Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2024, n. 562

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2024, n. 562
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 562
Data del deposito : 29 maggio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata Impresa, così R. Gen. N. 1277/2019
composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. RC Benatti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1277/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 21 ottobre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del
15/11/2023
OGGETTO: d a
Altre controversie di ON METAL PO S.R.L. con il patrocinio dell'avv. competenza della PO Giovanni Mario e dell'avv. Melone Giuseppe sezione specializzata APPELLANTE impresa c o n t r o
Codice 181999 NI NI con il patrocinio dell'avv. Novati Mariagabriela e
dell'avv. Castelli Maurizio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- Sezione Specializzata
1
Impresa n. 841/2019 pubblicata in data 26 marzo 2019.
CONCLUSIONI
DEappellante
“disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, in parziale riforma
dell'impugnata sentenza n. 841/2019, datata 18-26 marzo 2019, depositata e
pubblicata in data 26 marzo 2019, non notificata, emessa dal Tribunale di
Brescia, nella causa iscritta al n. 19229/2015 R.G., tra le parti NI BA,
… ed Electronic Metals Disposal S.r.l. … respinta ogni contraria istanza,
previe le declaratorie del caso;
nel merito, respingere integralmente tutte le
domande proposte da parte appellata e attrice nel giudizio di prime cure in
quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate e per gli evidenti vizi
anche di nullità per contrarietà a norme imperative
che connotano la scrittura privata su cui ha agito parte opposta e appellata,
pronunciando ogni correlativo provvedimento;
in via istruttoria ammettere le
istanze istruttorie per testi formulate in primo grado ed in ispecie in memoria
ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte appellante datata 26.04.2016 analiticamente
riproposte in impugnazione e qui ritrascritte:
1) vero che nell'elenco dei debiti segnalati e precisati dalla IG.ra BA in
sede di trattative e di cessione delle quote, BA NI precisò che i debiti
della società al 21 ottobre 2014 ammontavano ad € 176.564,48;

2) vero che la situazione debitoria della società alla data di riferimento, una
volta succedutasi l'amministrazione e la titolarità delle quote della EM, è
risultata superiore a quella indicata dalla IG.ra BA in € 176.564,48;

2
3) vero che non risultavano dichiarate né registrate fatture di acquisto, da cui
è derivato un corrispondente debito, non essendo state pagate al momento
della cessione tra le quali quelle che mi si rammostrano (prodotte sub doc.
8);

4) vero che successivamente alla cessione delle quote da parte della IG.ra
BA è emerso in contabilità della società EM che non erano stati indicati
né accantonati TFR dei dipendenti e non risultavano sanzioni dovute agli Enti
per tributi non versati sino al 21.10.2014;

5) vero che tale omissione della sig.ra BA circa il mancato pagamento e
la mancata indicazione di sanzioni dovute agli Enti per tributi fiscali ha
impedito tra l'altro il rilascio del Durc sino a quando non venne accettata
l'istanza di rateazione che mi si rammostra sub doc. 11;

6) vero che la sig.ra BA non appostò nel conteggio della situazione
debitoria della EM al momento della cessione delle quote sociali
l'incidenza degli stipendi di ottobre, pari a circa € 6.000,00, dei canoni di
locazione di competenza, pari a circa € 5.000,00, di ulteriori debiti verso
fornitori per quantomeno altri € 8.000,00, del debito per la corresponsione
del TFR al dipendente cessato sotto la sua amministrazione sig. DEIA,
del debito per tredicesime pari a circa € 5.000,00;

7) vero che successivamente alla cessione delle quote da parte della IG.ra
BA è emerso in contabilità della società EM che la sig.ra BA non
appostò nessun fondo per le contestazioni ed impugnative del licenziamento
da parte del DEIA medesimo;

8) Vero che, in occasione del tentativo di conciliazione sindacale, il IG.
3
DEIA e la società datrice di lavoro EM DIsposal S.r.l. ebbero a
sottoscrivere l'accordo che mi si rammostra (doc. 14 fascicolo di parte attrice
in opposizione), con il quale li parti definirono le contestazioni circa il
licenziamento del IG. DEIA mediante la corresponsione della somma
di € 12.983,50 netti, ossia € 17.475,26 lordi, comprensiva della quota di TFR
maturato dal lavoratore. 9) Vero che il IG. DEIA e la società EM
Disposal S.r.l. raggiunsero un accordo in sede sindacale con il quale venne
concordato il pagamento della somma di € 9.339,00 a saldo delle retribuzioni
relative all'anno 2014 non pagate, come da documento prodotto sub doc. 15
che mi si rammostra;

10) vero che con riguardo al bilancio di esercizio 2013, predisposto dalla
IG.ra BA e sottoposto all'approvazione dei soci ed approvato anche col
voto di quest'ultima in qualità di socia, risultavano indicati € 151.090 per
immobilizzazioni materiali non presenti in azienda, al momento della
cessione delle quote;

11) vero che tali immobilizzazioni materiali indicati nel Bilancio EM del
2013 non sono state rinvenute in azienda, non risultano a libri né risultano a
libro cespiti;

