Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 91
CA Venezia
Sentenza
19 febbraio 2025
Sentenza
19 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA Venezia
Sentenza
19 febbraio 2025
Sentenza
19 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 dicembre 2022, da
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, MIM (c.f. 80185250588), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia (pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it
appellante
contro
SE FR (c.f. [...]), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in appello dagli avvocati Dario
Suriano e Giada Erminia De Paola (pec: giada.depaola@ordineavvocatipadova.it),
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 432/2022 d.d. 16.11.2022, notificata in data 22.11.2022
In punto: supplenze personale ATA.-
1 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 432/2022 resa dal Tribunale di Padova – Sez Lavoro nel procedimento sub R.G. 2449/2020 e conseguentemente respingere le domande proposte dalla parte appellata – originaria ricorrente – nel ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondate. Spese di I e II grado rifuse.
APPELLATO:
“Voglia codesto l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, previa ogni più opportuna declaratoria, contrariis reiectis, -accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del
Ministero resistente consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di assistenti tecnici, inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto del sig. ET, ma con punteggio deteriore rispetto al Suo;
-accertare e dichiarare la violazione del diritto di parte ricorrente per l'a.s. 2017-2018 a stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Ipseoa in luogo di MA LL IT per il periodo dall'8.11.2017 al 17.12.2017 e per l'ulteriore periodo dal 18.12.2017 al 30.6.2018; - accertare e dichiarare la violazione del diritto di parte ricorrente per l'a.s. 2018-2019 a stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Ipseoa in luogo di
Stea NN per il periodo dal 16.10.2018 al 30.6.2019. -a ristoro delle retribuzioni non percepite: condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato in circa € 1.045,38 per l'a.s. 2017-2018 ed in circa € 1.194,72 per l'a.s.
2018-2019 oltre interessi come per legge o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa;
-per il mancato conseguimento del punteggio: in via principale condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ad attribuire al ricorrente il punteggio di ulteriori 3.5 punti per l'a.s. 2017-
2018 in ragione della mancata stipula dei contratti a tempo determinato e per l'a.s.
2018-2019 attribuire al sig. ET il punteggio di 4.00 punti sempre in ragione della mancata stipula dei contratti a tempo determinato;
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistataria ex art. 93 cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova accertava e dichiarava il diritto del ricorrente SE FR alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Ipseoa di Abano Terme (PD) in luogo di TA MA LL (per i periodi dall'8.11.2017 al 17.12.2017 e dal
18.12.2017 al 30.6.2018) nonché di ST NN (per il periodo dal
16.10.2018 al 30.6.2019) nel profilo “assistente tecnico” e, per l'effetto, condannava il Ministero convenuto al pagamento a favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive tra quanto percepito nei suddetti periodi (impiegato in supplenze brevi nel profilo deteriore di
“collaboratore scolastico”) e quanto avrebbe dovuto percepire (se fosse stato destinatario delle supplenze pretermesse nel profilo “assistente tecnico”), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché all'attribuzione del conseguente corretto punteggio.
Condannava, altresì, il Ministero a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1.800,00 per compensi (oltre accessori di legge) con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In particolare, il giudice di prime riteneva provato documentalmente che il SE, per il triennio 2014-2017, era iscritto nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto, III fascia, personale ATA, per la classe di concorso AR20, in posizione n. 647 con
9,4 punti e che nell'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, senza convocare il ricorrente, conferiva due supplenze alla TA MA LL IT (collocata al 728° posto nella graduatoria di Circolo di III fascia) anziché al ricorrente (in posizione superiore nella graduatoria finale di istituto e cioè al 647° posto con 9,1 punti): una prima supplenza per la classe di concorso AR20 dall'8.11.2017 al 17.12.2017 ed una seconda supplenza, per la stessa classe di concorso dal 18.12.2017 al
30.6.2018.
Nel successivo a.s. 2018/2019 il medesimo Istituto conferiva una
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi