015 ritualmente notificato MP AL
convenne in giudizio dinanzi il Tribunale di Lecce il Comune di Alliste al fine di
Proc. n. 720/2019 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
sentire non dovuta la somma di € 7.441,23 come determinata dall'ente convenu-
to a titolo di indennità per occupazione sine titulo di una porzione di demanio ma-
rittimo pari a mq 27.
Dedusse in fatto che:
in data 03/10/2007 aveva acquistato da MP NO l'immobile sito
alla marina di Alliste, località Capolungo, alla via M. Polo identificato al cata-
sto fabbricati fg 11, ptc 593 sub 2 e 3 e fg 11 ptc 593 sub 1. Unitamente al
fabbricato aveva acquistato anche una zonetta di terreno edificatorio di mq
38 costituente pertinenza del fabbricato riportata a CT fg 11 ptc 1242;
in data 12/03/2014 la GdF unitamente al personale tecnico del Demanio
Marittimo rilevava che la ptc 583 del fg 11 di proprietà del demanio contigua
alla zonetta di terreno di mq 38 (fg 11 ptc 1242) risultava occupata per una
superficie complessiva di mq 27 mediante recinzione in muratura bassa di
pietrame nonché da una pavimentazione all'interno formata da masseto ac-
ciottolato, il tutto era riportato nel verbale di accertamento sullo stato dei
luoghi di pari data;
per tale ragione in data 04/03/2015 veniva notificata all'attore ad istanza del
Comune di Alliste la determinazione del settore ambiente edilizia urbanistica
e demanio con la quale si quantificava in € 7.441,23 l'indennizzo dovuto per
occupazione senza titolo.
In diritto ritenne illegittimo tale ultimo provvedimento contestando la ricorrenza
di qualsivoglia responsabilità a suo carico a titolo di dolo o colpa a norma
dell'art. 2043 cod. civ. per le seguenti diverse ragioni:
1. le opere descritte nel verbale dello stato dei luoghi del 01/03/2014 erano
Proc. n. 720/2019 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
state realizzate in epoca antecedente il trasferimento di proprietà in favore
dell'attore e ciò risultava da un'aerofotogrammetria del 1985 esistente presso
l'UTC del Comune di Alliste;
2. l'occupazione di mq 27, determinata a seguito di uno sofisticatissimo stru-
mento GPS, era di dimensioni talmente modeste da non poter ingenerare
nell'attore dubbi su una situazione illegittima;
3. il dante causa MP NO nell'anno 2005 era stato tratto a giudizio
per rispondere del reato di occupazione abusiva di demanio sempre in rife-
rimento allo stesso immobile e nel corso della istruttoria, come risultava dal-
la allegata sentenza, l'ufficiale di P.G. escludeva che fosse stata consumata
una occupazione di demanio da parte del MP NO in quanto la
violazione di legge era consistita unicamente nel fatto che egli aveva realizza-
to il fabbricato entro 30 mt dal demanio marittimo senza preventivamente
aver ottenuto il relativo nulla osta ex art. 55 cod. nav..
In ogni caso eccepì la prescrizione quinquennale in relazione alla richiesta di in-
dennizzo per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Si costituì il Comune di Alliste contestando la domanda rilevando l'infondatezza
delle avverse argomentazioni e chiedendo la condanna dell'attore al pagamento
della somma dovuta a titoli di indennizzo per l'occupazione sine titolo di cui si
discuteva.
La causa istruita a mezzo produzione documentale, prova testi, interrogatorio
dell'attore, fu decisa con sentenza n. 1147/2019 pubblicata in data 29/03/2019
con la quale il Tribunale di Lecce rigettò la domanda condannando l'attore al pa-
gamento delle spese di lite.
Proc. n. 720/2019 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
Il giudice, preliminarmente osservò che nella specie si applicava la prescrizione
decennale e non quella quinquennale “non trattandosi del pagamento di canoni relativi
ad una concessione (da effettuarsi periodicamente ad anno), bensì del pagamento di una somma
in una unica soluzione a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale (cfr.
Cass. Civ. sez. Unite 18.11.1992 n. 12313, Trib. civ Bari I 29.09.2015 n. 4084, Tar
Marche sez. I 21.05.2018 n.388) donde l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata
dall'attore” (cfr. sentenza).
