Corte d'Appello Messina, sentenza 30/10/2024, n. 948

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 30/10/2024, n. 948
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 948
Data del deposito : 30 ottobre 2024

Testo completo

N. 95/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr.ssa M P L Presidente
2) dr. A S Consigliere
3) dr.ssa M G S Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n. 95/2023 R.G., promossa da: da nato a Novara il 18.05.1980, residente in Cameri (No) via Italia n. 8 Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso nella presente procedura dall'avv. to C.F._1
A S (C.F. ) del foro di Novara C.F._2 unitamente e disgiuntamente all' avv. Paola Email_1
D M (C.F. ) presso il cui studio, sito in Messina, via N. C.F._3
Fabrizi n. 121, ha eletto domicilio, giusta delega in atti (con richiesta di effettuate le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica o a Email_2 mezzo fax al n. 090711906);
Attore contro
nata a Paternò (CT) il 10.07.1985 e residente in Paternò (CT) Controparte_1 via Circumvallazione n. 254, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._4
Salvatore Giuliano, con studio in Catania, Via Verona, 33 (C.F. ) PEC: C.F._5
Email_3
Convenuta e con l'intervento del Procuratore Generale – Sede, in persona del Sostituto dr.ssa A. Costabile;
Oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota - nullità di matrimonio.
*************
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con atto di citazione notificato in data 30.01.2023, citava in giudizio Parte_1
premettendo: CP_1 CP_1
− che i sig.ri (al battesimo anche , ) e Parte_1 Per_1 Per_2 [...] hanno contratto matrimonio concordatario il 26.09.2015 nel Comune di CP_1
Taormina (ME) nel territorio della Parrocchia dedicata a San Nicolò di Bari, Diocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, parte II, serie A, numero 157 del medesimo Comune;

− che con sentenza emessa in data 16.12.2021 e pubblicata il 25 gennaio 2022, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese in primo grado di giudizio, pronunciava sentenza con la quale dichiarava la nullità del predetto matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio e per incapacità di assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, attore in causa, a norma del can. 1095 n. 2 e 3 del C.I.C.
− che detta sentenza, essendo stata pubblicata dopo l'entrata in vigore del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (entrato in vigore il giorno 8.12.2015) è immediatamente esecutiva e non richiede conferma ad opera di altro Tribunale Ecclesiastico di grado superiore;

− che in data 14.03.2022 è stato emesso decreto esecutorio della sentenza da parte del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese (doc. 3) e che in data 31.05.2022 la medesima sentenza è stata munita della formula esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con apposito decreto.
Tutto ciò premesso, chiedeva:
dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la Sentenza pronunciata in data 16.12.2021 e pubblicata il 25 gennaio 2022, dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese, munita della formula esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 31 maggio 2022 con apposito decreto, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto, dal sig. con la sig.ra Parte_1 Controparte_1
, con rito concordatario il 26 Settembre 2015 nel Comune di Taormina, trascritto nel registro degli atti
[...] di matrimonio dell'anno 2015, parte II, serie A, numero 157 del medesimo Comune;
- ordinare all'ufficiale di Stato Civile del comune di Taormina di effettuare l'annotazione nel registro dei matrimoni;
- spese rifuse in caso di opposizione
”.
§
Con atto depositato in data 06 aprile 2023, si costituiva la quale Controparte_1 precisava che dall'unione è nato un bambino, , che ha visto la luce il 17.02.2017 e che, Per_3 purtroppo, è stato colpito da una gravissima malattia degenerativa giunta a uno stadio molto critico.
In via principale, dichiarava di opporsi alla delibazione della citata Controparte_1 sentenza e ciò per due distinti motivi:
2
-violazione delle norme che regolano la competenza. In particolare, affermava la convenuta che secondo le norme canoniche competente ad esaminare il caso doveva ritenersi quello dove il matrimonio venne celebrato;

- indeterminatezza del motivo di nullità.
In via subordinata, invocava l'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, nella parte in cui prevede la possibilità che la Corte d'Appello statuisca provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi.
A tal proposito precisava che con la sentenza di separazione, veniva stabilito, tra l'altro, l'obbligo a carico del di versare alla moglie l'importo mensile di euro 200,00 (duecento) a titolo Parte_1 di contributo di mantenimento della stessa, oggi rivalutato, secondo ISTAT, in € 240,00 circa. Assumeva, quindi, che sussisteva il rischio che, una volta delibata la sentenza canonica e venuto meno il vincolo del matrimonio, il (che in passato avrebbe più volte mostrato un Parte_1 comportamento discontinuo sul punto) ritenga non più vigente il proprio obbligo a versare detto contributo alla CP_1
Pertanto, chiedeva che venisse mantenuto quanto sancito dalla sentenza di separazione concernente l'obbligo per il a continuare a versare un importo mensile di euro duecento Parte_1 in favore della a meno che la Corte non ritenesse di dover quantificare in misura CP_1 maggiore l'importo suddetto.
All'esito dell'udienza “virtuale” dell'8 maggio 2023, accertata la regolare costituzione delle parti, la Corte rinviava la causa all'udienza dell'11.12.2023, da svolgersi con le forme di cui all'art. 127 ter, c.p.c., mediante lo scambio di note scritte.
Con note di trattazione depositate nei termini fissati le parti rassegnavano le rispettive conclusioni:
- in particolare, l'attore chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come già formulate nell'atto introduttivo del giudizio;

- mentre la convenuta non riproponeva l'istanza di opposizione alla richiesta dell'attore, rimettendosi alla Corte sulla possibilità di far conseguire effetti nell'ordinamento civile italiano alla sentenza del Tribunale Interdiocesano Piemontese del 16.12.2021, mentre insisteva nella domanda subordinata di accoglimento “della richiesta di liquidare un assegno provvisorio che il dovrà mensilmente, tenendo, come riferimento, se del caso, l'assegno disposto Parte_1 dal Tribunale di Novara che, pronunciando la separazione tra i coniugi, con sentenza n. 234 del 13.05.2020 fissò in euro 200,00 quanto ogni mese dovuto dall'odierno attore alla ”. Parte_2
La Corte d'Appello, quindi, in tale data (11.12.2023) assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI della DECISIONE
3
Occorre ricordare, in ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, che la legge 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento.
La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione.
Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro, da un lato, nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e dall'altro lato nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla
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