Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 1
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 1013/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1013/2021 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via Massarenti n. 402, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Angelucci del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via De' Marchi n. 4/2;

APPELLANTE contro
(C.F. ) nato ad [...] lo [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(BO) in via Manzoni n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tamburin del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla piazza dei Tribunali n. 6;

APPELLATO
PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza a verbale n. 20653/2020 del 26.11.2020 del Tribunale di
Bologna, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli) - opposizione a decreto ingiuntivo;

1
CONCLUSIONI: All'udienza del 22 ottobre 2024, l'appellante così precisava le Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, la sentenza n. 20653/2020 - R.G. n.
1865/2019, pubblicata il 26/11/2020, emessa dal Tribunale di Bologna, Giudice Dott.ssa Mariangela
Gentile, non notificata, e, previo ogni più ampio accertamento e/o declaratoria, presupposta e/o connessa, accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante in primo grado, che si riportano in appresso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, - rigettare tutte le domande ed eccezioni tutte svolte ex adverso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6401/2018 - R.G.
15959/2018 del Tribunale di Bologna, se del caso revocando il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del predetto provvedimento monitorio adottato il 25/07/2019, pubblicato il
20/08/2019;
in subordine, - condannare il Sig. al pagamento in favore della Dott.ssa CP_1

di quella diversa o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà Parte_1
ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria delle spese e compensi di lite. Con condanna a carico del Sig.
alla ripetizione delle somme tutte a quest'ultimo eventualmente versate dalla Dott.ssa CP_1
in ottemperanza del provvedimento gravato, oltre interessi. Con vittoria di spese e Parte_1
compensi del doppio grado di giudizio. In subordine, nel denegato e non creduto caso di rigetto del presente gravame, compensare le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
l'appellato
[...]
così precisava le proprie conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello di Bologna, ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ss. cpc.;
Nel merito: 2) Respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
3) Accogliere la spiegata domanda per risarcimento del danno da lite temeraria e condannare l'appellante, al risarcimento del danno ex art.

96 c.p.c. per le somme che saranno ritenute di giustizia e comunque da liquidarsi in via equitativa;
IN

OGNI CASO: 4) Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% ex art. 2 ex D.M. 55/2014, più IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 01.02.2019, il Sig. CP_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6401/2018 emesso dal Tribunale
2
di Bologna il 29.11.2018 in favore di , sua ex moglie nonché madre del figlio minore Parte_1
per la somma complessiva di euro 7.320,54 asseritamente dovuta a titolo di rimborso del 50% delle Per_1
spese straordinarie sostenute in favore del figlio, in forza delle condizioni di separazione concordate tra i coniugi e omologate con decreto del Tribunale di Bologna il 20.05.2008 (ove si prevedeva, per quanto qui di rilievo, che il Sig. dovesse contribuire nella misura della metà al pagamento delle spese straordinarie CP_1
da sostenersi per il figlio) e ordinanza contenente provvedimenti provvisori ed urgenti resa dal Presidente delegato del Tribunale di Bologna il 14.04.2014 in forza della quale era posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per il figlio, previamente concordate e documentate, ricomprendendo a titolo esemplificativo quelle mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e per vacanze.
L'attore faceva rilevare in primo luogo che talune spese straordinarie, quale quella per cure odontoiatriche di cui alla fattura n. 306/2016 e quella per lezioni di materie umanistiche dello 04.05.2016, erano già state da lui saldate con bonifico bancario. Contestava poi in modo deciso che talune spese straordinarie fossero state previamente concordate tra i genitori e quindi riconosciute e condivise dal padre quali, ad esempio, quelle per due computer acquistati dalla per il figlio in soli cinque mesi e per un telefono cellulare. Deduceva Pt_1 inoltre che alla somma eventualmente dovuta alla madre avrebbe dovuto essere detratto l'importo complessivo di euro 2.436,47 pari al 50% delle somme erogate mensilmente dall'INPS al figlio minore (al quale Per_1
veniva diagnosticato “disturbo specifico dell'apprendimento con deficit di attenzione ed iperattività”), da destinarsi alle esigenze del bambino e, in via prioritaria, alle spese mediche, come stabilito con ordinanza del
28.10.2015 del Tribunale di Bologna, e che numerose fatture non potevano rientrare nelle spese del minore in quanto recanti l'intestazione alla madre la quale, libero professionista, avrà “scaricato” l'IVA.
L'opponente chiedeva dunque in via preliminare sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale e nel merito, previa declaratoria di insussistenza delle ragioni creditorie avanzate da
, dichiarare la nullità e/o comunque l'erroneità o inefficacia del decreto ingiuntivo n. Parte_1
6401/2018 emesso dal Tribunale di Bologna per somme non dovute, con conseguente sua revoca, in via subordinata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Giudice indichi come dovute le spese straordinarie contestate, in particolare le spese per le quali si deve scorporare l'IVA, previa revoca del decreto opposto, condannare l'attore al pagamento delle spese straordinarie ritenute di giustizia e indicate nella minore somma di euro 1.075,75 o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta, in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Si costituiva la Sig.ra la quale contestava tutte le eccezioni e domande svolte dall'opponente Parte_1
chiedendone il rigetto in quanto generiche e del tutto infondate. Più specificamente, rilevava in primo luogo di avere regolarmente detratto dalle somme di cui al ricorso per decreto ingiuntivo gli acconti versati dal
e che, quanto alla indennità di frequenza corrisposta dall'INPS in favore del figlio minore in CP_1
3
considerazione della riconosciuta invalidità, giusta il contenuto del decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data 02.08.2018 “la pensione percepita dal minore” doveva essere ricompresa nelle “entrate patrimoniali che possono giustamente fare parte della gestione ordinaria” e deve essere versata in un libretto di deposito intestato al minore, con la logica conseguenza che le somme in questione non sono nella libera disponibilità dei genitori. Evidenziava poi come, fermo restando che le spese straordinarie per cui è causa non erano da concordare tra i genitori in quanto sostenute nell'interesse del figlio, in relazione a tutti gli esborsi oggetto del decreto ingiuntivo era stato previamente richiesto, tramite lettera raccomandata, il consenso al Sig. il CP_1
quale non aveva mai espresso alcun circostanziato dissenso circa le spese in questione, con la conseguenza che gli stessi dovevano intendersi tacitamente approvati;
inoltre, tutte le spese indicate ai doc. n. 4 e 5 del procedimento monitorio erano integralmente dovute in quanto comprese tra quelle indicate dalla Corte di
Appello di Bologna con provvedimento reso il 24.10.2014 all'esito del giudizio di reclamo. La Pt_1
deduceva altresì, quanto ai documenti di spesa intestati a sé medesima, che per tali spese era stato preventivamente richiesto il consenso al padre trattandosi di esborsi da sostenere nell'esclusivo interesse del minore, e osservava come secondo uniforme orientamento giurisprudenziale non sia configurabile a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, per trattarsi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo a carico del genitore non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. La convenuta domandava quindi, previo rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, in via preliminare respingere tutte le domande ed eccezioni svolte ex adverso con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata condannare al pagamento CP_1
in favore di di quella diversa o minore somma accertata in corso di causa, il tutto con
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