Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/05/2024, n. 751
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 163/2022 del ruolo generale e promossa
DA
INTESA SANPAOLO S.p.a. (già UBI CA S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro
tempore (c.f./p.i. 007 9996 0158), elettivamente domiciliata in Ancona via Leopardi n. 2, presso lo
studio dell'avv. Paolo Coppari, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di
costituzione di nuovo avvocato;
- appellante- CONTRO
F.LLI ROMAGNOLI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.
00407570423), elettivamente domiciliata in Recanati, Via I° Luglio n. 4 presso lo studio dell'avv.
Cristian Giampieri, che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione di
primo grado;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 993 del 27-28/7/2021 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa
deduzione ed eccezione, in accoglimento del gravame proposto, per tutti i motivi di cui in narrativa:
-dichiarare nulla e/o comunque riformare la sentenza n. 993/2021 resa dal Tribunale di Ancona,
pubblicata in data 28/07/2021 e non notificata,
e per l'effetto:
-nel merito, in via principale, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: “In via pregiudiziale e/o preliminare:
1)- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa o assoluta indeterminatezza del petitum e
della causa petendi, in violazione dell'art. 164 c.p.c.;
2)- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da ogni e qualsiasi azione derivante dal rapporto
intrattenuto dall'attrice con la CA convenuta, derivante dall'approvazione tacita, per mancata
contestazione nel termine degli estratti conto, relativi ai rapporti oggetto di causa, regolarmente
ricevuti, in base al combinato disposto dagli artt. 1857 e 1832 c.c.;
3)- accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale o in subordine decennale dell'azione proposta
dall'attrice, in quanto decorso il periodo prescrizionale dalla data di annotazione di ogni singola posta
concreta;
nel merito eventualmente, senza che ciò voglia o possa significare rinuncia alle eccezioni preliminari:
4)- rigettare le domande tutte formulate da parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del presente
giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi espressi in narrativa;
in via subordinata:
5)- nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e
dichiarare il saldo dei rapporti bancari oggetto di causa, rapportando tutti i conteggi correlati alle
domande avversarie, sulla base delle difese, delle eccezioni e delle modalità di calcolo indicate in
narrativa dalla CA;
con salvezza di ogni altro diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione:
nel merito, rigettare per le ragioni esposte in narrativa l'appello promosso da Intesa Sanpaolo S.p.A.
siccome destituito di fondamento.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in accoglimento della domanda avanzata dalla
s.r.l. F.lli Romagnoli nei confronti della S.p.a. UBI CA (oggi Intesa Sanpaolo S.p.a.), ha dichiarato
l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta sul conto corrente n. 5372 e sul conto anticipi
n. 32 a titolo di interessi anatocistici, interessi ultra legali e commissioni ed ha conseguentemente
accertato che il saldo del citato conto corrente è pari ad euro 116.233,70 a credito della correntista,
anziché a debito della stessa per euro 14.876,00.
In particolare, il primo giudice:
ha dichiarato la nullità della clausola di previsione degli interessi passivi convenuti nel contratto di
conto corrente in data 12/6/1978 n. 5372 mediante rinvio agli “usi su piazza”, con conseguente
applicazione degli interessi legali tempo per tempo vigenti;
ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con
conseguente esclusione della stessa per tutta la durata del rapporto;
ha ritenuto che i contratti di apertura di credito del 2012 e del 2013, risultando “differenti ed autonomi
(anche se collegati)” non “potessero trovare eco nel contratto di conto corrente”, con conseguente
impossibilità di superare le accertate nullità;
ha esteso le conclusioni raggiunte al contratto di conto anticipi n. 32 in quanto “mancante anche esso
di pattuizione in forma scritta”;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CA convenuta, ritenendo, da un lato, che il
conto fosse affidato (pur non risultando possibile accertare il limite del fido) e, dall'altro, che la CA
non avesse provato la relativa eccezione indicando specificamente i pagamenti aventi natura
solutoria;
ha, quindi, rideterminato il saldo dei rapporti dedotti in giudizio mediante richiamo alle conclusioni
rassegnate dal nominato CTU.
Intesa Sanpaolo S.p.a. ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità della decisione
nella parte in cui ha ritenuto che i contratti di apertura di credito del 2012 e del 2013 sottoscritti tra le
parti non fossero idonei ad incidere sull'originario contratto di conto corrente n. 5372 e sul conto
anticipi n. 32;
2) erroneità del capo di sentenza che ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi per il periodo successivo al 22/4/2000, pur essendosi essa CA uniformata alle
prescrizioni imposte dalla deliberazione CICR del 9/2/2000;
3) erroneità del capo di sentenza che ha
rigettato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista. Ha, quindi,
concluso come in epigrafe.
La F.lli Romagnoli S.r.l. ha resistito al gravame, confutandone specificamente i motivi.
Il primo motivo di appello, con il quale la CA lamenta l'erroneità della decisione per non
avere il primo giudice ritenuto la sussistenza di un collegamento funzionale tra l'originario contratto
di conto corrente e i successivi contratti di apertura di credito del 17/05/2012 e del 11/02/2013 e fatto
applicazione delle condizioni economiche ivi contenute, non appare meritevole di accoglimento.
A riguardo questa Corte si limita a rilevare che, a prescindere da ogni altra considerazione, le invocate
condizioni economiche non risultano applicabili a far data dalla loro stipulazione né in relazione al
contratto di conto corrente n. 5372 né al conto anticipi n. 32, non risultando le stesse sottoscritte dalla
società correntista. Né prova della sottoscrizione si può ricavare dall'avvenuta sottoscrizione delle
condizioni normative pure effettuata dalla correntista in quelle date, atteso che il documento di sintesi
riportante le condizioni economiche risulta separato rispetto ai contratti di apertura di credito come
emerge dalla autonoma e distinta numerazione delle pagine (cfr. docc. 7 e 8 nel fascicolo
dell'appellata e doc. 2 nel fascicolo dell'appellante).
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con il quale si deduce l'erroneità della
decisione nella parte in cui ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche per
il periodo successivo all'aprile 2000, pur essendosi essa CA conformata
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