Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2024, n. 3168

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2024, n. 3168
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3168
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 30.4.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 8698/2018 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 14.11.2023
TRA
Scaim S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, corrente e con sede legale in
Roma, Via Baldo degli Ubaldi, n. 272, (P.Iva 05103311006), già Cogesca S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. (P.Iva 05056681009), giusto atto di fusione a rogito Dott. Gaddi del
14.11.2018, rep. 31735, racc. 22777 (All.B), elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto in Roma, Viale Carso, 14 presso e nello studio degli Avvocati Annarita D'Ercole (C.F. [...]- fax: 0698378068 - PEC: avvannaritadercole@puntopec.it) e Riccardo
Veltri (C.F. [...]– pec riccardo.veltri@pec.it – Fax 06.98378068), entrambi del
Foro di Tempio Pausania, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura che si allega al presente atto
- APPELLANTE - E
INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo, 156 C.F. numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 007999960158, P. Iva 10810700152, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, l'avv. Bruna Pastinese nella sua qualità di procuratore, in forza di procura speciale del 20.02.2019, autenticata dal Notaio dott. Renata
Mariella di Milano (Rep. n. 42453) informata, ai sensi dell'art. 4 co. 3 del d. lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, rappresentate e difese dal Prof. Avv. Massimo Zaccheo
(C.F: [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale di
Villa Grazioli, 29, giusta procura alle liti in calce al presente atto
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 22267/18 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da note scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 2/9
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SCAIM s.r.l. ha impugnato la sentenza n.
22267/18 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di ripetizione di indebito dalla stessa proposta nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo s.p.a..
Va da subito premesso che la decisione del Tribunale trae fondamento nella mancanza di prova offerta dalla società attrice delle proprie pretese creditorie nei confronti della controparte, nonché nella illegittimità della revoca della ordinanza con cui il precedente
Giudicante aveva ordinato alla banca di provvedere alla esibizione di tutta la documentazione contrattuale mancante al fine di consentire al nominando ctu. di procedere alla ricostruzione dei rapporti di c/c ordinario e di quelli di anticipo su fattura, in quanto la relativa istanza sarebbe stata formulata oltre i termini di maturazione delle preclusioni processuali, nonché nella sostanziale genericità della domanda non potendo essa trovare fondamento sulla sola ct. di parte che, come è noto, non assume alcuna valenza probatoria.
A sostegno del gravame, la appellante ha posto i seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha evidenziato che non sarebbe stata tempestivamente formulata istanza ex art. 210 c.p.c., atteso che essa era stata viceversa avanzata sia con l'atto introduttivo del giudizio che con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma VI^ n. 2 c.p.c.
- Erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto non provata la istanza ex art. 119 TUB rivolta alla banca per la acquisizione della documentazione contrattuale e di tutti gli e/c mancanti, avendo essa appellante fornito la prova dell'inoltro della suddetta istanza e della mancata contestazione della ricezione da parte della banca.
- Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della circostanza che in ogni caso la mancanza di parte della documentazione non aveva impedito al ctu. di operare la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti e di pervenire alla conclusione che era la società
pag. 3/9
appellante ad essere risultata creditrice e non debitrice nei confronti della controparte.
- Erroneità della sentenza nella
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