Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

1. dr. Luigi Santini Presidente

2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.

3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.102 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
AP CO GI, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Tiziana Sponga, Nicola Zampieri, Walter Miceli e Fabio Ganci parte appellante
E
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO contumace
parte appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 settembre 2023 il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva la domanda di RO EN CA intesa ad ottenere - in qualità di insegnante in servizio presso l'IPSIA “Antonio Guastaferro” di San Benedetto del
Tronto - la somma di euro 14.497,16 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita delle retribuzioni che a dire dello stesso gli sarebbero state erogate nei mesi da luglio a settembre degli anni 2016, 2017 e 2018 se fosse stato assunto a tempo indeterminato dall'Amministrazione Scolastica sin dall'1 luglio 2016, nonché la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica) per gli aa.ss.
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'originario ricorrente, lamentando l'errore del primo giudice nel ricostruire la vicenda dedotta in causa, ed in particolare nel ritenere precluso dal giudicato il riconoscimento del credito vantato, laddove la nuova domanda di


risarcimento danni si era resa necessaria a seguito dall'erronea esecuzione della sentenza
n.241/2020 del Tribunale di Modena da parte dell'amministrazione scolastica, la quale solo agli effetti giuridici, e non anche economici, aveva provveduto a retrodatare all'1 settembre 2015 il contratto a tempo indeterminato stipulato con esso ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019;
che quindi non vi era stata riproposizione di domande già formulate né abuso del diritto, dal momento che esso ricorrente aveva chiesto la quantificazione di differenze retributive maturate in relazione a fatti sopravvenuti rispetto alla data del ricorso depositato innanzi al Tribunale di
Modena;
che l'erronea esecuzione, da parte dell'amministrazione scolastica, della sentenza n.
241/2020 di detto Tribunale, con la retrodatazione solo giuridica e non anche economica del contratto a tempo indeterminato stipulato nell'anno scolastico 2018/2019, aveva causato il danno economico (perdita delle retribuzioni di luglio e agosto degli anni successivi al deposito del ricorso) per cui si era resa necessaria l'azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Ascoli
Piceno;
che sulla risarcibilità del danno da ritardo nell'assunzione alle dipendenze della PA la
Corte di Cassazione si era da tempo pronunciata favorevolmente;
che esso appellante aveva, dunque, diritto di vedersi riconoscere il trattamento retributivo che avrebbe percepito se
l'amministrazione scolastica, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, avesse fatto retroagire al 1° luglio 2016 gli effetti economici del contratto a tempo indeterminato nelle more stipulato. Con riferimento alla domanda della c.d. Carta del docente, l'appellante ha censurato la statuizione di intervenuta prescrizione del relativo diritto con riferimento agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, erroneamente fondata sul presupposto che il primo atto interruttivo della prescrizione fosse la notifica del ricorso avvenuta in data 27.6.2022, laddove a tal fine andava considerato l'atto di diffida trasmesso dal ricorrente via Pec il 27 luglio 2020, tenuto conto, inoltre, delle statuizioni della stessa sentenza del Tribunale di Modena;
quanto all'a.s. 2017/2018, ha criticato l'argomento del Tribunale secondo cui gli insegnanti precari avrebbero dovuto formulare una richiesta di attribuzione della carta del docente ed avrebbero dovuto utilizzare il bonus entro il termine biennale previsto dall' art. 3 del DPCM del 23 settembre 2015 e dall'art. 6, comma 6, del DPCM del 28 novembre 2016, poiché tale statuizione si traduceva nell'inammissibile imposizione di una causa estintiva del diritto al di fuori di qualsiasi previsione normativa o contrattuale. Infine, l'appellante ha censurato il regime delle spese processuali adottato dal Tribunale ed ha insistito per l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è rimasto contumace.
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note illustrative ex art.
127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Ministero appellato, non costituito nel presente grado di giudizio sebbene ritualmente citato.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In seno al gravame
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