Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/05/2024, n. 539
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n.1428 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro
e di previdenza per l'anno2021 e vertente
Tra
, con l'avv. CRUDO ANTONINO, Parte_1
appellante
E
con l'avv. POSTORINO Controparte_1
FABIO,
appellata-appellante incidentale
oggetto: appello principale e incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia, giudice del lavoro, n. 246/2021, pubblicata in data 14/04/2021;
riposi giornalieri ex dlgs n.151/2001.
FATTO.
1
1. , dipendente della inoltrava, in data 26/10/2008, Parte_1 Controparte_1
istanza di fruizione dei riposi giornalieri previsti dal D. Lgs 151/2001 artt.39 e 40 in ragione della nascita, avvenuta in data 20/03/2008, della propria figlia Per_1
A seguito del rigetto, adiva ex 700 il Giudice del Lavoro di Vibo che, con provvedimento del 06/04/2009, ordinava alla di autorizzare il Controparte_1
ricorrente a fruire dei riposi ai sensi degli artt. 39 e 40 D.lgs 151/2001.
2.Con ricorso depositato il 21.3.2019, ha convenuto la dinanzi Parte_1 CP_1 al Giudice del Lavoro di Vibo Valentia, lamentando che, nonostante l'ordinanza ex art.
700 cpc, non aveva potuto comunque fruire dei giorni di riposo ex artt. 39 e 40 D.lgs
151/2001 poiché. nelle more, la piccola aveva già compiuto il primo anno di Per_1
età.
Ha dedotto di avere subito pregiudizi patrimoniali e non (lesione della tutela della genitorialità) dal mancato godimento dei riposi parentali richiesti.
Ha chiesto il pagamento di una indennità sostitutiva di euro 3.853,94 (che ha calcolato moltiplicando il monte ore dei riposi spettanti e non fruiti, pari a 236, per la retribuzione giornaliera maggiorata del 50%), nonchè il risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidare in via equitativa.
3. La resistente, ritualmente costituita, si è opposta alla domanda, eccependo la prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto < inerente all'indennità sostitutiva per le ore lavorate durante il periodo di mancato riposo, poiché oltre 10 anni dall'emanazione dell'ordinanza n. 2037/09 del 06/04/2009 di codesto medesimo Tribunale. >, ex art.
2947 cc del diritto al risarcimento per l'asserito danno poiché la nascita della Minore, evento principale, risale al 2008.
4. Il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
<<…
2. invoca la tutela risarcitoria a ristoro del proprio diritto al godimento dei Pt_1
riposi giornalieri previsti dal d. lgs. 151/2001, di cui sostiene l'illegittima frustrazione da parte regionale in occasione della nascita, avvenuta il 20 marzo 2008, della propria figlia . Per_1
2
2.1. A questo proposito egli deduce di aver domandato amministrativamente – il 26 ottobre 2008 – alla (sua datrice di lavoro) la concessione dei benefici Controparte_1 genitoriali anzidetti, ma di aver ottenuto dapprima il rigetto dell'istanza – con nota del dirigente regionale emessa il 12 novembre 2008 – e solo successivamente il suo riconoscimento pretorio (mercé l'ordinanza – numero 2037/2009 – di accoglimento, pronunciata – da questo Tribunale in composizione diversa – il 6 aprile 2009 sul ricorso ex art. 700 c.p.c. numero 198/2009, il quale – sebbene posteriore alla prima iniziativa giudiziaria intrapresa a tal fine, e dichiarata inammissibile poiché introdotta nelle forme del rito sommario di cognizione, ossia ex art. 702-bis c.p.c., reputato incongruo quanto alla trattazione di vertenze lavoristiche – avrebbe comunque sortito efficacia interruttiva della prescrizione del diritto azionato per equivalente in questa sede).
3. La domanda è avversata dall'Ente regionale, il quale ne contesta i presupposti e in ogni caso ne eccepisce la prescrizione.
….. 5. La rivendicazione attorea si espone a reiezione.
6. L'addentellato giustificativo della negazione ad dei permessi familiari da lui Pt_1 anelati consiste (principalmente) in una circolare dell' Organizzazione_1
, espressiva di un'interpretazione della normativa (conferente nella
[...]
fattispecie) affatto plausibile e non arbitraria.
6.1. Lo stesso ricorrente, d'altra parte, evidenzia l'opinabilità della ricostruzione ermeneutica della vicenda – e, di conseguenza, l'impossibilità di poter ritenere sussistente, senza margini d'incertezza, il diritto vantato da lui in confronto dell'Amministrazione datoriale – nella misura in cui a) inizialmente egli dà conto del sopravvenuto abbandono dell'orientamento (di cui alla circolare in discorso, avente numero 8 e adottata il 17 gennaio 2003) negatorio dei permessi in disamina, qualora richiesti da lavoratori dipendenti coniugati con madri non impegnate in attività lavorativa, né autonoma né dipendente, bensì casalinga, e b) nel prosieguo della narrativa menziona – a corroborazione dell'irreprensibilità della propria tesi – una
(singola) statuizione del Giudice amministrativo di ultima istanza.
7. A ben vedere, tuttavia I) la circostanza del mutamento nelle determinazioni – assunte dall' sopracitato – circa l'applicazione della normativa settoriale Controparte_2
3 si manifesta indicativo dell'apertura del disposto legislativo ad approdi ermeneutici alternativi (ed egualmente sostenibili), mentre II) la deliberazione del Consiglio di
Stato comprova a sua volta la controvertibilità sostanziale del fatto disputato (e del suo inquadramento giuridico), così impedendo di concludere per la censurabilità dell'opzione datoriale di precludere dapprincipio il godimento, da parte dell'esponente, di quei permessi i quali – ancora una volta, previa adizione dell'Autorità giurisdizionale – risultano esser stati dichiarati come spettanti ad (sebbene Pt_1
concretamente non goduti per il venir meno del requisito anagrafico concomitantemente richiesto).
8. Per tutto quanto testé chiarito, dunque,