Corte d'Appello Napoli, decreto 12/02/2025

CA Napoli
Decreto
12 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA Napoli
Decreto
12 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, decreto 12/02/2025
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero :
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

n. 659/2025 r.g.a.c.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del Consigliere designato - dott. Alberto Canale - ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale iscritto al n. 659 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposto ad istanza
DI
CI IA (c.f.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino
Garbato (c.f.: [...]) in virtù di procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore.
RESISTENTE
° ° °
-esaminato il ricorso depositato in data 03.02.2025 con cui CI IA ha chiesto il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 24 marzo 2001 per l'irragionevole durata della procedura fallimentare n. 24/12 incardinata innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata ai danni della società Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. e definita con decreto di chiusura del Tribunale depositato in cancelleria il 14.07.2024;
-rilevato che la domanda di indennizzo è proponibile essendo stata formulata nel rispetto del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4 L. n. 89 del 2001 e decorrente dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento individuata ex art. 26 R.D. n. 267 del 1942;
-rilevato che il termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali è individuato in sei anni dall'art. 2, co. 2 bis, della legge n. 89/2001 e che, come di recente chiarito dalla Suprema
Corte, il momento dal quale lo stesso decorre va individuato nella data di deposito della domanda d'insinuazione al passivo, con cui si instaura il rapporto processuale, risultando tale conclusione l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 94 legge fall. secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi