Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 467

CA Bologna
Sentenza
13 marzo 2025
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CA Bologna
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13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 467
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 467
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1598/2020 promossa da:
IO OM (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Ermene- gildo Andrini (Pec: ermenegildo.andrini@ordineavvocatiravenna.eu) ed elettivamente domicilia- to presso il suo studio in Ravenna, Via Teodorico, 7, Int. 4;
NEI CONFRONTI DI
F.LLI NI S.N.C. DI NI RI E FA (c.f. 02319440398), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Proni (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Via della Lirica n. 49;
E NEI CONFRONTI DI
IA AT (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Gemma GhiseLI (Pec: gemma.ghiseLI@ordineavvocatiravenna.eu) ed elettivamente domici- liato presso il suo studio sito in Voltana-Lugo (RA) via Margotta n. 5;
E NEI CONFRONTI DI


CE AS (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Bar- bara Ravaioli (Pec: barbara.ravaioli@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Imola, Via Cavour n. 94;
E NEI CONFRONTI DI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. 00818570012), rappresentata e difesa dall'Avv.
Mauro Brighi (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 34;
E NEI CONFRONTI DI
ALLIANZ S.P.A. (c.f. 05032630963), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Raffi (Pec: fi- lippo.raffi@ordineavvocatiravenna.eu) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bologna, Via Santo Stefano n. 11;

