Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 02/11/2024, n. 115

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 02/11/2024, n. 115
Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
Numero : 115
Data del deposito : 2 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di NO
Sezione civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere estensore
dott. Oswald Leitner Consigliere Oggetto:
scioglimento ha pronunciato seguente del matrimonio SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 79/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ), il 09.02.1987, residente in [...], rappresentata e difesa dell'avv. Beatrice De UC,
appartenente al foro di Paola ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio sito in 87032 Amantea (CS), alla via Scozia
9, in forza di mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c. su
foglio separato materialmente congiunto all'atto di appello
- appellante -
contro
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
1
(BZ) il 21.09.1978 ed ivi residente, Via Amalfi 43, rappresentato
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta in appello, dall´avv. Paola La Guardia del Foro di
NO, presso lo studio della quale, sito in 39100 NO
(BZ), P.zza Mazzini 49, ha eletto processuale domicilio
- appellato -
con l'intervento del Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 321/2024 del
Tribunale di NO di data 08.03.2024 /
12.03.2024 – scioglimento del matrimonio -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22.07.2024 con
assegnazione del termine perentorio dell'11.09.2024 per il
deposito di comparse conclusionali e quello del 01.10.2024 per
il deposito di memorie di replica sulle seguenti,
successivamente rimessa in istruttoria e nuovamente trattenuta
in decisione all'udienza del 23.10.2024
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
si riporta alle conclusioni ed insiste nell'accoglimento
dell'appello;

del procuratore di parte appellata:
contesta la documentazione prodotta ex adverso e conclude
riportandosi alla comparsa di costituzione;

