Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/03/2024, n. 321
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco Filocamo – Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1061 /2022 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.12.2023, promossa da
CE OL, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Della Rocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Popoli (PE), alla Via Cavour n. 7, in virtù di procura conferita in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SPA ANAS, in persona del Direttore Legale, rappresentata e difesa dagli Avv. Malvina Vece,
Gianmarco e Gianpiero Iannozzi in virtù di procura ad litem rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ed autenticata digitalmente, da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso la Struttura Territoriale Abruzzo e Molise in Via dei Piccolomini 5, L'Aquila;
- convenuta -
OGGETTO: azione di determinazione di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54
d.p.r. 327/2001.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“ Previo accertamento della consistenza delle aree occupate ed espropriate, determinare il valore dell'indennità di occupazione ed espropriazione, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione delle particelle di proprietà della Signora OL, nonché delle ulteriori indennità comunque previste per legge, nella misura complessiva pari ad € 282.000,00, o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria;
per l'effetto, condannare ANAS S.p.A. al pagamento in favore della Signora OL della somma anzidetta, a titolo di indennità di occupazione ed espropriazione, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua, oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. Con condanna alla refusione delle spese del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la corretta quantificazione dell'indennità di esproprio da parte di NA determinata con decreto prot. 531937 del 28.07.2022 e, per l'effetto, rigettare il presente ricorso in quanto infondato ed indimostrato, per le ragioni esposte nel presente atto;
- sempre nel merito ed in via subordinata, rideterminare l'indennità di esproprio in misura inferiore rispetto a quella richiesta da controparte, per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 7.11.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere proprietaria di alcuni lotti di terreno ricadenti nel territorio del Comune di Popoli, località contrada Santo Padre, censiti in catasto al foglio 29, particelle 72, 359, 361 e 370, ricadenti in zona commerciale, ha esposto quanto segue. Detti terreni sono stati interessati dalla procedura espropriativa avente ad oggetto “S.S. n. 5 Lavori di adeguamento plano altimetrico tra i km 176+500 (Bivio di Corfinio) e i km 180+000 per l'eliminazione di curve pericolose lungo la S.S. 5 – Tronco Bivio di Corfinio – Popoli”. NA S.p.A., con pubblicazione eseguita presso l'Albo Pretorio del Comune di Popoli dal 12.8.2010 al 1°.9.2010, dava l'avviso dell'avvio del procedimento per espropriazione, avente ad oggetto: “S.S. n. 5 Lavori di adeguamento plano altimetrico tra i km 176+500 (Bivio di Corfinio) e i km 180+000 per l'eliminazione di curve pericolose lungo la S.S. 5 – Tronco Bivio di Corfinio – Popoli”. Con nota del 27 settembre 2010 essa OL formulava osservazioni in ordine all'avvio del procedimento anzidetto, poiché il progetto tecnico avrebbe previsto la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dei terreni di sua proprietà, aventi destinazione edificabile. Dette osservazioni erano basate sulla circostanza relativa alla concessione edilizia n. 971, prot. n. 4989, che la ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Popoli, a seguito di domanda presentata in data 27.4.1993, al fine realizzare sui terreni contraddistinti dalle particelle 359, 361 e 370 un fabbricato ad uso commerciale. Con delibera del CIPE n. 20/2015, registrata presso la Corte dei Conti in data 21.10.2015 e pubblicata in G.U. s.g. n. 254 del 31.10.2015 veniva disposto il vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli anzidetti lavori.
Con provvedimento CDG – 109028 del 22.9.2015 veniva approvato il Progetto definitivo dei lavori.
Con nota prot. CAQ – 0023589-P del 2.10.2015 NA S.p.A. comunicava ai proprietari l'avvenuta approvazione del progetto definitivo dei lavori anzidetti e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
specificava, altresì, che per l'esecuzione di detti lavori occorreva espropriare, tra gli altri, i terreni di cui al foglio 29, particelle 72, 359 e 361, intestati ad essa OL.
