Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/04/2024, n. 844
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Testo completo
N. R.G. 1238/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte d'appello di BO, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Anna De Cristofaro - Presidente
-dott. Manuela Velotti - Consigliere
-dott. Antonella Romano - Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1238/2019 R.G., cui è stata riunita la causa n. 1241/2019 RG;
TRA
RA ER, avente codice fiscale [...];
RS MA, avente codice fiscale [...];
-entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Banchini, avente pec francescobanchini@pec.giuffre.it, e Alessandro De Rubertis, avente pe alessandroderubertis@ordineavvocatibopec.it;
E
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RA EL, avente codice fiscale [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro De Rubertis, avente pec alessandroderubertis@ordineavvocatibopec.it e
MA Pia Pellegrino, avente pec mariapiapellegrino@pec.giuffre.it;
E
BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA, avente codice fiscale 00415760370, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Di Meo, avente pec dimeo.marcello@ordineavvocatibopec.it, Edda Albano, avente pec avv.eddaalbano@ordineavvocatibopec.it e Stefano Molza, avente pec avv.stefanomolza@ordineavvocatibopec.it;
E
BANCO EMILIANO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA, avente codice fiscale 02593300359;
FONDO TEMPORANEO DEL CREDITO COOPERATIVO, avente codice fiscale
97896240583;
CONTUMACI
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del novembre 2015, CA di BO Credito IV conveniva
TE MA ed i suoi genitori, TE ER e AT MA, innanzi il Tribunale di
Parma, proponendo opposizione ex art. 404 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 714/2015, emesso il 9 aprile 2015, con il quale il Tribunale di Parma aveva ingiunto a TE MA il pagamento di € 798.588,27 in favore dei genitori.
Formulava, specificatamente, le seguenti domande:
essa attrice, la monizione n. 714/2015 ing., emessa dal Tribunale di Parma – GU dott. A.
Ioffredi, in data 9.4.2015, recante condanna di MA TE a pagare a ER TE e MA AT la somma di € 798.588,27, oltre interessi e spese;
conseguentemente dichiarare nulla e priva di effetti, quantomeno nei confronti della CA attrice, l'ipoteca giudiziale iscritta presso l'Ufficio del Territorio di Parma, in data 16.4.2015 al Reg. gen. n. 6956 – Reg. part. n. 789, a carico di MA AT e a favore di ER
TE e MA AT in virtù della ridetta monizione n. 714/2015 ing. Trib. Parma sui seguenti immobili:
- Comune di Parma (PR) – Catasto Fabbricati, Sezione Urbana 6, foglio 41, Part. 183, Natura
A/7 – Strada Cava in Vigatto n. 102;
- Comune di Parma (PR) – Catasto Fabbricati, Sezione urbana 6, Foglio 41, Part. 184, Sub. 2,
Natura C/6 – Strada Cava in Vigatto n. 102;
- Comune di Parma (PR) – Catasto Fabbricati, Sezione urbana 6, Foglio 41, Part. 184, Sub. 3,
Natura X – Strada Cava in Vigatto n. 102;
- Comune di Parma (PR) – Catasto Fabbricati, Sezione urbana 6, Foglio 41, Part. 184, Sub. 4,
Natura X – Strada Cava in Vigatto n. 102;
- Comune di Parma (PR) – Catasto Fabbricati, Sezione urbana 6, Foglio 31, Part. 545, Sub. 19,
Natura A/2 – Via Monte Maggiorasca snc;
- Comune di Parma (PR) – Catasto Fabbricati, Sezione urbana 6, Foglio 31, Part. 546, Sub. 10,
Natura C/6 – Via Monte Maggiorasca snc;
- Comune di Parma – Sezione Vigatto – Catasto Terreni, Foglio 41, Part. 186, Natura T;
- Comune di Parma – Sezione Vigatto – Catasto Terreni, Foglio 41, Part. 190, Natura T;
- Comune di Parma (PR) – Catasto Fabbricati, Sezione urbana 6, Foglio 41, Part. 184, Sub. 1,
Natura X – Strada Cava in Vigatto n. 102;
- Comune di Parma (PR) – Catasto Fabbricati, Sezione urbana 6, Foglio 41, Part. 187, Natura
X – Strada Cava in Vigatto n. 102;
ordinando al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Parma la cancellazione del ridetto gravame con esonero da ogni responsabilità.
Con ogni conseguente e più opportuno provvedimento di legge e del caso;
b) in accoglimento della ulteriore domanda avanzata dalla banca attrice voglia, altresì, dichiarare nullo ex artt. 1344, 2645 ter e 2740 c.c. o in subordine, revocare ex art. 2901 c.c., nei confronti di banca di BO, per le ragioni di cui in narrativa, l'atto rogato a ministero Notaio dott. Giorgio Chiari di Montechiarugolo in data 17.4.2015, Rep. n. 68.223 – Racc. 25.681,
pagina 3 di 18 trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Parma in data 20.4.2015, Reg. part. 5682 – Reg. gen. 7233, con cui il signor MA TE ha destinato ex art. 2645 ter c.c., al soddisfacimento delle necessità e dei bisogni famigliari dei di lui genitori ER TE e MA AT i seguenti immobili:
A) in Comune di Parma, località Corcagnano, strada Cava in Vigatto al civico numero 104, e precisamente: fabbricato ad uso abitativo formato da due unità immobiliari uno ultimata e l'altra in corso di costruzione, disposte sui piani terreno e primo, con annessa area cortilizia di immediata pertinenza, stradello di accesso, nonché con annesso contiguo apprezzamento di terreno di natura agricola, il tutto formante un unico corpo, avente a confini nel compresso, i mappali 154,
153, 106, 103, 172, e 102 del foglio 41 N.C.T. Parma – sezione Vigatto e strada comunale.
