Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 12
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Testo completo
n. 1160/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 1160/2022 r.g.
promossa da
RY ON, residente negli Stati Uniti d'America ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giorgio Masina e Lorenzo de Martino del Foro di Siena che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente tra loro come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
KO IR (C.F. [...]), contumace
nonché contro
ALLIANZ S.p.A. (P.I. 01333250320), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Andrea Mori Pometti del Foro di Siena, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE-
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trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello opposto ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Siena n. 393/2022, per le ragioni tutte in premessa dettagliatamente esposte: -
Nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità degli appellati in concorso con
l'appellante ex art. 2054 c. 2 c.c. per tutti i danni subìti dall'appellante per le ragioni tutte in premessa descritte, e per l'effetto condannare gli appellati in via solidale tra loro al risarcimento del danno, per un ammontare non inferiore ad € 543.928,23, di cui €
408.128,23 a titolo di danno patrimoniale ed € 135.800,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale, o nella misura maggiore e minore che sarà ritenuta di ragione o giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio oltre spese generali 15%, IVA e CAP come per legge”.;
Per la parte appellata: “chiede respingersi l'appello proposto da RY ON con vittoria delle spese processuali”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 393/2022 del Tribunale di Siena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RY ON citava innanzi al Tribunale di Siena KO AN e la società AL S.p.A. esponendo che il 17 settembre 2018 alle ore 11.55 circa, mentre si trovava in vacanza in
Toscana con la moglie YN AN NS, e percorreva con questa la strada regionale 429 di Valdelsa, in Radda in Chianti (SI), a bordo del motoveicolo marca BMW preso a noleggio - lui alla guida e lei quale trasportata - giunto al Km. 13+900 rimaneva coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale la sig.ra NS perdeva tragicamente la vita. In particolare, allegava che l'immediato decesso della moglie si era verificato a seguito della sua caduta dal motociclo, che era entrato in collisione in fase di sorpasso con l'autovettura
Mercedes condotta da KO AN, che esercitava l'attività di noleggio auto con conducente e al momento del fatto stava trasportando un passeggero, tale sig. ER OH
EM.
Secondo il suo assunto, il AN si era spostato a sinistra mentre lui lo stava superando ma, premesso che non era possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro ed attribuire così la responsabilità del tragico incidente all'uno piuttosto che all'altro conducente, chiedeva l'applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c. e dunque la condanna dei convenuti a risarcirgli il danno da perdita del rapporto parentale e da lucro cessante (posto
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che la moglie, medico negli Stati Uniti, assicurava un rilevante apporto economico alla famiglia), nella misura di un mezzo, per non meno di complessivi € 543.928,23 (di cui €
408.128,23 a titolo di danno patrimoniale ed € 135.800,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale).
Nel giudizio di primo grado il sig. AN rimaneva contumace, mentre si costituiva AL
S.p.A., deducendo che nessuna responsabilità poteva essere attribuita al proprio assicurato, essendo stata già accertata la mancanza di colpa nella sua condotta di guida, con decreto di archiviazione del G.I.P. di Siena;
viceversa, rilevava come dagli accertamenti penali fosse emersa la colpa esclusiva del sig. ON, che era ricorso al patteggiamento per limitare le conseguenze dannose del reato. Concludeva quindi per il rigetto della domanda, contestando altresì la quantificazione del danno.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, tra cui la vasta documentazione derivante dai precedenti procedimenti penali ed in particolare le relazioni peritali dei consulenti tecnici del P.M., Dott.ssa Floriana Monciotti (sulle cause del decesso della sig.
NS) e Massimo OD (sulla dinamica del sinistro), le osservazioni di parte, la richiesta
e il decreto di archiviazione.
Con sentenza 393/22, il Tribunale, sulla scorta della ricostruzione effettuata dal C.T. DD, superava la presunzione legale di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., ritenendo che il sinistro si fosse verificato esclusivamente a causa della condotta del motociclista RY
ON, che ometteva di mantenere un'adeguata distanza laterale dal veicolo Mercedes durante la fase di sorpasso; rigettava quindi la domanda attorea, condannando ON a rimborsare ad AL S.p.a. la somma di € 20.122,00 per spese di lite, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario come per legge.