Ritenne infondate le ulteriori doglianze così motivando “Quanto ai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 720 del Ruolo Generale delle
cause dell'anno 2019,
T R A
MP AL (c.f. [...]) rappresentato e difeso
dall'avv. Massimo Bagno, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
COMUNE di Alliste (c.f. 81000570754), in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Fasano, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 13 luglio 2022 le parti hanno precisato le conclusioni
mediante note di trattazione scritta il cui contenuto deve intendersi qui
integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31/03/2015 ritualmente notificato MP AL
convenne in giudizio dinanzi il Tribunale di Lecce il Comune di Alliste al fine di
Proc. n. 720/2019 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
sentire non dovuta la somma di € 7.441,23 come determinata dall'ente convenu-
to a titolo di indennità per occupazione sine titulo di una porzione di demanio ma-
rittimo pari a mq 27.
Dedusse in fatto che:
in data 03/10/2007 aveva acquistato da MP NO l'immobile sito
alla marina di Alliste, località Capolungo, alla via M. Polo identificato al cata-
sto fabbricati fg 11, ptc 593 sub 2 e 3 e fg 11 ptc 593 sub 1. Unitamente al
fabbricato aveva acquistato anche una zonetta di terreno edificatorio di mq
38 costituente pertinenza del fabbricato riportata a CT fg 11 ptc 1242;
in data 12/03/2014 la GdF unitamente al personale tecnico del Demanio
Marittimo rilevava che la ptc 583 del fg 11 di proprietà del demanio contigua
alla zonetta di terreno di mq 38 (fg 11 ptc 1242) risultava occupata per una
superficie complessiva di mq 27 mediante recinzione in muratura bassa di
pietrame nonché da una pavimentazione all'interno formata da masseto ac-
ciottolato, il tutto era riportato nel verbale di accertamento sullo stato dei
luoghi di pari data;
per tale ragione in data 04/03/2015 veniva notificata all'attore ad istanza del
Comune di Alliste la determinazione del settore ambiente edilizia urbanistica
e demanio con la quale si quantificava in € 7.441,23 l'indennizzo dovuto per
occupazione senza titolo.
In diritto ritenne illegittimo tale ultimo provvedimento contestando la ricorrenza
di qualsivoglia responsabilità a suo carico a titolo di dolo o colpa a norma
dell'art. 2043 cod. civ. per le seguenti diverse ragioni:
1. le opere descritte nel verbale dello stato dei luoghi del 01/03/2014 erano
Proc. n. 720/2019 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
state realizzate in epoca antecedente il trasferimento di proprietà in favore
dell'attore e ciò risultava da un'aerofotogrammetria del 1985 esistente presso
l'UTC del Comune di Alliste;
2. l'occupazione di mq 27, determinata a seguito di uno sofisticatissimo stru-
mento GPS, era di dimensioni talmente modeste da non poter ingenerare
nell'attore dubbi su una situazione illegittima;
3. il dante causa MP NO nell'anno 2005 era stato tratto a giudizio
per rispondere del reato di occupazione abusiva di demanio sempre in rife-
rimento allo stesso immobile e nel corso della istruttoria, come risultava dal-
la allegata sentenza, l'ufficiale di P.G. escludeva che fosse stata consumata
una occupazione di demanio da parte del MP NO in quanto la
violazione di legge era consistita unicamente nel fatto che egli aveva realizza-
to il fabbricato entro 30 mt dal demanio marittimo senza preventivamente
aver ottenuto il relativo nulla osta ex art. 55 cod. nav..
In ogni caso eccepì la prescrizione quinquennale in relazione alla richiesta di in-
dennizzo per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Si costituì il Comune di Alliste contestando la domanda rilevando l'infondatezza
delle avverse argomentazioni e chiedendo la condanna dell'attore al pagamento
della somma dovuta a titoli di indennizzo per l'occupazione sine titolo di cui si
discuteva.
La causa istruita a mezzo produzione documentale, prova testi, interrogatorio
dell'attore, fu decisa con sentenza n. 1147/2019 pubblicata in data 29/03/2019
con la quale il Tribunale di Lecce rigettò la domanda condannando l'attore al pa-
gamento delle spese di lite.
Proc. n. 720/2019 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
Il giudice, preliminarmente osservò che nella specie si applicava la prescrizione
decennale e non quella quinquennale “non trattandosi del pagamento di canoni relativi
ad una concessione (da effettuarsi periodicamente ad anno), bensì del pagamento di una somma
in una unica soluzione a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale (cfr.
Cass. Civ. sez. Unite 18.11.1992 n. 12313, Trib. civ Bari I 29.09.2015 n. 4084, Tar
Marche sez. I 21.05.2018 n.388) donde l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata
dall'attore” (cfr. sentenza).
Ritenne infondate le ulteriori doglianze così motivando “Quanto ai
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi