Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 31/08/2024, n. 35
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa I M Presidente
dott.ssa C M Consigliere
dott. T W Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente Oggetto: SENTENZA
crediti di lavoro nella causa civile di II grado iscritta sub n. 35/2023 RGL
promossa
da
, c.f. , nato il 15.07.1981 Parte_1 CodiceFiscale_1
a Merano (BZ), residente in 39012 Merano (BZ), Via Remp 3 -
con gli avv.ti G L e C Lanzinger del foro di
Bolzano - proc. e dom. in 39100 Bolzano (BZ) - Piazza della
Vittoria 7/3 - giusta delega a margine del ricorso ex art. 414
c.p.c. dd. 18.10.2022
- appellante -
contro
Controparte_1
, c.f. , in persona della Presidente -
[...] P.IVA_1
1
legale rappresentante pro tempore d.ssa con Controparte_2
sede in 39100 Bolzano (BZ), V.le Trieste 62, assistita e
rappresentata dall'avv. F M del foro di Bolzano e
presso il suo studio domiciliata in 39100 Bolzano (BZ), C.so
Italia 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 85/2023 di data 26.05.2023 -
crediti di lavoro -
Causa decisa all'udienza del 10.07.2024 con lettura del
dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It.,
1.- accertarsi e dichiararsi il diritto della parte appellante a
percepire l'indennità individuale non assorbibile di Euro 566,00
per tutta la durata del rapporto di lavoro;
2.- condannarsi la parte appellata per le causali di cui in
narrativa e conteggio tabellare al pagamento in favore della
parte appellante dell'importo di euro 42.129,68 o altra maggiore
o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo
di differenze retributive maturate;
3.- condannarsi la parte appellata al risarcimento del danno
2
non patrimoniale causato alla parte appellante secondo la
valutazione che sarà effettuata in causa, anche in via
equitativa;
4.- darsi atto che si conferma l'impugnazione di ogni rinuncia o
transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c.;
5.- condannarsi comunque la parte appellata al pagamento su
tutti gli importi di cui sopra, degli interessi legali ex art. 1284,
comma 2 e comma 4, e rivalutazione monetaria dalla
maturazione del diritto al saldo;
6.- spese di causa interamente rifuse a favore dei firmanti
difensori.
In via di subordine istruttorio, nella denegata ipotesi in cui
codesta Corte d'Appello dovesse ritenere la causa non decidibile
allo stato degli atti, ammettersi le prove richieste come dedotte
nella parte in fatto sub n. da 1.- a 20.- del ricorso introduttivo
di primo grado, come ritrascritte nel presente atto d'appello, ed
in particolare:
PROVE DA FORMARSI IN CAUSA:
- esibizione libro paga, libro matricola e libro unico del lavoro
della parte convenuta e della Croce Rossa Italiana pubblica
- informazioni da assumersi presso la Provincia Autonoma di
Bolzano in merito a mansioni, livelli, nominativi ed indirizzi dei
dipendenti della parte convenuta e della Croce Rossa Italiana
pubblica
- informazioni da assumersi presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto
3
Adige in merito ai rapporti contrattuali intercorrenti con la
convenuta
- CTU
PROVE ORALI:
- interpello formale del legale rappresentante di parte
convenuta;
- TESTI: - Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
- - -
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
- - -
[...] Tes_7 Testimone_8 Tes_9
[...]
con riserva di integrazione anche all'esito delle esibizioni
richieste. Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova
contraria per mezzo dei propri testi sui capitoli eventualmente
dedotti ed ammessi.
del procuratore di parte appellata:
voglia l'Ecc.ma Corte adita:
nel merito: per tutto quanto esposto in atti, rigettare l'appello
introduttivo del presente procedimento e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Bolzano n. 85 dd
26.5.2023.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
In via istruttoria: ci si oppone all'istanza di ammissione delle
prove formulata da parte appellante e comunque all'ammissione
dei seguenti capitoli di prova orale in quanto:
cap. 1, 2, 8, 12 pacifici
4
cap. 3, 4 , 7, 13, 14, 15 16, 17, 18 documentali
cap. 5, 6, irrilevanti
cap. 9, 10 non vertenti su circostanze di fatto
cap. 11, 19 e 20 irrilevanti e costituenti giudizio
Sui capitoli eventualmente ammessi si chiede prova contraria
con i testi di seguito indicati.
Ci si oppone alla richieste di esibizione del libro unico del
lavoro, di informazioni da assumersi presso la PAB e presso
l'Azienda Sanitaria perché generiche ed irrilevanti.
Sempre in caso di ammissione delle prove orali di controparte si
chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate
nella narrativa della comparsa di risposta e che si ritrascrive
precedute da “vero che “:
1. vero che in data 30.11.2015 le OO.SS. e la RSU
sottoscrivevano con CRI Comitato Alto Adige un accordo
integrativo di secondo livello (v. all. n. 4), che affermava di
prefiggersi i seguenti tre obiettivi, testualmente:
“1) garantire i livelli occupazionali della Croce Rossa Italiana in
Alto Adige;
2) mantenere i livelli reddituali offerti dal previgente ente per i
dipendenti presso lo stesso operanti alla data del presente
accordo e secondo le anzianità sotto indicate;
3) evitare la
precarizzazione del lavoro.”
2. vero che in particolare, e per quanto rileva ai presenti fini,
l'accordo integrativo prevedeva:
5
a. l'inquadramento dei conducenti d'ambulanza nella categoria
C3 o nella categoria C5 se, alla data dell'accordo, avessero
operato presso la CRI E.P. con anzianità di almeno 10 anni e
l'inquadramento del personale impiegatizio neoassunto nella
categoria D1 ovvero nella cat. D2 se con anzianità di almeno 8
anni;
b. le seguenti indennità mensili :
1. € 100,00 lordi per i livelli C3 tecnico e D1 ammnistrativo
2. € 400,00 lordi per il livello C5
3. € 166,00 lordi per i livelli C5 che beneficiavano dell'indennità
di bilinguismo nel precedente rapporto di lavoro e per i quali
l'indennità sub 2 aumentava, quindi, ad € 566,00;
c. un'indennità di turno non riassorbibile per il personale
impiegato in attività di soccorso pari ad € 0,92 lordi per ogni
ora di soccorso sanitario;
d. un premio variabile di risultato pari ad € 2.000,00 lordi
annui;
e. un buono pasto di € 7,00 per ogni turno lavorato di almeno 6
ore consecutive.
3. vero che nel mese di dicembre venivano assunti i seguenti
soccorritori, tutti con identico contratto: , C3, Persona_1
, Tes_7
C4;
C4 C4;
C3;
Persona_2 Persona_3 Persona_4
C4;
C3;
C3 Persona_5 Persona_6 Persona_7
(v. all. n. 5).
6
4. vero che sempre con medesimi contratti, dd 30.12.2015,
venivano assunti a far data dal 1.1.2016 oltre al ricorrente
- C5 gli ulteriori soccorritori: – C5;
Parte_1 Persona_8
- C5;
– C5;
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
- C5;
- C5 Freyschlag Cristina - C5 Controparte_6 [...]
- C5;
;
- C5;
- CP_7 CP_8 Controparte_9
C5;
- C5;
– C3;
Controparte_10 Controparte_11 CP_12
- C5;
C5 – Mascarin Giovanna –
[...] Controparte_13
C5;
- C5;
- C5;
– CP_14 CP_15 Persona_9
C5;
Portner Karl - C5;
– C3;
- Persona_4 Controparte_16
C5;
– C5;
- C5 CP_17 Controparte_18 Persona_10
- C5;
– C5;
– C5;
[...] Controparte_19 Persona_5
- C5;
- C5;
- C5;
Testimone_8 CP_20 CP_21
- C5;
– C5;
;
CP_22 Persona_6 Persona_7
(v. all. 6). CP_23
5. vero che ad essi la convenuta erogava le indennità di cui
all'accordo integrativo aziendale, ovvero rispettivamente
l'indennità di € 100,00 o € 400,00 o € 566,00, l'indennità di
turno di € 0,92 / ora per il personale in turni di soccorso, il
buono pasto e il premio variabile di risultato di € 2.000,00
annui (v. all. n. 7).
6. vero che nel marzo 2016 veniva eletta l'attuale Presidente, la
quale verificava che, nel primo semestre, il Comitato aveva già
accumulato una perdita consistente, pari ad € 350.000,00 a
fronte di ricavi per € 920.000 (v. all. n. 8): l'anno d'esercizio
7
2016, infatti, si chiudeva con una perdita di € 149.614,43 (v.
all. n. 9);
la Presidente verificava inoltre che, non sussistendo
nel breve periodo i presupposti per un aumento delle entrate, in
difetto di interventi correttivi si sarebbero necessariamente
verificate anche negli anni successivi analoghe perdite di
esercizio, suscettibili di compromettere l'equilibrio economico -
finanziario dell'associazione.
7. vero che nel giugno del 2016 la convenuta prendeva, quindi,
contatto con le OO.SS. e, facendo presente la propria situazione
economico finanziaria, chiedeva di rinegoziare l'accordo
integrativo dd 30.11.2015 (v. all. n. 10, 11, 12).
8. vero che poiché tale richiesta rimaneva senza esito, la
ricorrente, con lettera dd 5.1.2017 (v. all. n. 13), ribadita alle
OO.SS. ed alla RSU la grave situazione economica venutasi a
verificare, comunicava di vedersi costretta a disdettare l'accordo
aziendale dd 30.11.2015 con effetto a decorrere dal mese di
aprile 2017, dando disponibilità a rideterminare nuove forme di
integrazione retributiva, anche a scopo incentivante, purché
compatibili con il suo equilibrio finanziario.
9. vero che con lettera dd 26.1.2017 le OO.SS. (v. all. n. 14)
chiedevano di avviare le trattative per definire un nuovo accordo
integrativo durante le quali, tra l'altro, le OO.SS. minacciavano
di utilizzare lo strumento dello sciopero, minaccia poi rientrata
in sede di procedura di raffreddamento avanti al Commissariato
del Governo, prevista dalle norme in tema di esercizio del diritto
8
di sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. all. n. 15, 16, 17).
10. vero che dopo numerosi incontri, nei quali venivano
discusse più bozze, veniva raggiunto un sostanziale accordo su
di una bozza finale (v. all. n. 18) e, per la relativa firma, veniva
fissata la data del 29.6.2017, incontro nel quale le OO.SS.
incredibilmente si rifiutavano di sottoscrivere la bozza
concordata pretendendo,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa I M Presidente
dott.ssa C M Consigliere
dott. T W Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente Oggetto: SENTENZA
crediti di lavoro nella causa civile di II grado iscritta sub n. 35/2023 RGL
promossa
da
, c.f. , nato il 15.07.1981 Parte_1 CodiceFiscale_1
a Merano (BZ), residente in 39012 Merano (BZ), Via Remp 3 -
con gli avv.ti G L e C Lanzinger del foro di
Bolzano - proc. e dom. in 39100 Bolzano (BZ) - Piazza della
Vittoria 7/3 - giusta delega a margine del ricorso ex art. 414
c.p.c. dd. 18.10.2022
- appellante -
contro
Controparte_1
, c.f. , in persona della Presidente -
[...] P.IVA_1
1
legale rappresentante pro tempore d.ssa con Controparte_2
sede in 39100 Bolzano (BZ), V.le Trieste 62, assistita e
rappresentata dall'avv. F M del foro di Bolzano e
presso il suo studio domiciliata in 39100 Bolzano (BZ), C.so
Italia 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 85/2023 di data 26.05.2023 -
crediti di lavoro -
Causa decisa all'udienza del 10.07.2024 con lettura del
dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It.,
1.- accertarsi e dichiararsi il diritto della parte appellante a
percepire l'indennità individuale non assorbibile di Euro 566,00
per tutta la durata del rapporto di lavoro;
2.- condannarsi la parte appellata per le causali di cui in
narrativa e conteggio tabellare al pagamento in favore della
parte appellante dell'importo di euro 42.129,68 o altra maggiore
o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo
di differenze retributive maturate;
3.- condannarsi la parte appellata al risarcimento del danno
2
non patrimoniale causato alla parte appellante secondo la
valutazione che sarà effettuata in causa, anche in via
equitativa;
4.- darsi atto che si conferma l'impugnazione di ogni rinuncia o
transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c.;
5.- condannarsi comunque la parte appellata al pagamento su
tutti gli importi di cui sopra, degli interessi legali ex art. 1284,
comma 2 e comma 4, e rivalutazione monetaria dalla
maturazione del diritto al saldo;
6.- spese di causa interamente rifuse a favore dei firmanti
difensori.