Con decreto motivato del 19.10.2016 , il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni di NA S.p.A. disponeva l'occupazione anticipata finalizzata all'esproprio dei terreni e la relativa determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione.
Con successiva nota prot. CAQ – 0028293-P del 16.11.2016 , il Responsabile del Procedimento comunicava l'avvio delle operazioni di immissione in possesso in data 13.12.2016, nonché l'importo della indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea, determinata ai sensi dell'art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001, per un importo complessivo di € 8.886,00.
Con nota del 10 gennaio 2017 essa OL dichiarava di non accettare l'indennità provvisoria, poiché il PRG del Comune di Popoli aveva vincolato la zona in questione a “zona commerciale” e sulle particelle interessate era in corso di realizzazione un fabbricato ad uso commerciale, sicché l'espropriazione di quelle aree le avrebbe causato un notevole pregiudizio economico.
Con nota prot. n. CDG – 0049573-I del 1.2.2017 il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni comunicava la rideterminazione dell'indennità provvisoria precisando che per l'area edificabile ricadente nelle particelle 72, 359 e 361 sarebbe spettata un'indennità pari ad € 13.800,00;
per le aree
non edificabili delle medesime particelle sarebbe spettata un'indennità pari ad € 645,00;
infine, un'indennità aggiuntiva di € 43,87. A seguito di ulteriori rimostranze , con nota prot. n. CDG-0042934-U del 25.1.2022 il Responsabile del Procedimento comunicava che, per l'espropriazione nonché per l'occupazione temporanea dei terreni di proprietà della ricorrente, spettava un'indennità complessiva lorda pari ad
€ 31.871,65, tenuto conto dell'occupazione temporanea e dell'esproprio delle seguenti particelle, tutte nel foglio 29 del catasto terreni: 72, 455 (ex 359), 457 (ex 361), 457, 459 (ex 370). Essa OL dichiarava di non accettare l'indennità come da ultimo proposta, sicchè con decreto di esproprio notificato in data 8 ottobre 2022 , il Responsabile della Struttura territoriale di ANAS S.p.A. disponeva l'esproprio dei terreni suindicati, indicando nuovamente quale indennità complessiva lorda la somma di € 31.871,65, in relazione alle particelle dianzi indicate. La ricorrente ha chiesto, pertanto, che questa Corte ridetermini nelle somme indicate in epigrafe l'indennità di esproprio, quella di occupazione e il preteso deprezzamento dei terreni residuatile. Costituendosi in giudizio la spa NA ha resistito alla domanda, che ha chiesto sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata.
Istruita con produzioni documentali e con CTU, la causa è infine pervenuta a decisione. Quest'ultima, secondo questa Corte, deve avere forma, oltre che natura, di sentenza, tenuto conto che tale forma assumono ex art. 702-quater c.p.c. i provvedimenti decisori della Corte d'Appello – qui competente in unico grado - anche nei procedimenti regolati dall'art. 702-bis e ss. c.p.c. e che è principio consolidato quello per cui davanti al giudice adito si osservano le forme proprie dei procedimenti davanti a lui, se non è altrimenti stabilito (Cass. 365/2003).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'azione esercitata nella specie deve essere qualificata come azione di determinazione giudiziale, ai sensi degli artt. 54 d.p.r. 327/2001 e 29 d.lgs. 150/2011, della indennità dovuta per l'espropriazione dei terreni indicati in ricorso, con la precisazione ulteriore che è stata in concreto proposta domanda di determinazione sia dell' indennità di espropriazione che di quella di occupazione legittima, la quale integra domanda distinta ed autonoma rispetto alla prima, avuto riguardo alle diversità delle relative causae petendi, costituite l'una dalla ablazione del bene espropriato e l'altra dalla privazione del godimento di quello occupato (Cass. 10292/2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condizione imprescindibile per l'esercizio delle azioni previste dalle norme sopra citate (quella di opposizione alla stima definitiva e quella di determinazione della stima solo provvisoriamente determinata in sede amministrativa) è la intervenuta pronuncia del decreto di esproprio, con cui si realizza il trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante e la sostituzione del