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GI IA, proprietario di un edificio ad uso abitativo sito in località Voltana del
Comune di Lugo (RA), Via Nino Bixio n. 21, ha promosso il presente giudizio nei confronti della società F.LI NN s.n.c. di NN IA e BI (impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del predetto fabbricato, iniziati nel febbraio del 2010 e ultimati nel maggio del
2011), del geom. UC AT (progettista architettonico e direttore dei lavori architet- tonici) e dell'ing. EL DI (progettista strutturale e direttore dei lavori strutturali), lamentando l'esistenza di gravi difetti del fabbricato, manifestatisi fin dal giugno del 2011
(quando l'impresa era ancora in cantiere) e aggravatisi dal febbraio del 2012, e invocando in relazione a tali difetti la responsabilità di tutti i convenuti, con la conseguente tutela risarcito- ria.
2. Il fondamento di tale responsabilità veniva individuato dall'attore nell'inadempimento dell'impegno assunto dall'impresa e dai due tecnici con una scrittura sottoscritta in data
4/10/2011, con la quale i convenuti si obbligavano (secondo la ricostruzione attorea) a emendare l'opera, sia per i difetti allo stato visibili che per queLI futuri.
3. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, oltre a contestare con varie argomentazioni la
fondatezza della domanda attorea, proponevano a loro volta domande riconvenzionali dirette ad ottenere il pagamento di residui corrispettivi e compensi professionali asseritamente do- vuti per le proprie prestazioni.
4. La società NN ed il geom. AT inoltre provvedevano alla chiamata in causa delle compagnie presso le quali erano assicurati per la responsabilità civile verso terzi all'epoca dei fatti oggetto di causa (rispettivamente ALIanz s.p.a. e UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), al fine di essere tenuti indenni dalle conseguenze di un eventuale accoglimento della domanda attorea nei loro confronti.
5. Si costituivano entrambe le chiamate in causa, contestando sia la responsabilità dei loro assi- curati, sia l'operatività delle polizze assicurative poste a fondamento delle domande di ga- ranzia proposte dai medesimi.
6. Disposta ed espletata ctu, con sentenza n. 296/2020 il Tribunale di Ravenna, con la motiva- zione di seguito sintetizzata, rigettava le domande attoree e la domanda riconvenzionale avanzata dal DI;
accoglieva integralmente la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta società e parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata dal AT.
7. Il Tribunale accertava l'avvenuta sottoscrizione in data 4 ottobre 2011 di una scrittura privata tra IA, l'ing. DI, il geom. AT e BI NN (legale rappresentante della società appaltatrice) nella quale si dava atto, da parte dei tre convenuti, dell'avvenuta forma- zione di fessure nelle pareti e veniva contestualmente assunto dagli stessi convenuti, al solo fine di evitare un contenzioso giudiziario, un preciso impegno ad intervenire in caso di ag- gravamento del fenomeno nei successivi cinque anni.
Riteneva che l'obbligazione nascente da tale scrittura fosse da qualificarsi come autonoma obbligazione di garanzia e che coprisse solo l'eventuale formazione di ulteriori fessure nelle pareti, a causa di ritiri o cedimenti, nei cinque anni successivi al 4 ottobre 2011.
8. Dalle risultanze della CTU emergeva come il quadro fessurativo del fabbricato fosse sostan- zialmente stabile e, pertanto, il Tribunale riteneva che nessun inadempimento all'obbligazione assunta con tale scrittura potesse imputarsi ai convenuti.
9. Il Tribunale riteneva, inoltre, che nessun impegno fosse stato assunto dai convenuti con la scrittura del 4/10/2011 relativamente alle lesioni murarie già esistenti al momento della sua sottoscrizione e che non potesse sostenersi che detta scrittura contenesse un riconoscimento di tali lesioni come manifestazioni di vizi o difformità dell'opera, poiché nel documento i convenuti si limitavano a dare atto dell'avvenuta formazione di fessure sulle murature, preci- sando che le cause del fenomeno potevano essere molteplici.
10. Il Tribunale, dunque, escludeva che dall'impegno assunto dai convenuti in data 4 ottobre
2011 fosse sorto, in favore del committente, con riferimento al quadro fessurativo preesisten- te, un autonomo diritto di garanzia svincolato dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.; ciò anche in considerazione dell'evidente valore transattivo dell'accordo raggiunto con la scrittura in questione, in virtù del quale, al fine di evitare liti giudiziarie, i convenuti avevano assunto un onere economico per le eventuali lesioni murarie future in cambio della rinuncia dell'attore ad invocare garanzie e/o responsabilità per quelle già esistenti.
11. Ad abundantiam, il Tribunale osservava che risultavano comunque maturate la decadenza e la prescrizione previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c. e che, pertanto, la domanda attorea non avrebbe potuto trovare accoglimento nemmeno nell'ipotesi in cui la stessa fosse stata fondata sugli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. anziché sulla garanzia convenzionale di cui alla scrittura privata.
12. In merito alla domanda riconvenzionale espletata da F.LI NN s.n.c., diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 18.560, oltre a interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dell'opera oggetto del contratto di appalto, il Tribunale riteneva che la stessa andasse accolta in quanto: da un lato, come rilevato dal C.T.U., nessuna responsabilità poteva essere ravvisa- ta in capo all'impresa appaltatrice in ordine ai riscontrati difetti dell'immobile, e quindi nes- sun inadempimento contrattuale poteva esserle addebitato ai fini di cui all'art. 1460 c.c.; dall'altro, il IA non aveva mai contestato la contabilità finale dei lavori da lui stesso sottoscritta e prodotta (docc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione), dalla quale si ricavava che l'impresa, al netto degli acconti già ricevuti, era ancora creditrice della somma di €
16.500,00 più I.V.A. al 4%, oltre a € 1.400,00 per I.V.A. al 4% sull'originaria caparra, per un totale di € 18.56.
13. In merito alla domanda riconvenzionale avanzata da DI, diretta ad ottenere il pagamen- to della somma di € 9.800, a titolo di saldo del compenso relativo all'attività professionale da lui svolta nell'interesse del IA (redazione del progetto strutturale e direzione dei la- vori), il Tribunale riteneva che, sulla base di quanto emerso dalla consulenza tecnica, Casa- dio fosse da reputarsi inadempiente e che, pertanto, non avesse diritto ad alcun compenso.
14. Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale avanzata da UC AT, il
Tribunale reputava che valessero considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione alla
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