Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 2
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati
dott.ssa Maria Sechi Presidente
dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 70 del Ruolo Generale dell'anno 2018 promossa da:
Sarda Vendite Macchine Industriali – SA.VE.MA.IN. s.r.l. (00627770928), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo
studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che la rappresenta e difende per procura speciale in
atti;

appellante
contro
Italfondiario s.p.a. (00880671003), in persona del legale rappresentante pro tempore, in
qualità di procuratore di Intesa San Paolo s.p.a. (10810700152), elettivamente domiciliata
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Gutierrez, che la rappresenta e difende per
procura speciale in atti;

appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
1

conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria
azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza non definitiva n.
825/2016 e della sentenza definitiva n. 2030/2017 emesse dal Tribunale di Cagliari,
accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, e pertanto: “accertare e
dichiarare la nullità della clausola di determinazione convenzionale degli interessi per
violazione dell'art. 1284, comma 3, ovvero, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ne
riscontri l'invalidità, la sua sopravvenuta inefficacia dal 9 Luglio 1992 facendo
riferimento ai c.d. “usi su piazza”;
Accertare e dichiarare la nullità della clausola di

capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c.;

Accertare e dichiarare la nullità della clausola di c.m.s. per carenza di causa ovvero per
violazione dell'art. 1346 c.c. nonché facendo riferimento ai c.d. “usi su piazza”;
Per

l'effetto, accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura (con condanna alla
ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) applicando le
condizioni di legge senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di e/c fino
alla chiusura del conto;
Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a

favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara “antistatario”. Con condanna della
convenuta al rimborso delle spese di lite del presente grado a favore dell'Avv. Andrea
Sorgentone che si dichiara “antistatario”;

nell'interesse dell'appellata: “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia accogliere le
seguenti conclusioni: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto
dalla Sa.ve.ma.in. S.r.l., per non aver indicato correttamente nelle proprie conclusioni le
domande a sostegno delle proprie censure;
- in via ulteriormente preliminare, rigettare le

istanze istruttorie formulate da parte avversa, perché irrilevanti e infondate per le
argomentazioni svolte in narrativa;
- in via principale, rigettare, perché destituito di

fondamento giuridico e fattuale, i motivi di appello proposti dalla Sa.ve.ma.in. S.r.l.
2

avverso la sentenza non definitiva n. 825/2016 e la sentenza definitiva n. 2030/2017 – R.G.
1497/2013 del Tribunale Ordinario di Cagliari;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti

ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge”.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 13.02.2013 la SA.VE.MA.IN. s.r.l. convenne in
giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari l'allora Banca di Credito Sardo s.p.a., affermando
di essere stata titolare dal 13.05.1991 e fino al 16.11.2010, presso il predetto istituto di
credito, del rapporto di conto corrente n. 06785691-01-32 e chiese accertarsi il saldo del
predetto conto alla data di chiusura dello stesso con applicazione delle condizioni di legge
senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di estratti conto e fino alla
chiusura del conto stesso, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme
eventualmente indebitamente percepite. A sostegno della domanda la società attrice rilevò
la presenza di svariate clausole contrattuali nulle (determinazione degli interessi con rinvio
agli usi su piazza e con superamento del tasso – soglia di usura, anatocismo, commissioni
variamente denominate e non dovute, illegittima antergazione e postergazione delle valute
etc.).
Italfondiario s.p.a., quale procuratore dell'istituto di credito, resistette alla domanda.
Istruita la causa con sole produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari con sentenza non
definitiva n. 825/2016 del 9.3.2016 così dispose: “non definitivamente pronunciando, sulle
domande proposte da Sa.Ve.Ma.In. Srl, con sede in Monastir, nei confronti di Banca di
Credito Sardo Spa, con sede in Cagliari, 1. Dichiara la nullità della clausola del contratto
di conto corrente bancario n. 06785691-01-32 del 26.4.1991 in vigore sino al 14.12.2005
che prevede l'addebito di interessi in misura pari alle condizioni praticate usualmente
dalle banche sulla piazza;

2. Dichiara la nullità parziale del regolamento del contratto di

conto corrente ordinario n. 6785691-01-32 concluso tra le parti in data 26.4.1991 in
relazione alla clausola in esso contenuta che consente sino al 14.12.2005 la
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capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista;

3. Dichiara la nullità

delle clausole del contratto di conto corrente ordinario n. 6785691-01-32 concluso tra le
parti in data 26.4.1991 e del contratto di apertura di credito per elasticità di cassa a valere
sul conto corrente n.6785691/01 dell'importo di euro 8.000,00 e con scadenza al
30.11.2007 che prevedono l'applicazione di commissioni di massimo scoperto;
4.

Respinge le domande di parte attrice con le quali è stato chiesto di accertare e dichiarare
la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2687 e 1418 c.c., degli
addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto di conto corrente
ed in quello di apertura di credito, nonché degli addebiti per la differenza sui c.d. giorni
valuta;

5. Dichiara che per effetto della pronunziata declaratoria di nullità delle clausole

contrattuali sopra esaminate e tenuto conto dei limiti della domanda di parte attrice,
l'accertamento dell'esatto dare e avere tra le parti nel rapporto di conto corrente
ordinario n. 6785691-01-32 del 26.4.1991 e del rapporto di apertura di conto corrente
limitatamente all'affidamento di euro 8.000,00 a valere tra il 21.11.2007 ed il 30.11.2007
deve essere effettuato secondo le seguenti regole: 5a) limitatamente al solo periodo
ricompreso tra il 28.4.2000 e sino al 16.11.2010 in cui risulta versata in atti l'intera
sequenza degli e/c tenendo conto che il saldo in avere al 28.4.2000 era pari a euro
26.121,86 e quello di chiusura è risultato pari a zero;
5b) quanto al periodo ricompreso

tra il 28.4.2000 ed il 14.12.2005 sulla base della riclassificazione contabile delle poste
attive e passive con
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