ON ha appellato tale sentenza, deducendo che era ingiusta per i seguenti motivi:
I Motivo. Il primo giudice aveva erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro, ritenendo che il sig. AN non avesse alcuna colpa e si fosse limitato a mantenere la destra durante il sorpasso;
tale errore era stato indotto dalla perizia redatta dal C.T. del
P.M. nel precedente giudizio penale, che non solo aveva sovrastimato il tempo necessario affinché il motociclo cadesse sul suo fianco sinistro determinando, conseguentemente, in modo errato la posizione occupata dai veicoli al momento del contatto, ma non aveva nemmeno tenuto opportunamente conto delle dichiarazioni rese agli inquirenti dalle parti coinvolte e dai testimoni oculari;
da queste, infatti, emergeva che la Mercedes, lungi dal tenere la destra della carreggiata, occupava la linea di mezzeria e addirittura faceva un lieve scarto sulla sinistra ostacolando la manovra di sorpasso;
ad ogni modo, finanche dalla consulenza OD emergeva che la posizione del van non era così “rigorosamente” a destra, trovandosi ad una distanza di 70 cm. dal margine destro;
II Motivo. Considerate le predette deduzioni e l'incertezza che contraddistingueva il quadro probatorio così delineatosi, era impossibile accertare il certo concorso causale delle
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rispettive condotte dei guidatori nella verificazione del sinistro e in tale contesto vigeva la presunzione legale di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma secondo c.c.;
d'altro canto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso”;
III Motivo. Ai fini della determinazione della propria colpa, era irrilevante l'esito del procedimento penale conclusosi con patteggiamento, che non rappresentava in alcun modo per esso attore un'ammissione e/o accettazione di responsabilità, ma soltanto un modo per chiudere più rapidamente una fase dolorosa della propria vita;
tale decisione non era vincolante per la cognizione civile, e doveva essere liberamente apprezzata dal giudice.
Infine, l'appellante ha reiterato le difese già svolte in primo grado in merito alla quantificazione del danno, e chiesto che questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, AN è rimasto contumace anche in questo grado, mentre
AL S.p.A si è costituita ed ha contestato le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 21.10.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe.
2. Il perimetro del giudizio e i fatti pacifici o comunque ormai incontrovertibili.
Dall'esame dei documenti prodotti, degli scritti difensivi e della sentenza del Tribunale di
Siena emerge quanto segue.
Il sinistro in esame si verificava alle ore 11.55 circa del 17/09/2018 sulla strada regionale
429 di Valdelsa e nello specifico al km 13+900, un tratto stradale pianeggiante costituito da un breve rettilineo contenuto tra due semicurve.
Si tratta di una strada extraurbana, con un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, con due corsie, priva di banchine e segnaletica orizzontale, con limite di velocità di 90 km/h e con possibilità di effettuare sorpassi nella corsia sinistra.
La strada non presentava anomalie rilevanti e veniva percorsa in condizioni metereologiche serene con asfalto asciutto.
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Il predetto tratto stradale era percorso dall'odierno appellato, AN, che guidava una
Mercedes classe V targata EN852FK di sua proprietà e trasportava come passeggero sul sedile posteriore sinistro EM OH ER, seguito dall'auto dei sig.ri IP e OP
EN, ed infine dalla moto BMW modello R1200GS, targa EJ95179, condotta da RY
ON, che trasportava la moglie YN AN NS.
Dalle dichiarazioni rese agli inquirenti da tutti i soggetti coinvolti nel sinistro si evince che il sig. ON, considerata la bassa velocità dei due mezzi che lo precedevano, uscendo dalla prima semicurva, volgente a destra, ed inserendosi nel breve tratto rettilineo, dapprima superava l'auto dei EN e successivamente, in corrispondenza della seconda semicurva, volgente a sinistra, si accingeva a sorpassare il van del AN.