Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 192

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 192
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 192
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI RO
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente
dr.ssa Claudia De Martin consigliere
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 452 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 10/01/2025 e vertente
TRA
CH EL (C.F.[...]), con gli avvocati Livio Proietti (C.F. [...]) e Anna Giacoma Pizzicaroli (C.F.[...]) nel cui studio in Tivoli, Via del Trevio 25, è elettivamente domiciliato;

PARTE APPELLANTE
E
M. RO APPALTI S.r.l, in liquidazione (C.F.12028191000), con gli avvocati Massimo De Mattia (C.F. [...]) e Alessandro Franco Bianchi (C.F.
[...]), nel cui studio in Roma, Via Fara Sabina 2, è elettivamente domiciliata;

PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c., del 06/04/2022, del Tribunale di Tivoli, pronunciata nel procedimento n.2223/2021 del Tribunale di Tivoli.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17 maggio 2021, la M. RO APPALTI s.r.l. in liquidazione, premesso di aver concluso nel mese di marzo del 2019 un contratto di appalto in forma orale con EL BA, avente ad oggetto un intervento di manutenzione straordinaria sull'immobile sito in Via Lago di Como, 40, località “Marco Simone”, ON LI (RM), consistente nella demolizione di porzione di cubatura, ricostruzione ed ampliamento della stessa oltre al completo risanamento e rifacimento della porzione volumetrica non

interessata dalla suddetta demolizione, con il fine ultimo di realizzare quattro unità residenziali, con sistemazione e rivisitazione completa delle parti esterne, comuni ed esclusive, concordando un prezzo complessivo di euro 275.000,00 circa, oltre Iva come per legge e pagamenti con acconti a stato
d'avanzamento lavori, lamentava che nonostante la realizzazione dei lavori pattuiti il committente avesse corrisposto solo l'importo di euro 60.000,00. Tanto premesso, ed ulteriormente deducendo che a seguito di un accertamento tecnico preventivo espletato nel contraddittorio tra le parti presso il Tribunale di Tivoli (R.g.a.c. n. 4337/2019) il corrispettivo per le opere eseguite era stato dal CTU quantificato in complessivi euro 215.800,00, domandava la condanna del resistente al pagamento della residua somma dovuta, pari ad euro
155.800,00, oltre che al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ex art.96 c.p.c., per aver costretto la ricorrente ad intraprendere il presente giudizio civile pur nella consapevolezza della sua posizione di debitore in relazione ai fatti per cui è causa. Nella contumacia del resistente, ritualmente citato e non costituitosi in giudizio, all'udienza del 2.2.2022 la causa veniva trattenuta in riserva.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “1) condanna CH EL al pagamento in favore della M. RO APPALTI s.r.l. in liquidazione della somma di € 155.800,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) condanna il resistente al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di CTU per l'ammontare di euro 3.996,82, oltre accessori;
3) condanna il resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 406,50 per esborsi ed euro 5.600,00 per onorari di avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge.”

A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
“Deduce parte ricorrente e non è oggetto di contestazione da parte del BA, rimasto contumace, che quest'ultimo, nel marzo del 2019, abbia commissionato alla società ricorrente l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria sull'immobile sito in Via Lago di Como, 40, località “Marco Simone”, ON LI (RM), consistente nella demolizione di porzione di cubatura, ricostruzione ed ampliamento della stessa oltre al completo risanamento e rifacimento della porzione volumetrica non interessata dalla suddetta demolizione, con il fine ultimo di realizzare quattro unità residenziali, con sistemazione e rivisitazione completa delle parti esterne, comuni ed esclusive. Attraverso l'accertamento tecnico d'ufficio espletato in sede di ATP proposta dalla società attrice in contraddittorio con l'odierno resistente, è stato possibile verificare non solo l'espletamento di tali opere, ma anche quantificarne il corrispettivo in complessivi euro 215.800,00, come da dettagliato computo metrico allegato alla relazione depositata dal CTU. Ne consegue che, avendo il resistente già corrisposto, per stessa ammissione di parte attrice, la complessiva somma di euro 60.000,00, sullo stesso grava il residuo debito di euro 155.800,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 co. I e III c.p.c. formulata dal convenuto. Ed invero, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo di cui al primo comma della fattispecie invocata presuppone: la soccombenza dell'avversario;
la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o
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