Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/04/2024, n. 68
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 109 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2021 fra:
AD TR domiciliato elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Antonio Nicolini che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 127/2020 del Tribunale di Nuoro, sezione lavoro, in tema di revoca assegno vitalizio
All'udienza del 10.4.2024 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni:
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: si conclude affinchè la Corte intestata -rigettata ogni contraria istanza-voglia: -In via principale e nel merito, accogliere il presente appello e -in riforma della pronuncia di primo grado-accertare l'illegittimità della Deliberazione del Collegio dei Questori del Consiglio Regionale della Sardegna adottata nella seduta n. 87/37 del 12.12.2018 e, previa occorrenda disapplicazione, condannare il Consiglio
Regionale della Sardegna, in persona del Presidente, al rispristino dell'erogazione, in favore dell'appellante, dell'assegno vitalizio dalla data della relativa sospensione.
Oltre accessori come per legge, attesala natura dell'emolumento. -Vinte le spese dei due gradi di giudizio.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Confermare la sentenza appellata e, in ogni caso, rigettare le avverse domande, spese vinte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
In sentenza è scritto: “
1. Con ricorso depositato in data 18.4.2019, RO LA ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del
Lavoro, il Consiglio Regionale della Sardegna, esponendo: § di aver ricoperto la carica di consigliere regionale, continuativamente, dal 1994 al 2013;
§ di aver perciò goduto, a far data dal 15 marzo 2013, del c.d. assegno vitalizio, come previsto e disciplinato nel Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. 46 del 2.3.2000 e ss. mm;
§ che una delibera successiva, la n. 284 del 2013, ha per la prima volta stabilito l'esclusione dal vitalizio nell'ipotesi di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, laddove tale condanna importi interdizione dai pubblici uffici e sempreché abbia a oggetto
“delitti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 213 del 2012”;
§ che l'art. 12 bis del Regolamento è stato poi modificato in forza di delibera n. 221 del 2018;
§ che la sentenza n. 167/2017 della Corte d'Appello di
Cagliari ha condannato RO LA per i delitti di peculato e falso ideologico, applicandogli la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
§ che tale pronuncia concerne fatti commessi tra il 2004 e il 2009 ed è poi divenuta definitiva
e irrevocabile a seguito e per effetto della sentenza n. 51759 del 5.6.2018, mediante cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'imputato avverso la condanna;
§ di aver tempestivamente comunicato al Consiglio Regionale l'esito di tale decisione;
§ che il Collegio dei questori ha deliberato, nella seduta n. 87/37 del 12.12.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis del relativo Regolamento, la sospensione dell'assegno vitalizio per la durata della pena accessoria;
§ che, in definitiva, il Consiglio ha attribuito efficacia retroattiva alla modifica regolamentare del 2018, estendendo la sua portata anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 213 del 2012;
§ che la delibera del 12.12.2018 è illegittima;
§ che quest'ultima, secondo il ricorrente, si fonda sugli esiti e sui contenuti di un parere (CS 46117/17) dell'Avvocatura Generale dello Stato, e che tale parere è però erroneo e nient'affatto condivisibile [cfr. ricorso, ove l'opponente: in primo luogo (in tal senso respingendo il rilievo per cui la disposizione dell'art. 2, decreto legge n. 174/2012 sarebbe una sorta di “norma monito”, non innovativa dell'ordinamento e meramente confermativa di quanto già ricavabile da pregresse disposizioni di legge, in particolare l'art. 28 c.p.) nega che la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici comporti, in automatico, la perdita del vitalizio;
in secondo luogo, egli rivendica il rango primario, nella gerarchia delle fonti, dei Regolamenti consiliari di Regione a Statuto speciale qual è la Sardegna, con quanto ne consegue (in questa prospettiva, l'art. 28 c.p. – sulla cui cogenza ante Legge 213/2012 giocano, in sostanza, il ragionamento dell'Avvocatura e dell'odierno convenuto – è norma non già sovraordinata, bensì equiordinata, ai Regolamenti, i quali quindi prevalgono, in ragione di specialità, laddove vi sia un contrasto);
§ che alla vicenda del ricorrente deve quindi essere applicato l'art. 12 bis del Regolamento varato con delibera n. 284 del 2013 (ove si prevede, come detto, che la sospensione del vitalizio concerne le sole condanne per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 213 del 2012), e non già la modifica adottata con delibera n. 221 del 16.1.2018, ispirata dal parere dell'Avvocatura dello Stato, a cui non può legittimamente essere attribuita efficacia retroattiva.