In via di subordine istruttorio, nella denegata ipotesi in cui
codesta Corte d'Appello dovesse ritenere la causa non decidibile
allo stato degli atti, ammettersi le prove richieste come dedotte
nella parte in fatto sub n. da 1.- a 20.- del ricorso introduttivo
di primo grado, come ritrascritte nel presente atto d'appello, ed
in particolare:
PROVE DA FORMARSI IN CAUSA:
- esibizione libro paga, libro matricola e libro unico del lavoro
della parte convenuta e della Croce Rossa Italiana pubblica
- informazioni da assumersi presso la Provincia Autonoma di
Bolzano in merito a mansioni, livelli, nominativi ed indirizzi dei
dipendenti della parte convenuta e della Croce Rossa Italiana
pubblica
- informazioni da assumersi presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto
3
Adige in merito ai rapporti contrattuali intercorrenti con la
convenuta
- CTU
PROVE ORALI:
- interpello formale del legale rappresentante di parte
convenuta;
- TESTI: - Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
- - -
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
- - -
[...] Tes_7 Testimone_8 Tes_9
[...]
con riserva di integrazione anche all'esito delle esibizioni
richieste. Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova
contraria per mezzo dei propri testi sui capitoli eventualmente
dedotti ed ammessi.
del procuratore di parte appellata:
voglia l'Ecc.ma Corte adita:
nel merito: per tutto quanto esposto in atti, rigettare l'appello
introduttivo del presente procedimento e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Bolzano n. 85 dd
26.5.2023.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
In via istruttoria: ci si oppone all'istanza di ammissione delle
prove formulata da parte appellante e comunque all'ammissione
dei seguenti capitoli di prova orale in quanto:
cap. 1, 2, 8, 12 pacifici
4
cap. 3, 4 , 7, 13, 14, 15 16, 17, 18 documentali
cap. 5, 6, irrilevanti
cap. 9, 10 non vertenti su circostanze di fatto
cap. 11, 19 e 20 irrilevanti e costituenti giudizio
Sui capitoli eventualmente ammessi si chiede prova contraria
con i testi di seguito indicati.
Ci si oppone alla richieste di esibizione del libro unico del
lavoro, di informazioni da assumersi presso la PAB e presso
l'Azienda Sanitaria perché generiche ed irrilevanti.
Sempre in caso di ammissione delle prove orali di controparte si
chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate
nella narrativa della comparsa di risposta e che si ritrascrive
precedute da “vero che “:
1. vero che in data 30.11.2015 le OO.SS. e la RSU
sottoscrivevano con CRI Comitato Alto Adige un accordo
integrativo di secondo livello (v. all. n. 4), che affermava di
prefiggersi i seguenti tre obiettivi, testualmente:
“1) garantire i livelli occupazionali della Croce Rossa Italiana in
Alto Adige;
2) mantenere i livelli reddituali offerti dal previgente ente per i
dipendenti presso lo stesso operanti alla data del presente
accordo e secondo le anzianità sotto indicate;
3) evitare la
precarizzazione del lavoro.”
2. vero che in particolare, e per quanto rileva ai presenti fini,
l'accordo integrativo prevedeva:
5
a. l'inquadramento dei conducenti d'ambulanza nella categoria
C3 o nella categoria C5 se, alla data dell'accordo, avessero
operato presso la CRI E.P. con anzianità di almeno 10 anni e
l'inquadramento del personale impiegatizio neoassunto nella
categoria D1 ovvero nella cat. D2 se con anzianità di almeno 8
anni;
b. le seguenti indennità mensili :
1. € 100,00 lordi per i livelli C3 tecnico e D1 ammnistrativo
2. € 400,00 lordi per il livello C5
3. € 166,00 lordi per i livelli C5 che beneficiavano dell'indennità
di bilinguismo nel precedente rapporto di lavoro e per i quali
l'indennità sub 2 aumentava, quindi, ad € 566,00;
c. un'indennità di turno non riassorbibile per il personale
impiegato in attività di soccorso pari ad € 0,92 lordi per ogni
ora di soccorso sanitario;
d. un premio variabile di risultato pari ad € 2.000,00 lordi
annui;
e. un buono pasto di € 7,00 per ogni turno lavorato di almeno 6
ore consecutive.
3. vero che nel mese di dicembre venivano assunti i seguenti
soccorritori, tutti con identico contratto: , C3, Persona_1
, Tes_7
C4;
C4 C4;
C3;
Persona_2 Persona_3 Persona_4
C4;
C3;
C3 Persona_5 Persona_6 Persona_7
(v. all. n. 5).
6
4. vero che sempre con medesimi contratti, dd 30.12.2015,
venivano assunti a far data dal 1.1.2016 oltre al ricorrente
- C5 gli ulteriori soccorritori: – C5;
Parte_1 Persona_8
- C5;
– C5;
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
- C5;
- C5 Freyschlag Cristina - C5 Controparte_6 [...]
- C5;
;
- C5;
- CP_7 CP_8 Controparte_9
C5;
- C5;
– C3;
Controparte_10 Controparte_11 CP_12
- C5;
C5 – Mascarin Giovanna –
[...] Controparte_13
C5;
- C5;
- C5;
– CP_14 CP_15 Persona_9
C5;
Portner Karl - C5;
– C3;
- Persona_4 Controparte_16
C5;
– C5;
- C5 CP_17 Controparte_18 Persona_10
- C5;
– C5;
– C5;
[...] Controparte_19 Persona_5
- C5;
- C5;
- C5;
Testimone_8 CP_20 CP_21
- C5;
– C5;
;
CP_22 Persona_6 Persona_7
(v. all. 6). CP_23
5. vero che ad essi la convenuta erogava le indennità di cui
all'accordo integrativo aziendale, ovvero rispettivamente
l'indennità di € 100,00 o € 400,00 o € 566,00, l'indennità di
turno di € 0,92 / ora per il personale in turni di soccorso, il
buono pasto e il premio variabile di risultato di € 2.000,00
annui (v. all. n. 7).
6. vero che nel marzo 2016 veniva eletta l'attuale Presidente, la
quale verificava che, nel primo semestre, il Comitato aveva già
accumulato una perdita consistente, pari ad € 350.000,00 a
fronte di ricavi per € 920.000 (v. all. n. 8): l'anno d'esercizio
7
2016, infatti, si chiudeva con una perdita di € 149.614,43 (v.
all. n. 9);
la Presidente verificava inoltre che, non sussistendo
nel breve periodo i presupposti per un aumento delle entrate, in
difetto di interventi correttivi si sarebbero necessariamente
verificate anche negli anni successivi analoghe perdite di
esercizio, suscettibili di compromettere l'equilibrio economico -
finanziario dell'associazione.
7. vero che nel giugno del 2016 la convenuta prendeva, quindi,
contatto con le OO.SS. e, facendo presente la propria situazione
economico finanziaria, chiedeva di rinegoziare l'accordo
integrativo dd 30.11.2015 (v. all. n. 10, 11, 12).
8. vero che poiché tale richiesta rimaneva senza esito, la
ricorrente, con lettera dd 5.1.2017 (v. all. n. 13), ribadita alle
OO.SS. ed alla RSU la grave situazione economica venutasi a
verificare, comunicava di vedersi costretta a disdettare l'accordo
aziendale dd 30.11.2015 con effetto a decorrere dal mese di
aprile 2017, dando disponibilità a rideterminare nuove forme di
integrazione retributiva, anche a scopo incentivante, purché
compatibili con il suo equilibrio finanziario.
9. vero che con lettera dd 26.1.2017 le OO.SS. (v. all. n. 14)
chiedevano di avviare le trattative per definire un nuovo accordo
integrativo durante le quali, tra l'altro, le OO.SS. minacciavano
di utilizzare lo strumento dello sciopero, minaccia poi rientrata
in sede di procedura di raffreddamento avanti al Commissariato
del Governo, prevista dalle norme in tema di esercizio del diritto
8
di sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. all. n. 15, 16, 17).
10. vero che dopo numerosi incontri, nei quali venivano
discusse più bozze, veniva raggiunto un sostanziale accordo su
di una bozza finale (v. all. n. 18) e, per la relativa firma, veniva
fissata la data del 29.6.2017, incontro nel quale le OO.SS.
incredibilmente si rifiutavano di sottoscrivere la bozza
concordata pretendendo,
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