Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2024, n. 5980
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Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5988/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
CI NF (CF. [...]), elett.te dom.ta in Roma, Via
Giannetto Valli, 93 c/o lo Studio dell'Avv. Ferrara C. Fabrizio che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Putaggio Tania, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (C.F./P.IVA 02772010878), in persona del
Rettore pro tempore, elett.te dom.ta in Catania, Piazza Università n. 2, presso l'Avvocatura
d'Ateneo e rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Vincenzo
Reina e dall'Avv. Daniela Impallomeni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
e risposta
- APPELLATA –
CONTRO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CF. 80188230587), in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (CF. 80185250588), rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elett.te dom.ti in Roma, Via dei Portoghesi n.
12.
- APPELLATE –
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 25736/2023 della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Dott. CI NC conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Regione Sicilia Assessorato alla Sanità e la Università degli Studi di Catania rappresentando di avere frequentato il corso di specializzazione post lauream in Ginecologia ed Ostetricia presso l'Università degli Studi di Catania dall'anno accademico 2001/2002 all'anno accademico 2005/2006 e di non aver beneficiato, in tale periodo, del migliore trattamento economico e previdenziale previsto per i medici specializzandi dal D.lgs n. 368/1999. L'attore, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare
l'immediata e diretta applicabilità delle direttive comunitarie 82/76/CEE, 75/362/CEE e
75/363/CEE, recepite soltanto con il d. lgs. n. 368/1999 e D.P.C.M. 7.3.2007, nonché di condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla omessa o tardiva attuazione delle direttive richiamate, oltre alla indicizzazione e alla rideterminazione triennale delle borse di studio.
Il Tribunale di Roma, innanzi al quale il giudizio veniva riassunto dopo che il Tribunale di
Catania si era dichiarato territorialmente incompetente, con la sentenza n. 10467/2020, in parziale accoglimento delle domande proposte, condannava la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento in solido in favore del Dott. CI della somma pari alla rideterminazione triennale delle borse di studio
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corrisposte da marzo 2003 ad ottobre 2006 in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dai rinnovi dei contratti collettivi per i medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale, oltre interessi legali dall'8.3.2013, oltre i relativi contributi previdenziali. Il primo giudice rigettava, poi, le domande nei confronti dell'Assessorato, in quanto estraneo al rapporto sostanziale, e dell'Università degli Studi di Catania, ritenendo
l'attività svolta dall'attore non inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo parasubordinato, instaurato con l'Università e pertanto la borsa di studio erogata non qualificabile come un corrispettivo delle prestazioni svolte.
Tale pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di Roma che, con sentenza
n. 512/2022, dichiarava l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva dei convenuti, nella contumacia del Dott. CI NC.
L'odierno attore in riassunzione proponeva, dunque, ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 163-bis e 164 c.p.c., per l'assegnazione nell'atto di citazione in appello di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, in difetto di formale e specifica impugnazione, con formazione di giudicato interno, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infine la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando la conseguente erroneità della condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'Università degli Studi di Catania proponeva controricorso, chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti, attesa la formazione del giudicato interno quanto al proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dal Dott. CI.
Con ordinanza n. 17932/2022, la Corte di Cassazione accogliendo il primo e il secondo motivo di ricorso proposto dal CI e dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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In particolare, con la predetta pronuncia, la Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 bis c.p.c. ed ha riconosciuto la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato il Dott. CI NC ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'Università degli Studi di
Catania, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accogliere il presente gravame, nei suoi articolati motivi e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
1) in via principale, in applicazione della direttiva 93/16/CEE (e s.m.i.), previa eventuale rimessione alla Corte di Giustizia Europea per la questione pregiudiziale ex art 177 (ora
234) del TUE, accertare e dichiarare l'immediata e diretta applicabilità della normativa comunitaria, così come attuata dal D. Lgs. n. 368/99 e successive modifiche ed integrazioni, e, per l'effetto, dichiarare il diritto di CI NC, ai sensi degli artt. 37 e ss. del D. Lgs n. 368/99, al riconoscimento giuridico, a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dell'Università degli Studi di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, dell'attività professionale prestata dal dott. CI durante l'intero corso di specializzazione (dall'anno accademico 2001-2002 all'anno accademico 2005-2006, all'interno dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania) come attività da inquadrarsi nell'alveo del contratto di formazione specialistica, allo stesso modo di quanto operato dai predetti Enti ed Istituzioni con riferimento ai medici specializzandi con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007 (giusta disposizioni dell'art. 1, comma
300, L. n. 266/2005);
2) accertare e dichiarare il diritto di CI NC all'applicazione,