Quanto sopra descritto è individuato all'Ufficio del Territorio di Parma:
- Catasto Fabbricati del Comune di Parma, al foglio 41, coi seguenti dati:
mappale 183 al quale è graffato il mappale 184 sub 1, zona censuaria 6, cat. A/7, cl. 3, vani 11 e r.c. € 1.448, 66;
mappale 184 sub 2, zona censuaria 6, cat. C/6, cl. 5, mq. 33 e r.c. € 167,02;
mappale 184 sub 3, zona censuaria 6, in corso di costruzione;
mappale 184 sub 4 al quale è graffato il mappale 187, zona censuaria 6, in corso di costruzione;
mappale 157, zona censuaria 6 – bene comune non censibile.
- Catasto Terreni del Comune di Parma – sezione Vigatto – al foglio 41 con i mappali:
186 di ha.0.28.70 – R.D.E. 26,68 – R.A.E. 31,87;
190 di ha. 0.28.50 – R.D.E. 26,49 – R.A.E. 31,65;
di complessivi ha. 0.57.20 – R.D.E. 53,17 – R.A.E. 63,52
B) Porzione dell'immobile condominiale sito in Comune di Parma, località Corcagnano, piazza Corradi al civico n. 3, e precisamente:
- appartamento al piano secondo, composto da ingresso/soggiorno, cucina, due disimpegni, camera, ripostiglio, bagno e due logge, a confini:
a nord vano scala, vano ascensore e area cortiliva comuni e ragioni Carafa;
ad est area cortilizia comune;
a sud area cortilizia comune e ragioni di terzi;
ad ovest area cortilizia comune e ragioni Carafa;
- tre locali di soffitta nel piano terzo, collegati all'appartamento di cui sopra tramite scala interna in proprietà esclusiva, a confini:
a nord area cortilizia comuni e ragioni Carafa;
ad est area cortilizia comune;
a sud ragioni di terzi;
ad ovest area cortilizia comuni e ragioni Carafa;
- un locale di cantina nel piano seminterrato, a confini:
a nord ragioni Calzetti;
ad est area cortilizia comune;
a sud ragioni di terzi;
ad ovest corridoio comune;
- un locale di autorimessa nel piano seminterrato, a confini:
a nord ragioni Calzetti;
pagina 4 di 18 ad est area cortilizia comune;
a sud ragioni Carafa;
ad ovest ragioni Comune di Parma.
Quanto sopra descritto è individuato all'Ufficio del Territorio di Parma:
- Catasto Fabbricati al Comune di Parma, al foglio 31 con i seguenti dati: mappale 545 sub 19, zona censuaria 6, cat. A/2, cl. 2, vani 5,5 e r.c. € 511,29;
mappale 546 sub 10, zona censuaria 6, cat. C/6, cl. 5, mq. 42 e r.c. € 212,57 con ogni seguente e più opportuna declaratoria del caso e di legge>.
*
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo, fra
l'altro, la tardività della domanda.
*
Con comparsa dell'aprile 2016, Banco Emiliano Credito IV soc. coop. interveniva in giudizio, evidenziando di essere anch'essa creditrice di TE MA e di trovarsi nella medesima posizione della banca attrice.
Chiedeva l'accoglimento delle domande attoree.
*
Con comparsa di costituzione del giugno 2017, interveniva BCC Gestione Crediti Società per la gestione dei crediti s.p.a., quale mandataria del Fondo Temporaneo del Credito IV, cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti a tutela dei quali Banco Emiliano Credito IV soc. coop. era precedentemente intervenuta.
Con sentenza n. 612/2019, pubblicata il 15 aprile 2019, il Tribunale di Parma statuiva come appresso indicato.
Dichiarava nullo il decreto ingiuntivo n. 714/2015.
Dichiarava nulla l'ipoteca giudiziale iscritta in data 16.4.2015 sugli immobili dettagliatamente descritti in atti.
Ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione della predetta ipoteca giudiziale.
Dichiarava nullo l'atto del notaio Chiari, datato 17.04.2015, col quale TE MA aveva destinato ex art. 2645 ter c.c. al soddisfacimento delle necessità e dei bisogni familiari dei genitori TE ER e AT MA i beni dettagliatamente descritti in atti.
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Avverso tale sentenza, interponevano appello i soccombenti TE ER e AT MA, formulando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto che gli attuali appellanti hanno sollevato e sollevano l'eccezione di giudicato di cui alla sentenza n. 1703/2018 del 21.11.2018 Dott. Cicciò – Tribunale di Parma, passata in giudicato, in accoglimento del presente appello e delle conclusioni rassegnate in primo grado, qui integralmente riproposte, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza: 1) dichiarare la nullità della citazione di CA di BO e dell'atto di intervento di Banco Emiliano;
2) dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità delle domande per intervenuta decadenza delle Banche dall'azione per tardività delle stesse;
3) dichiarare la inammissibilità delle domande proposte dalle Banche per carenza, quantomeno sopravvenuta, di interesse;
4) nel merito: respingere le domande tutte proposte dalle Banche attrice ed intervenuta, in quanto infondate, non provate o come meglio;
5) condannare gli appellati CA di BO - Credito IV – Società
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