del Procuratore Generale
voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza del Tribunale di
2
NO d.d. 8.3.2024, rigettando l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 12.3.2024, pronunciata nel procedimento
di scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, il Tribunale di NO ha dichiarato lo scioglimento CP_1
del matrimonio tra le parti, ha disposto l'affidamento condiviso
del figlio ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso il padre, rigettando la domanda di
trasferimento della residenza del minore proposta dalla
ricorrente , ha regolato il diritto di visita e Parte_1
disposto in ordine alle spese ordinarie e straordinarie relative al
figlio minore.
A fondamento della decisione in ordine all'unico punto
controverso, che era quello relativo al collocamento prevalente
del figlio minore nato il [...], il giudice di primo Per_1
grado ha ritenuto che la situazione familiare del minore era
stata caratterizzata da forti contrasti tra le parti e difficoltà
nella gestione del figlio, determinate dalle loro carenze
genitoriali e aggravate dal disturbo comportamentale di cui è
affetto il minore (ADHD). Tale situazione si era stabilizzata
grazie all'intervento del Tribunale per i minorenni e dei servizi
sociali. Vi erano plurime ragioni che giustificavano la
permanenza del minore in Alto Adige. Egli praticava con
passione lo sport dell'hockey su ghiaccio, la sua rete sociale era
situata a NO e la neuropsichiatra infantile e la psicologa
3
che seguivano il minore avevano confermato che per Per_1
erano fondamentali le proprie abitudini di vita e che per un
eventuale trasferimento il minore avrebbe dovuto essere
adeguatamente preparato. La mera conoscenza del personale
scolastico della Calabria, riferita dalla madre e dal minore, non
poteva considerarsi quale adeguata preparazione del ragazzo al
nuovo ambiente, né la conoscenza e frequentazione di amici e
parenti durante i periodi di vacanza corrispondevano ad una
reale conoscenza dell'ambiente sociale. non era stato Per_1
adeguatamente preparato al cambiamento collegato a siffatto
trasferimento, il quale avrebbe comportato anche una più
ridotta scelta in termini di formazione superiore e di attività
extrascolastiche. Il minore sarebbe dovuto andare ad abitare
nell'appartamento del compagno della madre in un nucleo
familiare di complessive otto persone, senza avere una stanza a
sua disposizione. La madre non avrebbe potuto garantire un
sostegno scolastico al minore, dovendosi già occupare di altri
quattro figli ed essa si era inoltre dichiarata contraria a
sottoporre ad una terapia farmacologica, che per lui era Per_1
necessaria. Le strutture sanitarie specializzate nella diagnosi e
cura della ADHD erano poi lontane dal luogo di residenza della
madre. Un eventuale trasferimento del figlio avrebbe
comportato una grave compromissione del diritto di visita del
padre e sottoposto il minore alle notorie difficoltà socio-
economiche che caratterizzano la Calabria rispetto alla
4
Provincia Autonoma di NO. Infine la condotta scolastica del
minore era peggiorata nei mesi successivi alla sua audizione da
parte del Giudice e al rigetto dell'istanza di trasferimento
proposta in corso di causa. Tale circostanza, unitamente alle
risposte date dal minore nel corso della sua audizione, erano
indicative della manipolazione dello stesso da parte della
madre.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_1
con atto di data 3.5.2024, formulando le conclusioni
[...]
sopra trascritte.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha esposto
che nel giudizio di primo grado il minore era stato sentito per
ben due volte e in entrambe le occasioni aveva dichiarato di
avere da anni l'intenzione di andare a vivere in Calabria con la
madre. Egli aveva manifestato un'abbondante conoscenza del
posto dove sarebbe andato a vivere, aveva avuto modo di
conoscere posti e l'ambiente scolastico, di creare nuove amicizie
e di integrarsi bene con il territorio. In Calabria si era trasferita
anche la nonna materna, che aiutava la madre nella gestione
dei nipoti. La rete familiare del ragazzo si trovava pertanto in
Calabria e non in Alto Adige. Non vi era alcun elemento da cui
si potesse ritenere provato che la madre avesse influenzato e
manipolato il minore nel manifestare la sua scelta di vivere con
la madre. L'opinione del minore non era stata presa in seria
considerazione, tenuto conto della sua età e del suo grado di
5
discernimento, in violazione dell'art. 12 della Convenzione di
New York. Tale modus operandi aveva fatto sprofondare il
minore in uno stato di sconforto, in quanto egli si era trovato
sottoposto a due escussioni nel giro di un anno senza essere
preso in considerazione. Non era poi vero che la condotta
scolastica del minore fosse peggiorata proprio nei mesi
successivi alla sua audizione da parte del Giudice e al rigetto
dell'istanza di trasferimento, disposta in corso di causa, dal
momento che il minore da anni riportava votazioni scolastiche
disastrose, era destinatario di sanzioni disciplinari, era
disattento e svogliato, tutte circostanze indicative della
mancanza di una guida e di un supporto extrascolastico, che
avrebbero dovuto essere assicurati dal padre. Non
corrispondeva al vero che il minore non fosse adeguatamente
preparato ad un trasferimento, dal momento che non erano
nuovi i posti in cui sarebbe andato a vivere, né le persone che vi
abitavano e di cui si circondava, avendo consolidato con le
stesse un forte legame. La sana crescita e lo sviluppo armonico
della personalità del minore erano state compromesse dalle
decisioni sinora assunte e dalla permanenza del minore presso
l'abitazione paterna. Solo un trasferimento presso la madre
avrebbe potuto colmare e sanare il bisogno di stabilità
ambientale, emotiva e psicologica di Questi frequentava Per_1
i luoghi abitati dalla madre da 12 anni e il suo equilibrio
psicofisico era fortemente compromesso dall'assenza e dalla
6
lontananza forzata dalla madre, che si riverberava in ogni
ambito, scolastico e relazionale. Il collocamento del minore
presso la madre non poteva essere di ostacolo neppure al
rapporto tra padre-figlio, potendo il primo fare visita al figlio alle
condizioni delineate in primo grado nelle memorie congiunte, né
pregiudicare il preminente interesse del minore. Quanto allo
sport da praticare una volta effettuato il trasferimento, Per_1
aveva dichiarato di essere disponibile eventualmente a
cambiare attività e dedicarsi al calcio. Non corrispondeva al
vero che presso l'abitazione della madre e del di lei compagno
non avrebbe avuto a disposizione una stanza tutta per Per_1
sé. Non corrispondeva poi al vero che la madre si fosse opposta
ad una eventuale terapia farmacologica per il figlio, avendo
dichiarato, in sede di memoria di replica, che essa si sarebbe
resa disponibile a sottoporre a la terapia farmacologica Per_1
ritenuta necessaria. Non corrispondeva al vero neppure il fatto
che in Calabria la struttura sanitaria specializzata nella
diagnosi e cura della ADHD più vicina fosse distante 60 km, dal
momento che il centro più vicino si trovava a Lamezia Terme,
ad una distanza dal luogo di residenza della madre di soli 33
km. Infine la difesa ha censurato il fatto che la decisione di
rigettare la richiesta di trasferimento del minore fosse fondata
anche sulla circostanza della più florida situazione economica
della Provincia di NO, sottolineando che il minore, prima di
pensare ad un futuro lavorativo, aveva bisogno e diritto di
7
crescere serenamente, consolidando una personalità solida e
forte, epurata da deficit emotivi che la distanza dalla figura
materna gli arrecava e solo una volta raggiunta la maggiore età
avrebbe potuto fare eventualmente altre scelte relative
all'attività lavorativa.
Con comparsa di costituzione di data 19.6.2024 è intervenuta
nella procedura la Procura Generale, chiedendo il rigetto del
reclamo e la conferma della sentenza impugnata, osservando
che il Tribunale aveva adeguatamente valutato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi