Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 8

CA Cagliari
Sentenza
9 gennaio 2025
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CA Cagliari
Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 8
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. AR Teresa Spanu Presidente
dott. AR Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
CONDOMINIO DEL FABBRICATO DI VIALE POETTO N. 10 A CAGLIARI (p.i.
800063408923), in persona del legale amministratore pro tempore, elettiva-
mente domiciliato Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Massacci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente in riassunzione
contro
AR IA LA (c.f. LAMRS50R68B354Z), LO AR (c.f.
[...]) e ST AR (c.f. [...]),
tutti residenti a [...],
convenuti in riassunzione-contumaci pagina 1 di 9
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: voglia la Corte, ogni altra istanza respinta, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari 4 dicembre 2015 – 1°
marzo 2016, n. 146/2016, resa inter partes, e in attuazione dei principi di dirit-
to espressi dalla Suprema Corte:
1) accertata la validità della costituzione, sin dal primo grado del giudizio,
del Condominio del viale Poetto n. 10 di Cagliari e, fermo il rigetto, nel merito,
di tutte le domande proposte dal defunto avv. ST, condannare i suoi eredi,
sigg.ri LA e ST, ciascuno in proporzione della quota ereditaria di sua spet-
tanza, al pagamento in favore dell'attore in riassunzione delle spese dell'intero giudizio, incluso il rimborso forfetario sulle competenze, con gli accessori di legge, per quanto riguarda il grado d'appello, il grado di Cassazione ed il pre-
sente giudizio di rinvio, ferma la liquidazione delle spese per il primo grado contenuta nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1747/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Cagliari, l'avv.
Salvatore ST, costituito in proprio, espose che:
- sull'area distinta in Catasto al foglio 26, mappali 88 e 89, del Comune
di Cagliari erano state costruite due palazzine con sette appartamenti ciascuna, aventi ingresso rispettivamente da viale Poetto n. 10 e da via
Levante n. 4, le quali erano separate, ma avevano in comune l'area cor-
tilizia;

- nel mese di ottobre 2007 il Condominio di viale Poetto n. 10 aveva pagina 2 di 9
unilateralmente avviato nel cortile comune lavori per la realizzazione di parcheggi esterni;

- a fronte delle rimostranze del condominio di via Levante n. 4, che non era stato previamente avvisato e di cui egli faceva parte, i lavori erano stati sospesi;

- il Condominio di viale Poetto n. 10 [aveva] prov[veduto] a convocare
l'assemblea dei due Condomini per le date del 16 e del 17 dicembre
2007, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sulla realizzazione di posti macchina e sulla divisione del lotto in parti uguali.
L'avv. Salvatore ST impugnò, nei confronti del Condominio di viale
Poetto n. 10, la deliberazione assunta nella riunione del 17 dicembre 2007 dai soli condomini dell'edificio di viale Poetto n. 10, assenti tutti quelli del fabbri-
cato di via Levante n. 4, con la quale era stata decisa la realizzazione dei posti macchina nel cortile comune, rinviando ad altra riunione la questione della di-
visione dei lotti.
Il Condominio di Viale Poetto n. 10 concluse per il rigetto del ricorso, solle-
vando, con memoria ex art. 183 c.p.c., l'eccezione della propria carenza di le-
gittimazione passiva, in quanto legittimato passivo sarebbe stato il supercon-
dominio costituito dai due edifici.
Con sentenza n. 1747 del 23 maggio 2011, il Tribunale di Cagliari dichiarò
il difetto di legittimazione del Condominio convenuto in ordine alla domanda proposta dall'avv. ST e condannò questi alla rifusione delle
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