1.1. Ha quindi concluso, RO LA, per l'accertamento
2 dell'illegittimità della delibera del Collegio dei Questori, resa il 12.12.2018 nella seduta di cui al n. 87/37, e, previa disapplicazione di tale provvedimento, per la condanna del Consiglio Regionale sardo al ripristino, in suo favore, dell'erogazione dell'assegno vitalizio.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 20.7.2019, si è costituito in giudizio l'Organo resistente, invocando il rigetto del ricorso ed eccependo: § che le argomentazioni dell'attore in punto di rilievo e rango, nella gerarchia delle fonti, dei Regolamenti consiliari, sono infondate, contrastando con gli esiti dei più illuminati orientamenti giurisprudenziali e non cogliendo nel segno neppure l'avverso richiamo al parere dell'Adunanza della Commissione speciale Consiglio di Stato, reso il 26.7.2018, giacché relativo alla differente ipotesi dei Regolamenti Parlamentari;
§ che, nel merito, la tesi del ricorrente muove dall'assioma che l'atto di sospensione del vitalizio sia stato emanato in forza dell'art. 12 bis del Regolamento, come modificato con deliberazione del 16.1.2018, mentre in realtà il provvedimento del Collegio dei
Questori, pur richiamando detto art. 12 bis, non fa che applicare alla fattispecie la disciplina dell'art. 28 c.p. (in vigore dal 1930 e di cui il Regolamento consiliare è puramente ricognitivo, ciò che esclude qualunque irretroattività), stando alla quale l'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato degli stipendi e degli assegni che siano a carico dello Stato o altro ente pubblico;
§ che nemmeno è possibile ricomprendere il caso tra quelli colpiti dagli interventi della Consulta
[La Corte costituzionale, con sentenza 7-13 gennaio 1966, n. 3 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1966, n. 12), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art.
28, secondo comma, n. 5, c.p., limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro;
inoltre, a norma dell'art. 27, L.
11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso art. 28 c.p., nei limiti di cui sopra e, con sentenza 2-19 luglio 1968, n.
113 (Gazz. Uff. 20 luglio 1968, n. 184), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, c.p., per quanto attiene alle pensioni di guerra. A seguito della prima delle due sentenze della Corte costituzionale, ora citate, è stata emanata la L. 8 giugno 1966, n. 424, che abroga norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico], non potendo essere assimilato, il mandato elettivo di cui si tratta, a un rapporto di lavoro, e non essendo, l'assegno vitalizio, in senso stretto e tecnico, una pensione (argomento, quest'ultimo, che le parti hanno affrontato negli atti successivi all'introduzione del giudizio e discusso in udienza, come da verbali).” La causa, istruita mediante prova documentale, è stata definita con la sentenza n.
127/2020 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, che ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 28 c.p., con conseguente irrilevanza dell'invocata disciplina interna del Consiglio della Regione Sardegna e in particolare, dell'art. 12bis del regolamento in tema di vitalizi ancorchè richiamato nel provvedimento assunto dal collegio dei Questori il
12.12.2018.
Ha parimenti disatteso la tesi circa la natura pensionistica dell'assegno in esame alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 17052/2020) che ha escluso
3
detta natura, nonché la giurisprudenza che ha devoluto le controversie in materia di vitalizi al giudice ordinario in considerazione del fatto che detto assegno non è una pensione né un trattamento previdenziale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il LA, cui ha resistito con memoria il
Consiglio Regionale.
La causa, istruita con i