Si ribadisce indicazione dei seguenti testi: IG.ra RI ON, residente
in Reggio Emilia;
IG. RE TA, residente in Romentino (NO);

Dott. Paolo Viganò, con studio in Treviglio (BG);
Dott. G. Sandrolini, con
studio in Reggio Emilia c/o Stelda Studio s.a.s.;
IG. RC DA,
residente in Reggio Emilia;
IG. DI DEIA, residente in Milano alla
via Alfonso Cossa.
4
Comunque con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
DEappellata
“-in principalità: dichiarare, per le ragioni esposte al paragrafo 2) della
narrativa della comparsa di costituzione e risposta 20/01/2020 depositata
telematicamente in data 21/01/2020, l'inammissibilità, ai sensi del primo
comma dell'art.342 cpc
, dell'appello proposto dalla società ON
ME PO SR (in forma abbreviata E.M. PO SR)
avverso la sentenza n.841/2019 (R.G.n.19229/2015 – Rep.n.2460/2019),
pronunciata in data 18/03/2019 dal Tribunale di Brescia Sezione
Specializzata in Materia d'Impresa e depositata in data 26/03/2019, in
epigrafe indicata;

-in subordine (per la denegata ipotesi di non accoglimento della domanda
formulata in principalità): dichiarare, per le ragioni esposte ai paragrafi 3) e
4) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta 20/01/2020
depositata telematicamente in data 21/01/2020, l'inammissibilità, ai sensi
dell'art.348 bis cpc, dell'appello proposto dalla società ON
ME PO SR (in forma abbreviata E.M. PO SR)
avverso la sentenza n.841/2019 (R.G.n.19229/2015 – Rep.n.2460/2019),
pronunciata in data 18/03/2019 dal Tribunale di Brescia Sezione
Specializzata in Materia d'Impresa e depositata in data 26/03/2019, in
epigrafe indicata, siccome manifestamente inaccoglibile e/o comunque per
carenza di ragionevole probabilità di accoglimento;

-in via di ulteriore subordine (per la denegata ipotesi di non accoglimento
5
della domanda formulata in principalità e della domanda formulata in
subordine): rigettare integralmente, per le ragioni esposte al paragrafo 3)
della narrativa della comparsa di costituzione e risposta 20/01/2020
depositata telematicamente in data 21/01/2020, l'appello proposto dalla
società ON ME PO SR (in forma abbreviata
E.M. PO SR) avverso la sentenza n.841/2019 (R.G.n.19229/2015
– Rep.n.2460/2019), pronunciata in data 18/03/2019 dal Tribunale di Brescia
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa e depositata in data 26/03/2019,
in epigrafe indicata, siccome inammissibile e/o comunque radicalmente
infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, rigettare in toto le domande
esplicate dalla società ON ME PO SR (in forma
abbreviata E.M. PO SR) e, quindi, confermare integralmente la
sentenza n.841/2019 (R.G.n.19229/2015 – Rep.n.2460/2019), pronunciata in
data 18/03/2019 dal Tribunale di Brescia Sezione Specializzata in Materia
d'Impresa e depositata in data 26/03/2019, in epigrafe indicata;

-in via istruttoria: rigettare integralmente, per le ragioni esposte al paragrafo
4) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta 20/01/2020
depositata telematicamente in data 21/01/2020, le istanze istruttorie
formulate dalla società ON ME PO SR (in forma
abbreviata E.M. PO SR) nell'ambito del giudizio di primo grado e
dalla stessa reiterate nel presente giudizio.
In ogni caso, con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese e
competenze professionali anche del presente grado di giudizio nonché, a
6
fronte della temerarietà delle argomentazioni difensive svolte da parte
appellante e per le ragioni esposte al paragrafo 5) della narrativa della
comparsa di costituzione e risposta 20/01/2020 depositata telematicamente
in data 21/01/2020, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa,
ex art.96, 1° comma,cpc o, comunque, ex art.96, ultimo comma, cpc.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Il Tribunale di Brescia - sezione specializzata in materia d'impresa – ha
accolto la opposizione proposta dalla Electronic Metals Disposal S.r.l.
avverso il decreto ingiuntivo n. 6412 del 24 settembre 2015 con cui è stato
ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 125.000,00 in forza di
scrittura privata in data 21 ottobre 2014 integrativa dell'atto con cui in pari
data tale società ha ceduto la quota del 50% del capitale sociale a Infinity
Service S.r.l.
Ha condannato la società opponente al pagamento dell'importo
corrispondente alla somma ingiunta, con interessi legale dalle singole
scadenze previste nella citata scrittura sino al saldo.
Ha condannato la società opponente al pagamento delle spese di lite.

1.1. Il Tribunale ha evidenziato che:
la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo è fondata sulla scrittura privata
in data 21.10.2014 in cui era previsto che la BA, la quale aveva costituito
su propri titoli garanzia in relazione a crediti vantati dalla Banca Cremasca
Credito Cooperativo nei confronti della EM, “trasformerà la somma di €
7 125.000,00=, attualmente
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