Corte d'Appello Messina, sentenza 24/05/2024, n. 417

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 24/05/2024, n. 417
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 417
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina
Sezione Lavoro
riunita nella persona dei sigg.ri
Dott. B C Presidente
Dott. C Z Consigliere relatore
Dott. F C Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.12/2023
promossa da
, nato a Villafranca Tirrena il 23/7/1975, rappresentato e difeso dall' avv. C. Parte_1
Polifrone
APPELLANTE
Contro
, Controparte_1 Controparte_2
, e Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Controparte_5
Stato di presso il cui Ufficio Distrettuale sono ope legis domiciliati CP_5
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza n.1130/2022 del giudice del lavoro del Tribunale di Messina
pubblicata il 24/5/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato il 31/7/2015, premettendo di avere conseguito la laurea in Parte_1
medicina e chirurgia e di avere frequentato la scuola di specializzazione per le professioni mediche
istituita presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell' negli anni Organizzazione_1
accademici dal 2003 al 2007, e puntualizzando pure di avere percepito la relativa borsa di studio
determinata, per i primi 4 anni, ai sensi del D. Lgs. 257/1991 per il valore di Euro 11.603,50 annui
(Euro 930,00 mensili), conveniva dinnanzi il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, il
[...]
, il , la Controparte_6 Controparte_2 [...]
l' e il Controparte_7 Organizzazione_1 Controparte_8
chiedendo di essere inquadrato come lavoratore subordinato con contratto di formazione
[...]
lavoro ed invocando il diritto ad ottenere l'applicazione retroattiva del Decreto Legislativo n.
368\1999 relativamente all'attuazione della parte economica avvenuta con il DPCM del 6/7/2007
con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, in solido, alla corresponsione delle
differenze retributive tra l'importo annuale della borsa di studio percepito e quello cui avrebbe avuto
diritto in virtù del contratto di formazione specialistica , ove lo Stato Italiano avesse attuato
tempestivamente e\o con effetto retroattivo la direttiva 93\16\CEE. In via subordinata invocava la
condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti per la ritardata attuazione delle direttive
comunitarie anche a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di
studio assegnatagli.
Nella costituzione delle Amministrazioni convenute, il giudice del Lavoro, con sentenza del
24/5/2022, rigettava il ricorso, compensando le spese.
Dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, escludeva l'invocata applicazione
retroattiva dei DPCM 7 marzo 2007, ribadendo la legittimità dei compensi attribuiti ai sensi del D.
Lgs n. 257/1991. Evidenziava risolutivamente che l'adempimento dell'Italia agli obblighi comunitari
era cessato con l'emanazione del D. Lgs n. 257\1991, come ormai chiarito dalla Corte di Cassazione
con le numerose sentenze depositate tra il 2018 e il 2021.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 5/1/2023, proponeva
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