Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1182

CA Napoli
Sentenza
11 marzo 2025
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CA Napoli
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1182
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 1182
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3044 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1398/2019 pubblicata in data 17 maggio 2019 dal Tribunale di Napoli Nord, vertente
TRA
IN IO ([...]), nella qualità di erede di SA NN, e
GIULCOST TECNOLOGY S.A.S. (06949471210), in persona dell'amministratrice
AC RI, elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania alla Via Aniello
Palumbo n.157 preso lo studio dell'Avv. Rosario Vasca che li rappresenta e difende giusta procura in atti appellanti
E
CONDOMINIO VIA ROMA 49 DI MELITO DI NAPOLI (80014890638), in persona dell'Amministratore pro-tempore, De AS Dario, elettivamente domiciliato in
Napoli (NA) alla Via Privata Maffettone n. 6 e rappresentato e difeso dall'Avv. Russo
Stefania come da procura in atti appellato
NONCHÉ
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (80014890638), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via C.
1
Poerio n. 9 e rappresentata e difesa dall'Avv. Cozzarelli Maria Dolores come da procura in atti appellata
NONCHÉ
ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A. (80014890638), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n.
35 e rappresentata e difesa dall'Avv. Formica Giuseppe dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23/25 novembre 2015 SA
NN e la GiulCost Technology S.a.s. convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord il Condominio di Via Roma 49 al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno da allagamento avvenuto in data 26 febbraio
2014 nell'immobile di proprietà di SA NN e condotto in locazione dalla suindicata società. Nel richiedere la somma di € 15.005,00 − in aggiunta di spese e interessi − e con vittoria delle spese di lite, gli attori deducevano a fondamento della domanda che a seguito di una rottura idrica condominiale si era verificato un allagamento che aveva prodotto danni alla struttura e al contenuto dell'immobile.
Precisando che l'immobile faceva parte del Condominio alla via Roma nn. 51/53 di
Melito di Napoli e che lo stesso fosse assicurato per detti danni con la Milano
Assicurazioni (poi UnipolSai), evidenziavano come, nonostante la regolare denuncia presentata all'assicurazione e la richiesta risarcitoria inoltrata al Condominio, alcuna offerta risarcitoria fosse loro mai pervenuta.
Si costituiva in giudizio il Condominio eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità
e l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto tanto per la genericità della stessa quanto per la carenza della legittimazione passiva del Condominio. Precisava che eventuali lesioni di un'area o di una porzione di fabbricato o di un impianto non
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afferissero alle pertinenze del Condomino e chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia dell'UnipolSai, quale impresa assicuratrice del Condomino,
e dell'Allianz Assicurazioni, nella qualità di cessionario di ramo d'azienda della
UnipolSai.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità
e l'infondatezza nel merito della domanda, evidenziando sia la carenza di legittimazione passiva del Condominio, sia l'assenza della prova dei danni lamentati e del nesso causale tra il danno e il guasto.
Si costituiva anche l'Allianz S.p.A. che, previa contestazione della pretesa attorea, eccepiva la genericità della domanda e l'impossibilità di ricondurre i danni lamentati alla rottura di impianti di proprietà o pertinenza del Condominio.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale di Napoli Nord in data 17 maggio 2019 pronunciava la sentenza n.1398/2019 con cui rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali, anche nei confronti dei terzi chiamati.
In particolare, il Tribunale, dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda e verificato la legittimazione delle Parti, accertava l'infondatezza della domanda non avendo parte attrice dimostrato che «il prospettato allagamento po[tesse] essere ascritto al
Condominio» e né tantomeno che la stessa parte avesse «minuziosamente dimostrato» tanto la tipologia del danno quanto l'esatto ammontare dello stesso. Riteneva infatti che le dichiarazioni del testimone La Porta Pasquale fossero generiche e inadatte ad
«ascrivere alle parti condominiali la perdita riscontrata», con l'ulteriore conseguenza che
«la perdita potesse provenire da un cattivo collegamento del tubo [menzionato dal testimone] alla parete o […] da un'usura di questo».
Avverso tale sentenza SA IO, quale erede di SA NN, e la GiulCost
Technology S.a.s., con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.6.2019, proponevano appello invocandone l'integrale riforma avendo il giudice di prime cure effettuato un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e impedito l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la conseguente non corretta valutazione dell'an debeatur e impossibilità di commisurarne il quantum.
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Gli appellanti concludevano chiedendo tanto di «ammettere la richiesta CTU tecnica al fine di accertare le cause e le conseguenze dell'allagamento» quanto di riformare la sentenza impugnata con la conseguente condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenziali per una somma di €
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